Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24113/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mannino era stato condannato in appello per il reato di truffa (art. 640 c.p.) per avere venduto, opponendo un presunto diritto di proprietà derivante da una millantata usucapione, terreni di proprietà delle parti civili alla propria convivente Cira Bivona. In cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: carenza di prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, argomentando la buona fede del Mannino (la compravendita avvenuta davanti a notaio, il ricorso alle forze dell'ordine per rifiuti sul fondo, pronunce di assoluzione per occupazione), contestata valutazione di alcune testimonianze e di consulenze tecniche, mancata considerazione delle aerofotogrammetrie e della legittimazione dei querelanti. Il ricorso chiedeva una rivalutazione della prova a sostegno della buona fede e dell'inesistenza del dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perchè i motivi si risolvevano in una richiesta di rivalutazione integrale del materiale probatorio e erano in gran parte reiterazioni di censure già conosciute e trattate in sede di appello. La Corte d'appello aveva fornito una motivazione analitica ritenendo che le prove dimostrassero, oltre ogni ragionevole dubbio, il carattere fraudolento della cessione (l'usucapione non risultava perfezionata; le dichiarazioni notarili rientravano nel progetto fraudolento; il possesso ultraventennale era ritenuto artificioso e smentito dall'interesse continuo dei reali proprietari). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili indicate, liquidate in euro 5.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La norma è stata applicata per configurare la truffa: la Corte ha ritenuto sussistente il dolo fraudolento nella vendita dei terreni, poiché l'usucapione non era provata e gli atti (anche quelli davanti al notaio) rientravano nel progetto fraudolento.

  • artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    I disposizioni sono richiamate per spiegare che il procedimento di cassazione si è svolto con contraddittorio scritto e senza trattazione orale, per mancata richiesta nei termini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è sede per la rivalutazione globale della prova: i motivi che si risolvono in una mera richiesta di reinterpretazione degli elementi di fatto sono inammissibili.
  • La presenza di un atto notarile non esclude di per sé la responsabilità penale o la sussistenza del dolo: gli atti formali possono essere considerati parte di un progetto fraudolento se il contesto probatorio mostra che il presunto titolo (es. usucapione) non è concreto.
  • La buona fede dichiarata dal presunto autore deve essere supportata da elementi probatori concreti; episodi come l'intervento delle forze dell'ordine o pronunce di assoluzione su questioni diverse non sono necessariamente idonei a dimostrare l'assenza di dolo nella compravendita.
  • Se le doglianze sollevate in cassazione sono già state esaminate e motivate dalla Corte territoriale, la Cassazione tende a dichiarare il ricorso inammissibile se non emergono profili di diritto nuovi o vizi di motivazione rilevanti sotto il profilo giuridico.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.
  • Quando si contesta l'esistenza di un titolo di acquisto per usucapione, l'onere della prova ricade su chi ne deduce il perfezionamento: elementi contrari (interesse continuativo dei proprietari, assenza di atti idonei a interrompere la titolarità) indeboliscono la tesi dell'usucapione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.