Sentenza n. 72/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Direttore generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale e delle Risorse del 5 aprile 2016, notificato in data 3 maggio 2016, con il quale l'infermità “Pregresso episodio ansioso reattivo” di cui è stato riconosciuto affetto il ricorrente non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio del pregresso episodio ansioso reattivo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sostenendo che la patologia fosse causalmente o concausalmente riconducibile a specifici e particolarmente gravosi episodi verificatisi durante il servizio presso una casa circondariale: il salvataggio di un detenuto che aveva tentato il suicidio mediante impiccagione, una successiva aggressione subita mentre sedava una rissa e, durante il procedimento amministrativo, il salvataggio di un altro detenuto feritosi e intento a impiccarsi. Ha denunciato violazione di legge, difetto e genericità della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato che il Comitato di verifica per le cause di servizio avesse escluso ogni efficacia causale o concausale degli episodi senza esaminarne concretamente la natura, la gravità e la prossimità temporale rispetto all’insorgenza dei disturbi ansiosi, né avesse adeguatamente spiegato il mancato recepimento delle valutazioni sanitarie della CMO. È stata inoltre chiesta una consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta dal ricorrente necessaria per accertare il nesso causale.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo non necessaria ulteriore istruttoria. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il giudice ha premesso che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio esprime un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di evidente irrazionalità o travisamento dei fatti, ma ha precisato che tale valutazione deve essere ancorata a specifici fatti di servizio collegati alla patologia da un rapporto causale o concausale, distinti dal normale svolgimento dell’attività lavorativa, anche se gravosa. Nel caso concreto, gli episodi descritti erano particolarmente stressanti, ravvicinati nel tempo e astrattamente idonei, in relazione alla tipologia della patologia, a incidere sulla sua insorgenza. Il parere del Comitato, invece, si era limitato ad affermazioni generiche sulla mancanza di situazioni conflittuali idonee e sulla possibile predisposizione del soggetto, senza spiegare perché gli specifici eventi documentati non potessero avere efficacia causale o concausale. La mera predisposizione costituzionale non è sufficiente a escludere il ruolo determinante di fattori nocivi connessi al servizio; gli organi tecnici devono verificare concretamente l’incidenza delle specifiche modalità e vicende del servizio sull’insorgenza o sullo sviluppo della patologia. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento negativo deve esporre una motivazione concreta e adeguata, riferita agli specifici fatti allegati dall’interessato; motivazioni generiche e apodittiche non consentono di verificare l’iter logico seguito dall’amministrazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute e di oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, anche nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il giudizio tecnico sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio, pur essendo caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica e sindacabile dal giudice entro limiti ristretti, deve essere fondato sull’esame concreto degli specifici fatti di servizio allegati e documentati dall’interessato, verificando la loro effettiva idoneità causale o concausale rispetto all’insorgenza o allo sviluppo della patologia.
- Non è sufficiente escludere la dipendenza da causa di servizio mediante richiami generici alla natura della patologia, alla normale gravosità dell’attività lavorativa o alla predisposizione personale del dipendente; l’amministrazione deve spiegare perché le specifiche modalità e vicende del servizio non abbiano avuto un ruolo causale o concausale determinante.
- La predisposizione costituzionale a una patologia non esclude, di per sé, che specifici fattori nocivi connessi al servizio possano costituire cause efficienti e determinanti dell’infermità o del suo più precoce sviluppo.
- Un parere tecnico-amministrativo che ometta di confrontarsi con eventi di servizio eccezionali, documentati e temporalmente prossimi all’insorgenza della patologia è viziato per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, anche quando il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche sia normalmente limitato.
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