Ordinanza n. 885/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità - del D.A. n. 43/GAB con il quale l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha disposto l’adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 10, 11, 12 ricadenti nella provincia di Enna, nonché delle relative norme di attuazione (art. 29, par. 9e) e allegati; - del parere della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna, prot. n. 2508 del 24.6.2025; - in parte qua, del parere della CTS n. 392 del 7 luglio 2025 (condizione ambientale n. 1); - dei verbali delle sedute di Conferenza dei Servizi del 27 maggio 2025 e del 10 luglio 2025 e della nota ARTA prot. n. 50950 del 17 luglio 2025; nonché, con ricorso per motivi aggiunti, per la corretta ottemperanza della sentenza del TAR Catania, I, n. 394 del 3.2.2025, passata in giudicato; e per la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato, ovvero, previa conversione del rito, per l’annullamento - in parte qua, del decreto assessorile n. 277/GAB del 30.9.2025, con cui è stato reso giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato (condizione ambientale n. 1); - in parte qua, del parere della CTS n. 392 del 7 luglio 2025; - del verbale della seduta di Conferenza dei Servizi del 23 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 della provincia di Enna e, con motivi aggiunti, giudizio positivo condizionato di compatibilità ambientale, pareri e atti connessi
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto assessorile di adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 della provincia di Enna, le relative norme di attuazione, il parere della Soprintendenza, il parere della Commissione Tecnica Specialistica, i verbali della Conferenza dei Servizi e una nota dell'ARTA. Con motivi aggiunti ha chiesto la corretta ottemperanza alla sentenza del TAR Catania n. 394 del 2025, deducendo la nullità per violazione ed elusione del giudicato del successivo decreto assessorile che ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato allo stralcio delle aree interessate dal Piano Paesaggistico, nonché, in subordine, l'annullamento degli atti sopravvenuti. La questione decisiva è se il Piano Paesaggistico abbia introdotto sull'area di intervento un vincolo paesaggistico immediatamente efficace già dalla sua adozione. Tale effetto presuppone che l'area sia stata specificamente individuata come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004, mediante la delimitazione e rappresentazione in scala idonea richiesta dall'art. 143, comma 1, lett. d), oltre che mediante specifiche prescrizioni d'uso. Nel fascicolo risultano depositate le Norme Tecniche di Attuazione, ma non le tavole cartografiche e le relative legende necessarie a verificare l'effettiva perimetrazione dell'area e il relativo livello di tutela.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito né sulla dedotta violazione o elusione del giudicato né sui vizi di legittimità dedotti in via subordinata. Ha ritenuto indispensabile acquisire la documentazione cartografica del Piano Paesaggistico, poiché le sole Norme Tecniche di Attuazione non consentono di stabilire se l'area di progetto sia stata qualificata e perimetrata come bene paesaggistico con vincolo immediatamente operativo, ad esempio con Livello di Tutela 3, oppure come area soggetta a una diversa efficacia normativa, quale quella degli ulteriori contesti previsti dall'art. 143, comma 1, lett. e), del d.lgs. 42/2004. Ha quindi ordinato all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di depositare entro 30 giorni le tavole cartografiche con le legende e l'indicazione del livello di tutela o altra classificazione, l'eventuale elenco o repertorio dei beni individuati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), nonché una nota di chiarimenti sulla qualificazione dell'area, con indicazione della tavola e della norma di riferimento. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 10 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 134, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
La qualificazione dell'area come bene paesaggistico appartenente alla categoria prevista dalla disposizione costituisce il presupposto per l'eventuale efficacia immediata del vincolo derivante dall'adozione del Piano Paesaggistico.
art. 143, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004
L'individuazione dei beni paesaggistici richiede, oltre alle prescrizioni d'uso, la delimitazione e rappresentazione in scala idonea; per accertare tale requisito sono necessarie le tavole cartografiche e le legende del Piano.
art. 143, comma 1, lett. e), d.lgs. 42/2004
La diversa qualificazione dell'area come ulteriore contesto può comportare un'efficacia normativa diversa da quella del vincolo paesaggistico immediatamente operativo; la distinzione deve essere verificata sulla documentazione del Piano.
Massime di principio
- L'adozione di un Piano Paesaggistico produce un vincolo immediatamente efficace sull'area interessata solo quando il Piano abbia specificamente individuato l'area come bene paesaggistico ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004.
- L'individuazione di un bene paesaggistico ai fini dell'art. 143, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004 richiede non soltanto specifiche prescrizioni d'uso, ma anche la delimitazione e rappresentazione cartografica in scala idonea.
- Per verificare l'efficacia del vincolo derivante dall'adozione di un Piano Paesaggistico, il giudice deve acquisire, ove mancanti, le tavole cartografiche e le relative legende, poiché le sole norme tecniche di attuazione non sono sufficienti ad accertare la perimetrazione e la classificazione dell'area.
- La distinzione tra bene paesaggistico e ulteriore contesto, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), d.lgs. 42/2004, è decisiva per determinare la diversa efficacia normativa delle prescrizioni del Piano sull'area interessata.
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