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Sentenza

Sentenza n. 534/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2688/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione Seconda, n. 2688/2023, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale del permesso di costruire in sanatoria e il relativo preavviso di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi. Con il primo ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza e l’illegittimità e inefficacia del diniego, sostenendo che, non essendo proprietaria dell’area ma soltanto promissaria acquirente, il Comune avrebbe dovuto coinvolgere nel procedimento e nel giudizio i proprietari dell’area, quali soggetti necessari e principalmente legittimati. Con il secondo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 14 della l.r. n. 16/2016 e dell’art. 6 della l.r. n. 17/1994, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficienza della motivazione e violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. La società ha sostenuto che l’opera, qualificabile come struttura precaria destinata alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e del verde, rientrasse tra gli insediamenti produttivi in zona agricola soggetti al limite del 10 per cento della superficie coperta previsto dall’art. 6 della l.r. n. 17/1994. Con il terzo motivo ha dedotto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che il Comune avesse posto a fondamento del diniego una situazione fattuale diversa da quella reale, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse lo stato dei luoghi e la regolarità dell’istanza.

La decisione

L’appello è stato respinto integralmente. Il primo motivo è infondato: ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, il titolo edilizio può essere richiesto non soltanto dal proprietario, ma da chiunque abbia titolo, purché disponga del bene in forza di una relazione qualificata, reale o obbligatoria, e, nel secondo caso, con il consenso del proprietario. La società aveva presentato l’istanza quale promissaria acquirente, sulla base di un contratto preliminare di vendita, e risultava quindi titolare di un interesse qualificato e autonomo a richiedere la sanatoria e a impugnare il diniego, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari. Il secondo motivo è stato dichiarato anzitutto inammissibile perché non si confrontava con entrambe le autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado: la società non aveva censurato né la ragione relativa alla prevalenza del limite di cubatura stabilito dall’art. 18 delle Norme tecniche di attuazione per le zone E2, né quella secondo cui l’art. 6 della l.r. n. 17/1994 si applica soltanto agli immobili già ultimati alla data di entrata in vigore della legge, mentre le opere erano state realizzate nel 2007. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato anche nel merito, poiché il tenore dell’art. 6, comma 2, della l.r. n. 17/1994 limita la relativa disciplina agli immobili già ultimati alla data indicata e il Comune aveva correttamente applicato il limite di densità fondiaria previsto dall’art. 18 delle NTA per le zone E2. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva in termini sostanzialmente identici la censura già proposta in primo grado, senza confrontarsi con la specifica motivazione del TAR, che aveva rilevato la genericità del motivo e l’assenza di adeguati elementi probatori. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in appello.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    chiunque abbia titolo per richiederlo

    La legittimazione a richiedere un titolo edilizio non spetta esclusivamente al proprietario, ma anche a chi dimostri una relazione qualificata con il bene, fondata su una disponibilità giuridica e materiale, anche di natura obbligatoria, purché sorretta dal consenso del proprietario.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato quale disciplina del permesso di costruire in sanatoria; il motivo fondato sulla sua violazione è stato respinto.

  • art. 14 l.r. n. 16/2016

    Richiamato quale disposizione regionale di recepimento e modifica della disciplina statale della sanatoria edilizia.

  • art. 6 l.r. n. 17/1994

    Per gli immobili già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a regolare concessione edilizia rilasciata a norma del previgente testo dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o comunque realizzati in zona agricola secondo le previsioni del piano regolatore generale e che non possono più essere utilmente destinati alle finalità economiche originarie, è facoltà dei comuni consentire il cambio di destinazione d'uso con riferimento ad altra attività, ancorché diversa da quella originaria, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. È in ogni caso esclusa l'autorizzazione per il cambio della destinazione in uso abitativo.

    La disciplina è applicabile soltanto agli immobili già ultimati alla data di entrata in vigore della legge; non può quindi essere invocata per opere realizzate successivamente.

  • art. 18, comma 1, Norme tecniche di attuazione

    nelle zone E2 non sono ammesse costruzioni di alcun tipo se non finalizzate alla gestione e manutenzione dell’ambiente naturale e alla sua fruizione sociale e comunque con una densità fondiaria non superiore a 0.01 mc/mq

    Il limite di densità fondiaria previsto per le zone E2 resta applicabile e impedisce il rilascio del titolo quando l’intervento non rispetta tale disciplina urbanistica.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione richiede l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, la legittimazione a richiedere un titolo edilizio spetta anche al promissario acquirente o ad altro soggetto titolare di una relazione qualificata con l’immobile, purché disponga del bene sia giuridicamente sia materialmente e il titolo negoziale o il consenso del proprietario lo abiliti all’intervento; tale soggetto ha un interesse autonomo a impugnare il diniego senza necessità di coinvolgere il proprietario nel contraddittorio.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, l’appello deve censurare specificamente ciascuna di esse e deve risultare fondato rispetto a tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ragione determina l’inammissibilità delle censure relative alle altre e impedisce l’accoglimento dell’appello.
  • La disciplina regionale che consente il cambio di destinazione d’uso per immobili in zona agricola, prevista per immobili già ultimati alla data di entrata in vigore della legge, non è applicabile a opere realizzate successivamente.
  • Il motivo d’appello che riproponga genericamente la censura formulata in primo grado, senza confrontarsi con la motivazione specifica con cui il TAR l’ha respinta e senza indicare elementi probatori idonei a dimostrare il travisamento dei fatti, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioDestinazioni d'uso e zone omogeneeAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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