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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47597/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 04/12/2023 che aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente sull'immobile di Treviso, via Ugo Bassi n.12. Chiedevano la sospensione in attesa della decisione del procedimento civile promosso da North East Service spa e Autocom srl, che pretendevano il diritto sul denaro derivante dalla vendita di autoveicoli sequestrati. Sostenevano inoltre che doveva essere considerato il giudicato della sentenza n.1291/2017 della Corte d'appello di Venezia (che aveva disposto la confisca per equivalente per euro 15.699.929,14) e che i proventi della vendita erano stati versati fin dal novembre 2016, influendo sul complessivo valore destinato a ristorare l'erario; chiedevano la riunione dei procedimenti e l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che la domanda di riunione con il procedimento relativo all'ordinanza del 16/10/2023 non poteva essere accolta perché quel procedimento era già stato definito con la sentenza n.28522 del 16/05/2024 (che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di Fratolin e Compiano Umberto e rigettato il ricorso di Compiano Luigi). Sul merito la Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: l'ordinanza impugnata ha omesso di motivare specificamente sull'incidenza del giudicato della sentenza n.1291/2017 e sui suoi eventuali effetti sulla controversia civile relativa alla proprietà dei veicoli e, di conseguenza, sul valore complessivo destinato alla riparazione erariale. Per tale vizio di motivazione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale in tema di confisca e provvedimenti ablativi nell'ambito dell'esecuzione; la norma è stata evocata nel motivo di ricorso in relazione alla corretta applicazione delle regole sulle misure ablative e sui loro effetti

  • art. 651 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai rimedi esperibili in sede di esecuzione e alle impugnazioni degli atti dell'esecuzione; la questione principale è stata l'adeguata motivazione sulla sospensione dell'esecuzione della confisca

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di esecuzione e sulle modalità di decisione del giudice dell'esecuzione; evocata per contestare la mancata considerazione di elementi posti dai ricorrenti rilevanti per l'esecuzione della confisca

  • sentenza n.1291/2017 (Corte d'appello di Venezia)

    Giudicato che aveva disposto la confisca per equivalente per un importo determinato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto motivare sugli effetti di tale giudicato rispetto alle pretese civili sulla proprietà dei veicoli e sull'entità del valore destinato a ristorare l'erario

  • sentenza n.28522 del 16/05/2024 (Corte di Cassazione)

    Decisione che ha definito il precedente procedimento relativo all'ordinanza del 16/10/2023, dichiarando inammissibili alcuni ricorsi e rigettandone un altro; per la Cassazione ciò ha reso improcedibile la richiesta di riunione dei procedimenti

Massime di principio

  • Se il giudice dell'esecuzione omette di motivare in modo specifico su un giudicato o su fatti rilevanti per determinare il valore complessivo soggetto a confisca, ciò configura un vizio di motivazione che può comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • La sospensione dell'esecuzione della confisca può essere chiesta quando pende un procedimento civile che può incidere sulla titolarità o sul valore di beni/proventi che hanno alimentato la somma oggetto di confisca; il giudice dell'esecuzione deve esplicitamente valutare e motivare gli effetti di tale procedimento civile.
  • La richiesta di riunione di procedimenti è possibile solo se i procedimenti sono ancora pendenti e non definiti; una definizione intervenuta in uno dei procedimenti preclude la riunione.
  • In sede di esecuzione per confisca per equivalente il giudice deve considerare sia il giudicato penale che le eventuali pretese civili aventi ad oggetto la titolarità o la destinazione dei proventi derivanti da beni sottoposti a sequestro e vendita.
  • Per ottenere la sospensione dell'esecuzione è utile allegare e documentare con precisione la correlazione tra il procedimento civile pendente (o il giudicato) e l'effettiva disponibilità di risorse utili a soddisfare la confisca, affinché il giudice possa motivare compiutamente la decisione.

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