Cassazione Penale, Sentenza n. 13130/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Assolini ha proposto istanza ai sensi dell'art.95 d.lgs. n.150/2022 per ottenere, ai sensi dell'art.20-bis c.p., la sostituzione della pena di mesi sei di reclusione. Il Tribunale di Cremona l'ha dichiarata inammissibile sostenendo che la sentenza di condanna era ormai irrevocabile e che la pendenza ai fini dell'art.95 non sussisteva, ritenendo che, in caso di pronuncia di inammissibilità della Cassazione, la definitività debba farsi risalire alla data della decisione di merito impugnata (19 gennaio 2022), con conseguente incompetenza del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Cremona. La Corte ha chiarito che, ai fini dell'art.95 d.lgs. n.150/2022, rileva che la fase di legittimità fosse "pendente" alla data del 30/12/2022 (cioè il procedimento doveva trovarsi in Cassazione), e che la irrevocabilità della sentenza in caso di ricorso per cassazione si verifica "dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (art.648 c.2 c.p.p.). Ne consegue che, se tale irrevocabilità si è determinata successivamente al 30/12/2022 (come nella specie, con pronuncia del 25/01/2023), era ammissibile l'istanza diretta al giudice dell'esecuzione e il Tribunale aveva interpretato erroneamente le norme e la giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
d.lgs. n.150 del 2022, art.95 (disposizione transitoria)
La norma transitoria consente al condannato, quando il procedimento era pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore (30/12/2022), di chiedere al giudice dell'esecuzione, entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza, l'applicazione delle nuove regole sulle pene sostitutive
codice di procedura penale, art.648 comma 2
«dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso»
La irrevocabilità della sentenza in caso di ricorso per cassazione si determina nel giorno in cui la Cassazione pronuncia l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso; tale momento è quello che attiva il termine di 30 giorni previsto dall'art.95 d.lgs.150/2022
codice penale, art.20-bis
Riferimento alla norma che disciplina le ipotesi di sostituzione di pena detentiva con pene alternative; la decisione sulla sua applicabilità in favore del condannato rientra nella valutazione del giudice dell'esecuzione quando le condizioni di pendenza/irrevocabilità previste dalla transitoria sono rispettate
giurisprudenza richiamata (Sez. VI n.34091/2023; Sez. III ord. n.1427/1997; Sez. U n.23428/2005)
La Corte richiama precedenti che chiariscono: la pendenza in Cassazione, ai fini della transitoria, decorre con l'emissione del dispositivo del secondo grado (continuità virtuale tra gradi); il momento della formazione del giudicato, in caso di gravame, è il giorno della pronuncia della decisione di Cassazione che respinge o dichiara inammissibile il ricorso; e che argomentazioni sul mantenimento della decorrenza della prescrizione non impongono di anticipare la data di irrevocabilità della sentenza
Massime di principio
- Per usufruire della disciplina transitoria dell'art.95 d.lgs.150/2022 è necessario che, alla data del 30/12/2022, il procedimento fosse effettivamente "pendente" in Cassazione (la pendenza può essere costituita dall'emissione del dispositivo di secondo grado che determina continuità con la fase di legittimità)
- Se il condannato ha proposto ricorso per cassazione, la irrevocabilità della sentenza si verifica il giorno in cui la Cassazione pronuncia l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso (art.648 c.2 c.p.p.); da tale giorno decorre il termine perentorio di 30 giorni per chiedere l'applicazione delle nuove disposizioni al giudice dell'esecuzione
- Se il condannato non ha proposto ricorso, la irrevocabilità si determina con il decorso del termine per impugnare; anche in quel caso, se detta irrevocabilità è successiva al 30/12/2022 e il procedimento era "pendente" nella fase di legittimità al 30/12/2022, l'istanza va proposta al giudice dell'esecuzione
- La valutazione della competenza tra giudice dell'esecuzione e giudice di sorveglianza dipende dalla data di irrevocabilità della sentenza rispetto alla vigenza della disciplina transitoria e non dall'eventuale ricostruzione della decorrenza della prescrizione fatta in altri contesti giurisprudenziali
- La lettura del solo dispositivo della sentenza di Cassazione può essere sufficiente per individuare il giorno di formazione del giudicato (non è necessario attendere il deposito integrale della motivazione)
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