Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 442/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 345/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1559/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 27/5/2024, notificata il 4/6/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell’importo nominale di euro 8.607,06;

Giustizia amministrativa202502555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento di un risarcimento per reiterazione dei contratti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al risarcimento del danno da reiterazione dei contratti, per l'importo nominale di euro 8.607,06. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e per interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha provveduto all'ottemperanza, rendendo superflua la prosecuzione della domanda esecutiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, è intervenuta l'integrale ottemperanza alla sentenza civile azionata. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né impartito un ulteriore ordine di pagamento. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché la proposizione del giudizio era stata resa necessaria dalla precedente inerzia amministrativa. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, tenuto conto dei parametri del D.M. 55/2014, della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il giudizio è stato definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta esecuzione del giudicato nel corso della causa.

  • D.M. 55/2014

    I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, ridotte in ragione della semplicità e della serialità dell'attività difensiva nonché dell'esito della controversia.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda esecutiva e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L'intervenuta ottemperanza in corso di causa non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessario il processo.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute in forza di un giudicato, la successiva esecuzione da parte dell'amministrazione rende superflua la nomina del commissario ad acta richiesta per l'ipotesi di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.