Circolare numero 169 del 19-8-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali innovazioni introdotte dai Regolamenti CE n. 3095/95 e n. 3096/95, in vigore dal 1 gennaio 1996, con riferimento alle pensioni e alla disciplina comunitaria di coordinamento. Le novità riguardano: l’aggiornamento delle prestazioni speciali non contributive di tipo misto e degli elenchi di prestazioni non esportabili; la revisione dell’art. 49 del Regolamento n. 1408/71 sul calcolo delle pensioni quando il diritto matura in tempi diversi in più Stati membri; l’indicazione del nuovo organismo danese di collegamento in materia pensionistica. La circolare precisa inoltre che, per quanto di competenza dell’Istituto, erano già state impartite istruzioni con precedenti circolari e che restano fermi ulteriori chiarimenti sulle possibili ricadute operative del nuovo assetto comunitario.
Modifiche ai Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 in materia pensionistica
Modifiche ai Regolamenti comunitari in materia pensionistica
La circolare esamina le principali innovazioni apportate dai Regolamenti CE n. 3095/95 e n. 3096/95, in vigore dall’1 gennaio 1996, che hanno modificato il quadro di coordinamento comunitario in materia di sicurezza sociale e pensioni. L’intervento riguarda in particolare le prestazioni speciali non contributive, il criterio di calcolo delle pensioni quando i requisiti maturano in tempi diversi nei vari Stati membri e l’aggiornamento degli organismi danesi competenti.
Ambito e quadro generale
Con i Regolamenti CE n. 3095 e n. 3096 del 22 dicembre 1995, pubblicati sulla G.U. delle Comunità Europee n. L 335 del 30 dicembre 1995, sono stati modificati i Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72. La circolare precisa che, per gli aspetti già di competenza dell’Istituto, erano state diramate istruzioni con le circolari n. 78 del 9 aprile 1996 e n. 94 del 20 aprile 1996. Il documento si concentra quindi sulle novità più rilevanti in materia pensionistica.
Prestazioni speciali a carattere non contributivo di tipo misto
Il Regolamento n. 3095/95 ha inserito nell’art. 95 ter del Regolamento n. 1408/71 il contenuto già previsto dall’art. 2 del Regolamento n. 1247/92 e dall’art. 3 del Regolamento n. 1945/93, relativi alle disposizioni transitorie sulle prestazioni speciali a carattere non contributivo. La finalità è esclusivamente sistematica: rendere reperibili tali disposizioni all’interno del medesimo Regolamento n. 1408/71. Le corrispondenti norme dei regolamenti precedenti sono state contestualmente soppresse. La circolare evidenzia che, trattandosi di modifiche formali, non mutano le istruzioni applicative già impartite.
Prestazioni non esportabili e aggiornamento dell’allegato II bis
È stato aggiornato anche l’allegato II bis del Regolamento n. 1408/71, che elenca le prestazioni non contributive escluse dall’esportabilità. Le variazioni riguardano:
- la Danimarca, con l’inserimento della prestazione fissa di riabilitazione prevista dalla legge sugli aiuti sociali per persone in fase di riabilitazione e del rimborso delle spese di alloggio ai pensionati;
- il Regno Unito, con l’inserimento delle indennità per richiedenti lavoro basate sui redditi;
- il Lussemburgo, con l’esclusione dell’assegno compensativo per il carovita.
Calcolo delle pensioni in caso di non contemporanea maturazione del diritto in più Stati membri
L’art. 49 del Regolamento n. 1408/71 è stato modificato per semplificare e rendere più favorevole il calcolo delle pensioni nei casi in cui il diritto non si perfezioni simultaneamente in tutti gli Stati membri in cui l’interessato ha lavorato. In precedenza, alcuni Stati tendevano a non valorizzare i periodi maturati in altri Stati non determinanti ai fini del diritto, anche quando il loro computo avrebbe potuto comportare una prestazione più elevata. La nuova formulazione stabilisce che, se il diritto alla pensione è maturato in base a una sola legislazione o a più legislazioni senza bisogno di ricorrere ai periodi maturati sotto altre legislazioni non rilevanti, tali periodi non devono essere presi in considerazione, salvo che il loro inserimento consenta di determinare un importo maggiore della prestazione.
Per le pensioni di vecchiaia e di riversibilità la nuova disciplina si applica dall’1 giugno 1992; per le altre disposizioni del Regolamento la decorrenza è fissata all’1 gennaio 1996.
