Sentenza del 01/08/2017 n. 162 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Contenzioso - Termini di proposizione del ricorso - Sospensione in pendenza di procedimento d'accertamento per adesione - Istanza presentata da soggetto privo dei poteri di rappresentanza - Idoneità - Esclusione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione del termine non è stata riconosciuta. Poiché il ricorso era stato presentato il 151° giorno dalla notifica dell’atto, oltre il termine ordinario di sessanta giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La società non ha quindi ottenuto una decisione sul merito della pretesa fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tempestività del ricorso. La società sosteneva che il termine per impugnare fosse stato sospeso per effetto dell’istanza di accertamento con adesione presentata il 9 febbraio 2016. Tuttavia, l’istanza era stata presentata dall’ex amministratore, il cui mandato era cessato il 16 gennaio 2016, quindi da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società. L’istanza non era pertanto idonea a produrre la sospensione prevista dall’art. 6 del d.lgs. 218/1997.
Norme richiamate
Art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Sospensione del termine per la proposizione del ricorso in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione
La sospensione opera solo se l’istanza di adesione è validamente presentata da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza. Un’istanza proveniente da un ex amministratore non produce l’effetto sospensivo.
Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato
Il termine per impugnare è perentorio. Se non interviene una sospensione validamente efficace, il ricorso depositato oltre sessanta giorni dalla notifica dell’atto è inammissibile.
Massime di principio
- Un’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per ricorrere solo se presentata da un soggetto effettivamente legittimato a rappresentare il contribuente al momento della presentazione.
- La cessazione dalla carica dell’amministratore deve essere verificata con particolare attenzione: gli atti compiuti successivamente da un ex rappresentante possono essere privi di effetti processuali.
- Prima di fare affidamento sulla sospensione dei termini, occorre controllare sia la data di notifica dell’atto sia la decorrenza dei poteri di rappresentanza del soggetto che presenta l’istanza.
- Il mancato rispetto del termine per proporre il ricorso comporta normalmente l’inammissibilità, impedendo al giudice di esaminare il merito della controversia.
- In caso di dubbio sulla legittimazione del firmatario, è opportuno presentare tempestivamente il ricorso entro il termine ordinario, senza fare affidamento esclusivo sull’effetto sospensivo dell’istanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 ago 2017Sentenza del 01/08/2017 n. 167 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 1 ago 2017Sentenza del 01/08/2017 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 1 ago 2017Sentenza del 01/08/2017 n. 205 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 1 ago 2017Sentenza del 01/08/2017 n. 346 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 31 lug 2017Sentenza del 31/07/2017 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 31 lug 2017Sentenza del 31/07/2017 n. 127 - Comm. Trib. Prov. Mantova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →