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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04335/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento, i ricorrenti avevano chiesto l'ammissione di un credito pari al 5% del valore dei beni amministrati, assumendo di aver svolto, in favore della società poi fallita, attività di gestione e amministrazione di immobili conferiti in un trust liquidatorio, quale trustee e protectors, sino alla revoca dell'incarico. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo il trust liquidatorio privo di effetti giuridici perché incompatibile con la disciplina concorsuale inderogabile. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: difetto di legittimazione processuale della curatela per mancanza di autorizzazione del giudice delegato; inammissibilità della domanda riconvenzionale della curatela nel procedimento di accertamento del passivo; erronea esclusione della legittimazione attiva di uno dei ricorrenti; omessa considerazione dell'utilità della gestione per il ceto creditorio e del ritardo del curatore nell'apprendere i beni; diritto al compenso ex art. 2126 c.c. e art. 36 Cost. anche in caso di nullità del rapporto; omessa pronuncia su tempestività dell'insinuazione tardiva e sulla fondatezza del credito; doglianza sulle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei giudizi di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo e nelle controversie in materia di tardiva dichiarazione di credito, non è richiesta l'autorizzazione del giudice delegato al curatore per stare in giudizio. Il secondo motivo è stato giudicato carente di interesse, perché la pretesa riconvenzionale risarcitoria della curatela non era stata decisa in modo autonomo dal Tribunale, risultando assorbita dal rigetto della domanda principale. Il terzo motivo è stato reputato generico e non autosufficiente, poiché non si confrontava con l'accertamento del Tribunale sull'assenza di una specifica domanda di insinuazione da parte di uno dei ricorrenti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché il vizio di motivazione denunciato non è più configurabile nei termini di insufficienza o contraddittorietà, sia perché la censura non colpiva la ratio decidendi, fondata sull'inesistenza/inefficacia del trust liquidatorio in contrasto con la disciplina concorsuale; inoltre la questione del compenso ex art. 2126 c.c. non risultava trattata nei gradi di merito ed era quindi nuova in cassazione. Anche il quinto motivo è stato respinto come inammissibile, poiché l'omessa pronuncia non ricorre quando la questione sia assorbita o implicitamente respinta. Il sesto motivo, relativo alle spese, è stato ritenuto non rituale perché subordinato all'accoglimento delle altre doglianze. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    decreto reso ex art. 99 l. fall.

    norma processuale richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 31 l. fall.

    il curatore "non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato salvo che in materia di contestazione e di tardiva dichiarazione dei crediti"

    nei giudizi di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo e nelle controversie sulle dichiarazioni tardive di credito non occorre l'autorizzazione del giudice delegato.

  • art. 25 l. fall.

    norma richiamata dai ricorrenti in relazione ai poteri/autorizzazioni del curatore.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360 1° comma nr. 4 c.p.c.; art. 360 1° comma nr. 5 c.p.c.; art. 360 nr. 3 e 5

    la Corte ribadisce che il controllo sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale e che alcuni vizi denunciati non sono più proponibili nei termini formulati.

  • art. 360 bis c.p.c.

    ai sensi dell'art 360 bis nr.1 c.p.c.

    richiamo all'orientamento giurisprudenziale consolidato che esclude la necessità di autorizzazione del giudice delegato nei casi indicati.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non sussiste quando la questione è assorbita o decisa implicitamente.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato solo per la doglianza sulle spese, ritenuta non rituale.

  • art. 2126 c.c.

    invocato dai ricorrenti per chiedere il compenso per attività prestata in esecuzione di un rapporto nullo; la Corte rileva che la questione era nuova in cassazione.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa retribuzione dell'attività svolta.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo e nelle controversie sulla tardiva insinuazione del credito, il curatore può costituirsi senza autorizzazione del giudice delegato.
  • L'omessa pronuncia non è configurabile quando la questione dedotta sia stata assorbita dalla decisione su altra domanda o comunque risulti incompatibile con la ratio della sentenza impugnata.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; il ricorso deve indicare specificamente dove e quando tali questioni siano state sollevate in precedenza.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali che si risolvono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non essendo più sindacabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Quando il rigetto del credito dipende dalla ritenuta inesistenza o improduttività di effetti giuridici del titolo o del rapporto dedotto, le censure che non aggrediscano tale ratio decidendi sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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