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Sentenza

Sentenza del 01/08/2017 n. 167 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Contenzioso - Accertamento - Pagamento del tributo in sede d'accertamento con adesione - Ammissibilità del ricorso - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La controversia si è infatti conclusa ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 218/1997 con il perfezionamento dell’accertamento con adesione; tale definizione preclude l’accesso successivo alla giustizia tributaria per contestare il medesimo accertamento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’accertamento, ma, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, aveva già definito la propria posizione mediante il pagamento del tributo e delle sanzioni ridotte di un quarto, usufruendo dell’accertamento con adesione. Secondo il giudice, tale pagamento ha perfezionato la definizione della controversia e ha fatto venir meno la possibilità di proporre ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 9 del D.lgs. 218/1997

    La definizione mediante accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, anche beneficiando della riduzione delle sanzioni, e rende non più impugnabile l’accertamento definito.

  • D.lgs. 218/1997 - disciplina dell’accertamento con adesione

    L’adesione costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso: una volta perfezionata nei termini e alle condizioni previste, chiude la controversia e impedisce di proporre ricorso sullo stesso atto.

Massime di principio

  • Il pagamento effettuato per definire un accertamento con adesione, quando perfeziona la procedura prevista dalla legge, comporta normalmente l’accettazione della definizione e preclude l’impugnazione dell’atto.
  • Prima di proporre ricorso è necessario verificare se siano stati effettuati pagamenti o sottoscritti accordi incompatibili con la volontà di contestare l’accertamento.
  • La riduzione delle sanzioni collegata all’adesione costituisce il beneficio di una definizione agevolata e, di regola, non può essere mantenuta insieme alla contestazione giudiziale del medesimo accertamento.
  • Il rispetto del termine di 60 giorni per il ricorso non è sufficiente se, prima della sua scadenza, il contribuente ha già perfezionato l’accertamento con adesione.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra un semplice pagamento eventualmente provvisorio e un pagamento che, secondo la disciplina applicabile, perfeziona la definizione: solo nel secondo caso si determina la preclusione del ricorso.

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