Cassazione Penale, Sentenza n. 28784/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un indagato raggiunto da misura cautelare per una pluralità di fatti provvisoriamente qualificati come estorsione aggravata, tentata estorsione, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e cessione di sostanza stupefacente. In origine era stata applicata la custodia in carcere; poi il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari, valorizzando le dichiarazioni rese all'interrogatorio di garanzia come sintomatiche di ammissione e resipiscenza. Il pubblico ministero aveva impugnato e il Tribunale di Roma aveva ripristinato la custodia in carcere. Con il ricorso per cassazione l'indagato ha dedotto un unico motivo attinente alle esigenze cautelari, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa, in assenza di fatti sopravvenuti, il Tribunale aveva desunto il rischio di intimidazione della persona offesa nonostante l'indagato fosse agli arresti domiciliari da oltre due mesi senza violazioni o nuovi reati, circostanza che proverebbe l'adeguatezza della misura meno grave.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse generica e, in sostanza, mirata a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica. La Corte ha inoltre reputato corretta la valutazione del Tribunale sulla persistenza e intensità delle esigenze cautelari, fondata sulle modalità dei fatti, sul contesto di debiti di droga, sulle minacce reiterate con uso di armi, sui precedenti specifici dell'indagato e sulla sua condotta processuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
richiamato per la disciplina dell'appello cautelare del pubblico ministero e della sospensione dell'esecutività della decisione impugnata
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
le esigenze cautelari possono fondarsi sulla persistenza della situazione di fatto che ha reso possibile o agevolato il reato; non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo di reiterazione
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice territoriale, se la motivazione sul punto è congrua, coerente e priva di vizi logici o travisamenti.
- Ai fini dell'aggravamento o del mantenimento della misura cautelare per pericolo di reiterazione del reato, il giudice può valorizzare le concrete modalità del fatto, il contesto in cui esso si è verificato, i precedenti specifici e la personalità dell'indagato; non occorre la prova dell'imminenza della nuova condotta illecita.
- La mera circostanza che, per un tempo limitato, l'indagato abbia rispettato una misura cautelare meno afflittiva non è di per sé decisiva a escludere le esigenze cautelari, specie se il periodo osservato è breve e la pericolosità desunta dal quadro complessivo resta attuale.
- La contestazione che si limiti a prospettare una diversa lettura delle dichiarazioni dell'indagato o degli indici fattuali apprezzati dal giudice di merito è inammissibile in cassazione se non denuncia specifici vizi di legittimità.
Come è indicizzato
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