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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5960/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la responsabilita' per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 r.d. n. 267/1942) per pagamenti operati da ErreErre a favore di Delca, contestando la riferibilita' degli esborsi alle fatture cedute a Ifitalia e sostenendo l'assenza di diminuzione patrimoniale o di pericolo concreto per la massa creditoria; censurate anche motivazione, valutazione della prova contabile e irragionevolezza della quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui le fatture nn. 17, 165 e 80 erano comprese nella cessione a Ifitalia e che ErreErre era a conoscenza della cessione (lettera 31/05/2010). Gli incroci tra conto mastro e matrici degli assegni/bonifico sono stati ritenuti idonei a riferire i pagamenti alle fatture cedute. La Corte ha inoltre affermato che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il pagamento del debitore al cedente dopo avere accettato la cessione espone il debitore al rischio di dover ripetere il pagamento nei confronti del cessionario, con conseguente carattere distrattivo anche in assenza di nesso causale diretto con il fallimento. E' stata ritenuta legittima la mancata concessione delle attenuanti generiche per la gravita' del fatto e i precedenti specifici. Conseguenza: rigetto del ricorso, conferma della condanna a anni 3 e 6 mesi di reclusione come rideterminata in appello, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 5.000 euro a titolo di spese per il grado a favore della parte civile, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Regio Decreto n. 267/1942 (legge fallimentare), art. 219

    La circostanza aggravante connessa alla continuazione fallimentare e' stata esclusa in quanto la bancarotta era ritenuta reato a condotta eventualmente plurima; la norma e' stata valutata ma non applicata come aggravante nel caso concreto

  • Regio Decreto n. 267/1942, art. 216, comma 1, n. 1

    La norma sul delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e' stata ritenuta integrata dalla condotta che ha determinato un depauperamento o un concreto pericolo per l'integrita' patrimoniale dei creditori; non e' richiesta la prova di un nesso causale diretto tra distrazione e successivo fallimento

  • Codice civile, art. 1264

    Interpretato nel senso che il pagamento del debitore al cedente, effettuato dopo che il ceduto ha accettato la cessione o ne ha avuto conoscenza, non libera il debitore nei confronti del cessionario; cio' puo' prefigurare una situazione distrattiva e il rischio di duplicazione del pagamento

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    Norma richiamata come parametro per la censura in cassazione sulle violazioni di legge e sulla motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure di inosservanza di legge e di travisamento probatorio

  • Codice penale, art. 62-bis

    La valutazione sull'applicabilita' delle attenuanti generiche e' rimessa al giudice di merito; la Corte ha ritenuto motivata la scelta di negarle per la gravita' del fatto e i precedenti specifici

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato come parametro per la valutazione di proporzionalita' della pena in concreto; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione effettuata dal giudice di merito

  • Decreto ministeriale n. 55/2014 e n. 37/2018 (liquidazione onorari e spese), artt. 12 e 16 e art. 2

    Utilizzati per la liquidazione delle spese di grado a favore della parte civile nella misura indicata (5.000 euro) e per la quantificazione degli accessori di legge

Massime di principio

  • Il pagamento del debitore al cedente, effettuato dopo che il ceduto ha accettato la cessione o ne ha avuto conoscenza, non libera il debitore verso il cessionario (art. 1264 c.c.); tale pagamento puo' configurare una situazione distrattiva anche se il debitore aveva un'obbligazione commerciale nei confronti del cedente
  • Per l'integrazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale e' sufficiente dimostrare il depauperamento o il concreto pericolo per l'integrita' patrimoniale dei creditori; non e' necessario provare un collegamento causale diretto con l'evento fallimentare
  • Scritture contabili, conti mastro e riscontri con titoli di pagamento (bonifici, matrici assegni) possono legittimamente essere incrociati dal giudice per attribuire pagamenti a specifiche fatture; la difesa deve proporre una ricostruzione alternativa plausibile per scalfire tale attribuzione
  • La discrezionalita' del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche impone solo una motivazione sufficiente che indichi le ragioni ostative; la mera prospettazione di circostanze attenuanti senza contrastare i fatti e la gravita' non e' vincente in sede di cassazione
  • L'esclusione del cessionario dallo stato passivo o l'assenza di una duplice effettiva escussione non esclude, di per se', la rilevanza penale del pagamento al cedente se questo ha creato un rischio reale di danno o di ripetizione nei confronti del cessionario
  • In fase di impugnazione in Cassazione, le censure che riguardano valutazioni di fatto sono difficili da accogliere se il ragionamento dei giudici di merito e' coerente e non manifestamente illogico; occorre dimostrare specifiche aporie logiche o la mancanza di prova di elementi essenziali

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