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Sentenza

Sentenza del 01/08/2017 n. 162 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Contenzioso - Termini di proposizione del ricorso - Sospensione in pendenza di procedimento d'accertamento per adesione - Istanza presentata da soggetto privo dei poteri di rappresentanza - Idoneità - Esclusione - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione del termine non è stata riconosciuta. Poiché il ricorso era stato presentato il 151° giorno dalla notifica dell’atto, oltre il termine ordinario di sessanta giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La società non ha quindi ottenuto una decisione sul merito della pretesa fiscale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tempestività del ricorso. La società sosteneva che il termine per impugnare fosse stato sospeso per effetto dell’istanza di accertamento con adesione presentata il 9 febbraio 2016. Tuttavia, l’istanza era stata presentata dall’ex amministratore, il cui mandato era cessato il 16 gennaio 2016, quindi da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società. L’istanza non era pertanto idonea a produrre la sospensione prevista dall’art. 6 del d.lgs. 218/1997.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Sospensione del termine per la proposizione del ricorso in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione

    La sospensione opera solo se l’istanza di adesione è validamente presentata da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza. Un’istanza proveniente da un ex amministratore non produce l’effetto sospensivo.

  • Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato

    Il termine per impugnare è perentorio. Se non interviene una sospensione validamente efficace, il ricorso depositato oltre sessanta giorni dalla notifica dell’atto è inammissibile.

Massime di principio

  • Un’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per ricorrere solo se presentata da un soggetto effettivamente legittimato a rappresentare il contribuente al momento della presentazione.
  • La cessazione dalla carica dell’amministratore deve essere verificata con particolare attenzione: gli atti compiuti successivamente da un ex rappresentante possono essere privi di effetti processuali.
  • Prima di fare affidamento sulla sospensione dei termini, occorre controllare sia la data di notifica dell’atto sia la decorrenza dei poteri di rappresentanza del soggetto che presenta l’istanza.
  • Il mancato rispetto del termine per proporre il ricorso comporta normalmente l’inammissibilità, impedendo al giudice di esaminare il merito della controversia.
  • In caso di dubbio sulla legittimazione del firmatario, è opportuno presentare tempestivamente il ricorso entro il termine ordinario, senza fare affidamento esclusivo sull’effetto sospensivo dell’istanza.

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