Incidenza sulle pensioni italiane in regime internazionale
La circolare afferma che, in linea di massima, la nuova disciplina non modifica il calcolo delle prestazioni italiane in regime internazionale. Tuttavia, l’Istituto segnala un approfondimento in corso sulla possibile revisione delle procedure che precludono la liquidazione della pensione in regime internazionale quando l’interessato abbia diritto a una prestazione in regime autonomo. La questione è collegata anche alle innovazioni introdotte dall’art. 3, commi 15 e 16, della legge n. 335/1995, relative alla corresponsione di importi minimali sulle pensioni in regime internazionale. La circolare non fornisce soluzioni definitive e rinvia a successivi chiarimenti.
Nuovo organismo danese di collegamento
L’art. 2 del Regolamento n. 3095/95 ha aggiornato gli allegati 2, 3 e 4 del Regolamento n. 574/72 indicando la Direzione Generale della Sicurezza e Assistenza Sociale danese, "Direktoratet for Social Sikring og Bistand", come nuova Istituzione competente, Istituzione del luogo di dimora e Organismo di collegamento in materia pensionistica.
Rinvio alle precedenti istruzioni
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, la circolare rinvia ai testi dei Regolamenti pubblicati e alle precedenti circolari richiamate. Il documento ha quindi natura di aggiornamento interpretativo e applicativo sulle principali modifiche intervenute nel coordinamento comunitario delle pensioni.
Punti principali
Aggiornamento delle prestazioni speciali non contributive
Il Regolamento CE n. 3095/95 ha inserito nell’art. 95 ter del Regolamento n. 1408/71 le disposizioni già contenute nei Regolamenti n. 1247/92 e n. 1945/93 sulle prestazioni speciali a carattere non contributivo, con finalità meramente sistematiche e di coordinamento. Contestualmente, tali disposizioni transitorie sono state soppresse dai regolamenti originari. La circolare sottolinea che si tratta di modifiche formali, senza innovazioni nelle istruzioni applicative già emanate.
Aggiornamento dell’allegato II bis sulle prestazioni non esportabili
È stato modificato l’allegato II bis del Regolamento n. 1408/71, contenente l’elenco delle prestazioni non contributive escluse dall’esportabilità. Per la Danimarca sono state inserite la prestazione fissa di riabilitazione prevista dalla legge sugli aiuti sociali e il rimborso delle spese di alloggio ai pensionati. Per il Regno Unito sono state inserite le indennità per richiedenti lavoro basate sui redditi. Per il Lussemburgo è stato eliminato l’assegno compensativo per il carovita.
Nuovo criterio di calcolo delle pensioni ex art. 49 del Reg. n. 1408/71
Il Regolamento n. 3096/95 ha modificato l’art. 49 del Regolamento n. 1408/71 per correggere gli effetti del precedente meccanismo di calcolo delle prestazioni nei casi in cui il diritto a pensione non maturi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati. La nuova regola stabilisce che, quando il diritto pensionistico è perfezionato in base a una sola legislazione o a più legislazioni senza necessità di valorizzare periodi maturati sotto legislazioni non rilevanti, i periodi di tali altre legislazioni non devono essere considerati, salvo che il loro computo consenta di ottenere un importo più elevato. Per le pensioni di vecchiaia e di riversibilità la nuova disciplina si applica dall’1 giugno 1992; per le altre disposizioni del regolamento l’entrata in vigore è fissata al 1 gennaio 1996.
Effetti sulle pensioni italiane in regime internazionale
La circolare osserva che, in linea generale, l’applicazione della nuova norma non comporta cambiamenti per il calcolo delle prestazioni italiane in regime internazionale. Tuttavia, l’Istituto segnala che sono in corso approfondimenti per verificare se debbano essere riviste le procedure che impediscono la liquidazione della pensione in regime internazionale quando sussista il diritto alla prestazione in regime autonomo. Il tema è collegato anche alle innovazioni introdotte dall’art. 3, commi 15 e 16, della legge n. 335/1995 in materia di importi minimali sulle pensioni in regime internazionale. La circolare lascia aperta la questione e rinvia a successivi chiarimenti.
Nuovo organismo danese di collegamento
L’art. 2 del Regolamento n. 3095/95 ha aggiornato gli allegati 2, 3 e 4 del Regolamento n. 574/72 indicando la Direzione Generale della Sicurezza e Assistenza Sociale danese ("Direktoratet for Social Sikring og Bistand") quale nuova Istituzione competente, Istituzione del luogo di dimora e Organismo di collegamento in materia pensionistica.
Rinvio alle precedenti istruzioni e ai testi normativi
Per gli aspetti non trattati nella circolare, e per quelli già disciplinati dalle precedenti circolari richiamate, si rinvia ai testi dei Regolamenti pubblicati. La circolare conferma quindi il carattere integrativo dell’intervento, limitato all’illustrazione delle novità più rilevanti in materia pensionistica.
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