Sentenza del 14/10/2016 n. 20780 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che, negli anni oggetto degli accertamenti ICI, il possesso degli immobili fosse già passato alla Regione Basilicata in forza dei preliminari di compravendita e della consegna/utilizzazione dei fabbricati. Ha inoltre sostenuto che gli immobili non fossero ancora imponibili perché i lavori non risultavano ultimati e che l'esenzione prevista per gli immobili posseduti da enti pubblici dovesse applicarsi anche alla società, quale precedente proprietaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità degli avvisi ICI. Ha stabilito che il soggetto passivo è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento, non il mero detentore o utilizzatore dell'immobile. Poiché la proprietà era stata trasferita alla Regione solo con l'atto definitivo del 28 febbraio 2007, la società restava obbligata per gli anni accertati. L'iscrizione catastale, o anche la mera sussistenza delle condizioni per l'iscrizione, è sufficiente a rendere il fabbricato imponibile; ultimazione dei lavori o utilizzazione rilevano solo in via alternativa quando manca l'accatastamento. L'esenzione spettava all'ente pubblico proprietario o titolare del diritto reale e non alla società. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al Comune 2.300 euro, oltre spese generali, accessori e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2
Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
La nozione di possesso rilevante ai fini ICI deve essere letta insieme alle norme che individuano i soggetti passivi: non basta un potere materiale o una detenzione di fatto.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta al catasto edilizio urbano, ovvero l'unità che deve essere iscritta.
L'iscrizione catastale costituisce di per sé presupposto sufficiente per l'imposizione. La data di ultimazione dei lavori o quella anteriore di utilizzazione operano come criteri alternativi quando il fabbricato non è ancora iscritto al catasto.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3
Sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
L'obbligazione tributaria resta a carico del proprietario o del titolare di un diritto reale; la mera detenzione, disponibilità materiale o utilizzazione dell'immobile non trasferisce il debito d'imposta.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici indicati dalla norma.
L'esenzione opera in favore dell'ente pubblico che possiede l'immobile secondo il titolo giuridicamente rilevante, non in favore del precedente proprietario privato che abbia stipulato soltanto un preliminare o consegnato il bene.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originariamente dovuto.
Codice civile, art. 1140
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La nozione civilistica di possesso non consente, nel caso esaminato, di sostituire il criterio tributario fondato sulla titolarità della proprietà o di un diritto reale individuato dalla disciplina ICI.
Massime di principio
- Per l'ICI, e in linea generale per le imposte patrimoniali immobiliari, il soggetto obbligato è normalmente il proprietario o il titolare di un diritto reale al momento rilevante; preliminare di vendita, consegna e utilizzazione materiale non bastano, di regola, a trasferire l'obbligo tributario.
- L'esenzione riconosciuta agli enti pubblici segue il possesso giuridicamente rilevante dell'ente e non si estende automaticamente al privato che abbia venduto o promesso di vendere l'immobile.
- L'accatastamento, o la concreta iscrivibilità dell'unità immobiliare, può rendere il bene imponibile anche se non è stato rilasciato il certificato di abitabilità o se vi sono contestazioni sull'effettiva ultimazione dei lavori.
- Quando l'immobile non è accatastato, la data di ultimazione dei lavori e, se precedente, quella di effettiva utilizzazione possono determinare l'inizio dell'imponibilità.
- Per individuare il debitore d'imposta occorre verificare il titolo giuridico esistente nel periodo fiscale interessato, distinguendo proprietà, diritti reali, preliminare, detenzione e semplice utilizzazione.
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