Cassazione Penale, Sentenza n. 36374/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale monocratico si è ritenuto funzionalmente incompetente a decidere il procedimento penale a carico di Francesco Leone (nato 18/05/1972) per il reato di cui all'art.603-bis c.p., aggravato da minaccia, e per i reati richiamati dall'art.18, comma 1, lett. i), f) e g) del d.lgs. 81/2008; poiché il Tribunale collegiale si era in precedenza dichiarato anch'esso incompetente, il giudice monocratico ha sollevato un conflitto negativo rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato che la competenza appartiene al Tribunale di Ragusa in composizione monocratica e ha disposto la trasmissione degli atti a quel giudice. La Corte ha motivato la decisione ritenendo che: (i) l'aggravante prevista dal secondo comma dell'art.603-bis c.p. è un'aggravante non ad effetto speciale (l'aumento di pena da sei ad otto anni non supera il terzo) e pertanto non va considerata ai fini della composizione del giudice; (ii) l'aggravante dell'ultimo comma di art.603-bis è ad effetto speciale perché aumenta la pena della metà, ma anche applicata porta la pena a nove anni, quindi al di sotto del limite che determinerebbe la competenza del Tribunale in composizione collegiale. Per questi motivi la Corte ha affermato la competenza del Tribunale monocratico e ha ordinato la trasmissione degli atti.
Norme richiamate
art.603-bis cod. pen.
La Corte distingue tra comma secondo (aggravante non ad effetto speciale: aumento non superiore a un terzo, non rilevante per la determinazione della composizione del giudice) e ultimo comma (aggravante ad effetto speciale: aumento della pena della metà; nel caso concreto porta la pena a 9 anni, sotto il limite per la competenza collegiale).
art.4 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per escludere che l'aggravante non ad effetto speciale debba influire sulla determinazione della composizione del tribunale competente.
art.28 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma procedurale utilizzata per la rimessione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto di competenza.
art.30 cod. proc. pen.
Richiamata come regola procedurale relativa al conflitto di competenza tra giudici.
art.23 comma 8 dl. 28 ottobre 2020, n.137
Norma che ha autorizzato la presentazione della requisitoria del Pubblico Ministero davanti alla Corte di Cassazione nel procedimento di risoluzione del conflitto.
art.18 comma 1 lett. i), f) e g) d.lgs. 81/2008
Norme richiamate nell'imputazione relative a illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la loro qualificazione concreta è parte del fatto contestato all'imputato.
art.81 cod. pen.
Norma citata nel testo della sentenza (testo originario: "ed 81 cpv. cod. pen."); la decisione non approfondisce nel dettaglio la specifica incidenza di tale norma sulla determinazione della competenza.
Massime di principio
- Se due organi giudicanti si rifiutano di procedere e si determina una stasi del procedimento, il conflitto negativo è ammissibile e deve essere risolto dalla Corte di Cassazione.
- Per stabilire la composizione del Tribunale competente (monocratica vs collegiale) occorre valutare l'effetto delle aggravanti sulla pena massima: le aggravanti non ad effetto speciale non vanno considerate per modificare la composizione del giudice, mentre le aggravanti ad effetto speciale, aumentando la pena in modo percentuale, devono essere calcolate e confrontate con la soglia che determina la competenza collegiale.
- Se l'applicazione delle aggravanti ad effetto speciale porta la pena massima risultante al di sotto della soglia che impone la composizione collegiale, la competenza resta del Tribunale monocratico.
- In presenza di contestazioni che richiamano norme del d.lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro), occorre comunque effettuare il calcolo concreto della pena con tutte le aggravanti rilevanti per decidere la composizione del giudice competente.
- La rimessione degli atti alla Corte di Cassazione è la via procedurale prevista quando si verifica un contrasto di competenza tra uffici del medesimo grado e sede.
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