Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2764/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 09/07/2021 con la censura di violazione dell'art. 130 c.p.p., sostenendo che la correzione operata dal giudice non riguarderebbe un errore materiale ma un errore di diritto non sanabile con la procedura di cui all'art. 130. In concreto il giudice monocratico aveva eliminato dal dispositivo della sentenza un riferimento alla continuazione tra le fattispecie contestate, ritenendo che l'imputazione riguardasse un unico reato e che non vi fosse stato alcun aumento di pena per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e attuale all'impugnazione: la correzione ha eliminato un mero riferimento erroneo alla continuazione che non era stato contestato né aveva inciso sulla determinazione della pena, perciò non emergeva alcun pregiudizio reale che il ricorso potesse rimuovere. Di conseguenza il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    L'art. 130 consente la correzione di errori materiali nel provvedimento; la Corte ha ritenuto che il riferimento alla continuazione fosse un errore materiale eliminabile poiche' non incidente sulla pena e non fonte di pregiudizio per l'imputato.

  • Cass. SU, n. 10372 del 27/9/1995

    Cass. SU, n. 10372 del 27/9/1995, rv 202269-01

    Principio secondo cui il diritto di impugnazione non puo' mirare alla sola esattezza teorica della decisione ma richiede la sussistenza di un interesse concreto e pratico dell'impugnante; la Corte l'ha applicato per valutare l'inammissibilita' del ricorso.

Massime di principio

  • La correzione prevista dall'art. 130 c.p.p. e' ammessa per errori materiali o di trascrizione che non incidono sul contenuto sostanziale della decisione; non e' procedura idonea a sanare errori di diritto.
  • Perche' un ricorso sia ammissibile occorre che l'impugnante dimostri un interesse concreto e attuale, cioe' che l'annullamento o la modifica della decisione gli procurerebbe un vantaggio pratico e giuridicamente rilevante.
  • Un riferimento erroneo alla continuazione che non abbia inciso sulla quantificazione della pena o su altri effetti sostanziali e' rimuovibile senza pregiudizio; l'appellante deve provare il nesso tra l'errore e un effettivo danno.
  • I ricorsi manifestamente privi di interesse concreto possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • In situazione analoga, chi impugna per vizi formali o trascrittivi dovrebbe indicare specificamente come il vizio abbia determinato un effetto negativo (es. aumento di pena, effetti sul casellario) per avere chance di ammissibilita'.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.