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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38049/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo, di un'iscrizione ipotecaria e del conseguente avviso di vendita immobiliare, deducendo soprattutto la mancata notifica delle cartelle esattoriali e altri vizi degli atti della riscossione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la regolare notifica delle cartelle e, inoltre, inesistente la notifica perché eseguita direttamente a mezzo posta dal concessionario. In cassazione l'Agenzia delle entrate e la società di riscossione hanno proposto distinti ricorsi. I primi due motivi, sostanzialmente sovrapponibili, censuravano la violazione delle norme sulla notifica della cartella esattoriale, sostenendo che la prova della notifica fosse stata fornita mediante estratti di ruolo, avvisi di ricevimento e relate, senza necessità di depositare la copia integrale delle cartelle; inoltre contestavano la qualificazione di inesistenza della notifica, affermando la legittimità della notificazione diretta a mezzo posta da parte del concessionario. Con il terzo motivo la sola società concessionaria denunciava la nullità della sentenza per ultrapetizione, deducendo che la CTR avrebbe deciso su profili non devoluti con l'appello. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso della società concessionaria, pur notificato autonomamente, come ricorso incidentale perché successivo e confluito nel medesimo processo di impugnazione. Ha respinto l'eccezione di tardività, affermando che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria non rientra nell'espropriazione forzata e resta soggetta alla sospensione feriale; analogamente, il preavviso di fermo è azione di accertamento negativo soggetta al processo ordinario di cognizione. Nel merito ha accolto il primo e il secondo motivo di entrambi i ricorsi, rilevando che, per dimostrare la notificazione della cartella, è sufficiente produrre l'avviso di ricevimento e non anche la copia integrale della cartella, e che la notifica diretta a mezzo raccomandata da parte del concessionario è consentita dall'art. 26 d.P.R. 602/1973. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo della società concessionaria per difetto di autosufficienza, poiché non erano trascritti i motivi di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il giudizio di cassazione.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'iscrizione ipotecaria non è qualificata come atto dell'espropriazione forzata ma come misura di procedura alternativa, con conseguenze sul regime delle impugnazioni e sulla sospensione feriale.

  • art. 617 c.p.c.

    L'impugnazione del preavviso di fermo non è assoggettata al termine decadenziale proprio dell'opposizione agli atti esecutivi.

  • artt. 10, 11, 12, 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Rilevano in materia di riscossione e notificazione delle cartelle di pagamento; la Corte richiama in particolare l'art. 26 sul perfezionamento della notifica e sulle modalità di esecuzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i primi due motivi.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento; la prova della notifica è data dall'avviso di ricevimento, senza necessità della copia integrale della cartella o di una relata specifica nella forma tipica.

  • art. 1335 c.c.

    La ricezione della cartella all'indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza, superabile solo provando senza colpa l'impossibilità di prenderne cognizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ultrapetizione è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati i motivi di appello.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sulla riscossione, la prova della notificazione della cartella esattoriale può essere assolta mediante l'avviso di ricevimento e la documentazione di ruolo, senza che sia necessario depositare la copia integrale della cartella, se non vi sono specifiche contestazioni sugli elementi identificativi della pretesa.
  • La notificazione della cartella esattoriale può avvenire validamente anche per invio diretto tramite raccomandata da parte del concessionario della riscossione, secondo la forma alternativa prevista dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
  • In presenza di consegna della cartella all'indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che il contribuente può superare solo dimostrando di essere stato, senza sua colpa, impossibilitato a prenderne cognizione.
  • L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è un'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma una controversia soggetta al processo di cognizione ordinario e alla sospensione feriale dei termini.
  • Il preavviso di fermo amministrativo, sia se contestato nel diritto di procedere sia nella sua regolarità formale, va inquadrato come azione di accertamento negativo e non come opposizione agli atti esecutivi.
  • La denuncia di ultrapetizione in cassazione richiede specifica autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve riportare il contenuto degli atti processuali rilevanti, in particolare i motivi di appello, per consentire il controllo della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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