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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5921/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare in carcere, dedotta per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia a seguito del trasferimento di competenza territoriale e dell'adozione di una nuova ordinanza ex art. 27 c.p.p.; il ricorrente sosteneva violazione di legge e vizio di motivazione perché, a suo avviso, erano intervenuti "fatti nuovi" che avrebbero imposto il nuovo interrogatorio e la perdita di efficacia del titolo restrittivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la misura cautelare disposta da un giudice poi dichiaratosi incompetente non perde efficacia se il giudice competente emette tempestivamente una propria ordinanza fondata sugli stessi indizi, salvo che siano contestati "fatti nuovi" idonei a modificare significativamente l'episodio addebitato o il fondamento indiziario/necessità cautelare. Le dichiarazioni rese da coindagati sono state ritenute meramente confermative del quadro indiziario già delineato e non costituenti nuovi elementi tali da imporre un nuovo interrogatorio; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al reato di traffico di stupefacenti, indica il capo di imputazione a carico dell'indagato

  • art. 27 c.p.p.

    Prevede la rinnovazione dell'ordinanza cautelare da parte del giudice competente quando il giudice che ha disposto la misura si dichiara incompetente; la Corte ha ricordato che la nuova ordinanza, se fondata sugli stessi elementi, non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura

  • art. 302 c.p.p.

    Regola l'interrogatorio di garanzia; la questione centrale era se il mancato nuovo interrogatorio determinasse la perdita di efficacia della misura — la Corte ha precisato che l'interrogatorio è obbligatorio solo se sono emersi fatti nuovi significativi

  • art. 294 c.p.p.

    Norma collegata all'interrogatorio di garanzia; citata nella giurisprudenza richiamata per delineare i casi in cui l'interrogatorio è dovuto

  • art. 310 c.p.p.

    Regola il reclamo/impugnazione avverso provvedimenti del G.I.P.; richiamata per il procedimento di impugnazione svolto

  • Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001 (Zaccardi)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio per cui la misura cautelare non perde efficacia se la nuova ordinanza è fondata sugli stessi elementi e non sorgono fatti nuovi

  • Sez. U, n. 28270 del 24/04/2014 (Sandomenico)

    Conferma il criterio giurisprudenziale sui limiti della perdita di efficacia delle misure in caso di incompetenza

  • Sez. 6, n. 3169 del 23/11/2021 (Pannaci)

    Specificazione sul concetto di "fatti nuovi": devono essere idonei a incidere significativamente sulla conformazione dell'episodio addebitato

  • Sez. 4, n. 13251 del 22/01/2004 (Hicham)

    Affermata l'irrilevanza delle dichiarazioni di terzi quando sono meramente confermative del quadro indiziario già esistente

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento per i ricorsi dichiarati infondati o inammissibili

  • art. 94 c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • La mera conferma del quadro indiziario preesistente, anche attraverso dichiarazioni di coindagati, non costituisce di per sé un "fatto nuovo" che impone un nuovo interrogatorio di garanzia.
  • La perdita di efficacia di una misura cautelare, dopo che un giudice si è dichiarato incompetente e il giudice competente ha emesso una nuova ordinanza ex art. 27 c.p.p., si verifica solo se emergono elementi nuovi idonei a cambiare l'essenza dell'addebito o il fondamento indiziario/necessità cautelare.
  • La soglia per considerare "fatti nuovi" è alta: devono incidere significativamente sulla configurazione del fatto contestato (es. nuovi addebiti, elementi che integrano un episodio diverso o ulteriore, o esigenze cautelari differenti).
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe identificare con precisione e documentare quali elementi sono effettivamente nuovi e in che modo modificano l'addebito, chiedendo espressamente il nuovo interrogatorio solo se tali elementi superano la soglia di incidenza significativa.
  • Il giudice competente deve motivare chiaramente se ritiene che le nuove dichiarazioni siano meramente confermative o invece costituiscano elementi nuovi; una motivazione adeguata riduce il rischio di annullamento per vizi procedurali.

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