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Sentenza

Sentenza n. 431/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di Caronia n. 7268 del 16 giugno 2025, con cui è stata respinta la domanda di permesso di costruire in sanatoria al n. 5277 del 2 maggio 2025; b) del presupposto parere tecnico negativo.

Giustizia amministrativa202502070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria per un locale bar-ristoro e presupposto parere tecnico negativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria relativo a un locale a un piano, destinato a bar-ristoro e connesso alla fruizione del mare, realizzato su una piastra di 10 x 8 metri, con murature perimetrali in laterizio e aperture prive di infissi. Ha dedotto l’omesso invio del preavviso di rigetto; il difetto di istruttoria e di motivazione, per la mancata indicazione delle specifiche norme urbanistiche violate e per l’omessa considerazione degli atti integrativi prodotti; la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica della zona FE, nella quale sarebbero ammessi padiglioni e bar-ristori funzionali alla fruizione del mare entro la fascia dei 150 metri dalla battigia; l’erroneità del rilievo relativo all’altezza interna inferiore a tre metri, sostenendo che l’altezza massima consentita fosse di 3,50 metri; e l’irrilevanza, ai fini della sanatoria, della mancata dimostrazione della conduzione commerciale della struttura, che avrebbe potuto essere comprovata successivamente. La ricorrente ha inoltre sostenuto un’interpretazione ampia della nozione di opere destinate alla diretta fruizione del mare, tale da ricomprendere i manufatti destinati a rendere più agevole o confortevole l’utilizzo del mare, anche per finalità di ristoro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 78/1976 preveda, nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia, una deroga limitata alle opere e agli impianti destinati alla diretta fruizione del mare, da interpretare restrittivamente in ragione della finalità di tutela delle coste e del paesaggio. La deroga riguarda opere che, per la loro intrinseca natura, non possono essere collocate altrove e che sono funzionali al godimento collettivo del mare, come pontili, porti, darsene, ricoveri di natanti e stabilimenti balneari. Un locale bar-ristoro stabile in muratura è stato qualificato come attività imprenditoriale privata, idonea a determinare carico antropico e impatto permanente sull’ambiente costiero, non riconducibile alla diretta fruizione del mare richiesta dalla norma. È stata ritenuta irrilevante la previsione della zona FE che consente bar-ristori, poiché la disciplina urbanistica comunale, di rango sub-primario, non può derogare al divieto legale di edificazione nella fascia dei 150 metri e, in caso di contrasto, deve essere disapplicata. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi il Comune costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, lettera a), legge regionale Sicilia n. 78/1976

    opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare

    La disposizione introduce una deroga, di stretta interpretazione, al divieto di edificazione nella fascia di 150 metri dalla battigia; sono ammesse soltanto opere intrinsecamente localizzabili presso il mare e funzionali alla fruizione collettiva dello stesso.

  • art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione

    La previsione urbanistica comunale relativa alla zona FE, anche nella parte in cui consente bar-ristori, non può prevalere sul divieto legale di edificazione nella fascia dei 150 metri dalla battigia.

Massime di principio

  • La deroga al divieto di edificazione entro la fascia di 150 metri dalla battigia prevista per le opere destinate alla diretta fruizione del mare è eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente, in funzione della tutela delle coste e del paesaggio.
  • Sono riconducibili alla diretta fruizione del mare soltanto le opere che, per la loro intrinseca natura, devono essere collocate in prossimità della costa e che agevolano il godimento collettivo del mare; non sono sufficienti la mera vicinanza alla costa o la previsione di un’utilità connessa al ristoro.
  • Un locale bar-ristoro stabile in muratura, destinato a un’attività imprenditoriale privata e comportante carico antropico e impatto permanente sull’ambiente costiero, non rientra nella deroga per le opere destinate alla diretta fruizione del mare.
  • Le previsioni degli strumenti urbanistici comunali che consentono determinate costruzioni in una zona territoriale non possono derogare ai divieti direttamente stabiliti dalla legge; ove sussista contrasto, la disciplina urbanistica sub-primaria deve essere disapplicata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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