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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49216/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta per partecipazione con funzione apicale ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e tre reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Si censura l'applicazione dell'art. 309, comma 10, c.p.p. per mancanza di indicazione delle "eccezionali esigenze cautelari" e per l'assenza di un "quid pluris" rispetto alle esigenze già valutate nella precedente ordinanza poi dichiarata inefficace; inoltre si deduce che il Tribunale non ha valutato la condotta del ricorrente nel periodo successivo all'arresto a Malta (oltre un anno e mezzo) che, secondo la difesa, dimostrerebbe il distacco da attività illecite e la scelta di non reiterare reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità dell'ordinanza che ha rinnovato la misura cautelare. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della rinnovazione ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., non è necessario un elemento nuovo o un "quid pluris" rispetto alla situazione precedente; le eccezionali esigenze cautelari possono derivare dagli stessi elementi già sussistenti al momento della prima ordinanza, purché sia raggiunta una soglia di pericolosità tale da rendere sostanzialmente certa la reiterazione del reato. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistere tale pericolo prossima alla certezza a causa delle non comuni capacità organizzative del Castanò (viaggi per rifornimenti anche all'estero per grandi quantitativi, contatti con criminalità siciliana, ruolo dirigente che controllava piazze calabresi e soccorso della compagine associativa dopo l'arresto a Malta per 5 kg di cocaina). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    Consente la rinnovazione della misura cautelare dichiarata inefficace quando sussistono 'eccezionali esigenze cautelari'; la Corte interpreta che tali esigenze possono essere desunte dagli stessi elementi già esistenti al momento della prima ordinanza e non richiedono necessariamente elementi nuovi o sopravvenuti

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Il riferimento serve a distinguere le ordinarie esigenze cautelari (che richiedono concretezza e attualità) dalle 'eccezionali esigenze' ex art. 309, comma 10, la cui soglia di pericolo dev'essere più elevata (prossima alla certezza di reiterazione)

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; nel caso ha indicato i reati-fine contestati al ricorrente (traffico/detenzione di rilevanti quantità di stupefacente)

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. dalla L. 18 dicembre 2020

    Norma procedurale richiamata per disporre la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (assenza di richiesta di discussione orale ha determinato deposito di conclusioni scritte)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Ai fini della rinnovazione di una misura cautelare ormai inefficace ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., non è obbligatorio che emergano elementi nuovi rispetto alla prima ordinanza: possono essere ritenute 'eccezionali esigenze cautelari' anche gli stessi elementi preesistenti se la loro gravità raggiunge la soglia richiesta
  • Le 'eccezionali esigenze cautelari' si distinguono dalle ordinarie esigenze per il grado di pericolosità richiesto: la previsione di reiterazione del reato deve essere prossima alla certezza, non una mera probabilità astratta
  • La valutazione della rinnovazione va centratasulla gravità dei fatti e sulla capacità criminale del soggetto (es. ruolo apicale, organizzazione di rifornimenti internazionali, ampiezza dei quantitativi), più che sulla necessità di riscontrare novità processuali
  • Condotte successive all'evento (es. periodo di apparente astensione dall'attività illecita) possono essere considerate, ma non prevalgono automaticamente quando gli indici di pericolosità preesistenti sono particolarmente solidi
  • Nel formulare censure in Cassazione è rischioso basarsi su prospettazioni fattuali non ammesse dal giudice del merito: la Corte di legittimità valuta la corretta interpretazione del diritto e la congruità della motivazione, non ridiscute appieno i fatti già valutati
  • La qualificazione di 'eccezionalità' può essere ricavata anche dal rilievo dei beni giuridici da tutelare (es. contrasto a traffici di stupefacenti su larga scala) oltre che dalla pericolosità individuale
  • In casi analoghi è utile dimostrare elementi concreti e nuovi che possano effettivamente incidere sulla prognosi di pericolosità (es. elementi oggettivi di dissociazione, misure alternative concrete e verificabili) per tentare di superare la soglia che ha motivato la custodia

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