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Sentenza

Sentenza n. 3139/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5541/2025, depositata e resa pubblica il 07.07.2025, Sez. Lavoro, r.g. 23487/2024, notificata all’amministrazione in data 08.07.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 28.10.2025;

Giustizia amministrativa202506882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e all'accredito di euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 5541/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero alla costituzione della Carta e all'accredito complessivo di euro 2.000,00. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo l'8 luglio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'inadempimento né provare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Quanto ai presupposti processuali, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario sulla base del certificato della cancelleria e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, termine ritenuto condizione di ammissibilità o procedibilità anche del giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha rilevato che il giudicato aveva un immediato valore conformativo e ordinatorio per l'Amministrazione e imponeva la costituzione della Carta elettronica del docente e l'accredito di euro 2.000,00. In assenza di prova dell'adempimento, anche parziale, ha accertato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo all'assegnazione della Carta e all'accredito della somma. Ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni successivi all'insediamento su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità anche dell'azione di ottemperanza relativa a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Consente di imporre una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta; nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali quando non risulti manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria dello Stato, il ricorrente deve dimostrare sia il passaggio in giudicato del titolo sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Il giudicato del giudice ordinario che riconosce una prestazione a carico della pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo e impone all'amministrazione di porre in essere tutte le attività necessarie per attribuire concretamente il bene della vita riconosciuto.
  • La mancata produzione, da parte dell'amministrazione costituita, di prova dell'adempimento o di specifiche ragioni ostative consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine fissato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e all'istanza della parte vittoriosa.
  • Su richiesta della parte, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, in misura pari agli interessi legali decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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