Ordinanza n. 1364/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensiva: del decreto di rigetto del nulla osta per lavoro subordinato pratica -OMISSIS-, nonché d’ogni atto presupposto, conseguente e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto del nulla osta per lavoro subordinato
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il rigetto dell’istanza di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale. L’amministrazione aveva motivato il diniego richiamando il preavviso di rigetto e la mancata produzione, entro il termine assegnato, di osservazioni o documenti idonei a superare le condizioni ostative, individuate nella carenza di vari documenti necessari e, in particolare, nella questione dell’idoneità alloggiativa. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare e istruttoria, che la società aveva trasmesso documentazione mediante PEC prima dell’adozione del provvedimento finale e che tale documentazione comprendeva alcuni atti indicati dall’amministrazione come mancanti. È stata inoltre prodotta un’attestazione di idoneità alloggiativa allegata a un’istanza di autotutela. La contestazione riguarda quindi la mancata considerazione, da parte dell’amministrazione, della documentazione tempestivamente posta nella sua sfera di conoscenza e l’insufficiente esplicitazione delle ragioni dell’eventuale incompletezza o inidoneità della stessa.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha accolto o respinto definitivamente la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della Prefettura di Salerno, ordinandole di prendere espressamente in considerazione tutta la documentazione trasmessa via PEC e depositata in giudizio, compreso il certificato di idoneità alloggiativa, e di verificare se, alla luce di tali documenti, il procedimento debba avere sviluppi ed esiti diversi e favorevoli alla società. Qualora ritenga la documentazione incompleta o inidonea, la Prefettura dovrà indicarne puntualmente le ragioni. Gli esiti dovranno essere depositati secondo le forme del processo amministrativo telematico entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026, con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese. Il Collegio ha sottolineato che la valutazione deve avvenire nel necessario bilanciamento tra i diritti fondamentali della persona coinvolta e le esigenze di sicurezza e sostenibilità dei flussi migratori.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei all’identificazione delle parti private e del lavoratore.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il richiedente trasmette all’amministrazione, prima dell’adozione del provvedimento finale, documenti destinati a superare le carenze contestate nel preavviso di rigetto, l’amministrazione deve prenderli espressamente in considerazione e motivare puntualmente sulla loro idoneità o inidoneità; non può limitarsi ad affermare che non sono state presentate osservazioni o documenti.
- In un procedimento relativo al nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, l’amministrazione deve valutare espressamente anche la documentazione sull’idoneità alloggiativa acquisita prima della decisione, bilanciando la tutela dei diritti fondamentali della persona con le esigenze di sicurezza e di sostenibilità dei flussi migratori.
Come è indicizzato
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