Sentenza del 26/05/2017 n. 13352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la definizione della lite e l'integrale pagamento del dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, dell'avviso di accertamento notificato alla contribuente per reddito di partecipazione derivante dall'accertamento di maggiori ricavi della società partecipata S. s.n.c., relativi all'anno d'imposta 2003.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011
La disposizione ha consentito la definizione della lite mediante il pagamento integrale del dovuto; tale definizione ha eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio e determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita e il dovuto viene integralmente pagato in base a una procedura prevista dalla legge, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione per definizione della lite non equivale necessariamente a una decisione di merito favorevole o sfavorevole, ma deriva dal venir meno dell'oggetto e dell'interesse alla prosecuzione del processo.
- In caso di estinzione dovuta a definizione agevolata o pagamento previsto dalla legge, le spese processuali possono essere compensate tra le parti, salvo diversa previsione normativa o specifica decisione del giudice.
- La dichiarazione di estinzione chiude il giudizio senza una nuova valutazione della fondatezza dell'accertamento tributario originario.
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