Sentenza del 16/12/2015 n. 2246 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Cessione di beni per finalità estranee all'esercizio di impresa - Valore dei beni trasferiti, anche tra società dello stesso gruppo - E' quello normale di mercato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva venduto tre appartamenti a un'altra S.r.l. appartenente allo stesso gruppo, a un prezzo medio di circa 705 euro al mq., notevolmente inferiore al valore di mercato stimato dall'OMI. Entrambe le società erano partecipate dai medesimi soggetti e amministrate dalla stessa persona. L'Amministrazione ha ritenuto che la cessione non fosse una normale operazione di mercato, ma fosse finalizzata a estromettere gli immobili dal patrimonio della società prima del trasferimento delle quote. Ha quindi rideterminato i ricavi assumendo il valore normale di mercato, pari a 1.665 euro al mq. dopo l'abbattimento del 25%, recuperando IRES, IRAP e sanzioni. La contribuente ha contestato la motivazione dell'accertamento, sostenendo che si trattasse di una scelta imprenditoriale legittima e che il prezzo fosse giustificato dalle finalità dell'operazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo la vendita una scelta imprenditoriale non sindacabile. In appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, poiché la stessa contribuente aveva ammesso che l'operazione non perseguiva la realizzazione del massimo prezzo di mercato ed era diretta a trasferire gli immobili all'altra società del gruppo, la cessione perseguiva finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Di conseguenza, i ricavi dovevano essere determinati in base al valore normale dei beni. È stata dichiarata legittima la pretesa tributaria, confermata la validità della firma dell'avviso di accertamento e la società è stata condannata al pagamento di 2.500 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, del d.P.R. 917/1986 (TUIR), richiamato nella decisione
Si comprende tra i ricavi il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Quando la cessione di beni non è effettuata nell'ambito della normale attività commerciale e mira a perseguire finalità estranee all'impresa, il ricavo imponibile può essere determinato non sulla base del prezzo dichiarato, ma sul valore normale di mercato dei beni.
Art. 9, comma 3, del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il valore normale costituisce il criterio generale di riferimento per la valutazione fiscale di corrispettivi e altri proventi. Tale criterio può operare anche nelle cessioni interne tra società italiane appartenenti allo stesso gruppo.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 12844/2015
Principio avente valore generale, che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi ed altri proventi.
Il principio del valore normale può essere applicato anche al transfer pricing domestico, cioè alle operazioni tra società dello stesso gruppo residenti in Italia, quando il prezzo pattuito non riflette il reale valore economico dell'operazione.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 17955/2013
È richiamata a sostegno dell'utilizzo del valore normale di mercato per valutare fiscalmente operazioni infragruppo interne.
Massime di principio
- Le operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo non sono automaticamente irrilevanti ai fini fiscali: se il prezzo appare artificiosamente basso o non collegato al mercato, l'Amministrazione può rideterminare il ricavo.
- Quando il contribuente ammette che la cessione non è stata effettuata per conseguire il normale risultato economico di mercato, ma per trasferire o estromettere beni dal patrimonio societario, tale dichiarazione può dimostrare la finalità estranea all'esercizio dell'impresa.
- La libertà dell'imprenditore nelle scelte gestionali non impedisce il controllo fiscale del valore dichiarato, soprattutto quando l'operazione coinvolge soggetti collegati e produce un prezzo significativamente distante dai valori di mercato.
- Il valore normale può essere determinato mediante dati oggettivi, come le quotazioni OMI, purché l'Ufficio motivi il criterio adottato e tenga conto delle caratteristiche concrete degli immobili; nel caso esaminato è stato riconosciuto anche un abbattimento del 25%.
- In una situazione analoga è opportuno documentare le ragioni economiche dell'operazione, le condizioni dell'immobile, eventuali perizie indipendenti e gli elementi che giustificano lo scostamento dal prezzo di mercato.
- La circostanza che le società siano controllate o amministrate dagli stessi soggetti costituisce un elemento rilevante per verificare se il prezzo sia stato determinato secondo normali logiche di mercato o secondo finalità meramente interne al gruppo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 443 - Comm. Trib. Prov. Como
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →