Sentenza n. 442/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 345/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1559/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 27/5/2024, notificata il 4/6/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell’importo nominale di euro 8.607,06;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento di un risarcimento per reiterazione dei contratti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al risarcimento del danno da reiterazione dei contratti, per l'importo nominale di euro 8.607,06. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e per interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha provveduto all'ottemperanza, rendendo superflua la prosecuzione della domanda esecutiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, è intervenuta l'integrale ottemperanza alla sentenza civile azionata. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né impartito un ulteriore ordine di pagamento. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché la proposizione del giudizio era stata resa necessaria dalla precedente inerzia amministrativa. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, tenuto conto dei parametri del D.M. 55/2014, della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il giudizio è stato definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta esecuzione del giudicato nel corso della causa.
D.M. 55/2014
I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, ridotte in ragione della semplicità e della serialità dell'attività difensiva nonché dell'esito della controversia.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda esecutiva e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L'intervenuta ottemperanza in corso di causa non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessario il processo.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute in forza di un giudicato, la successiva esecuzione da parte dell'amministrazione rende superflua la nomina del commissario ad acta richiesta per l'ipotesi di persistente inerzia.
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