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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22859/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto a una società l'imposta di registro, nella misura del 3%, su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in favore della società stessa e a carico di un'altra società. Il decreto ingiuntivo riguardava somme richieste dalla controllante alla controllata nell'ambito di un'operazione societaria e fiscale collegata al sistema di liquidazione dell'IVA di gruppo, poi in parte soddisfatte dalla debitrice nel corso dell'opposizione. L'Ufficio ha tassato sia l'importo ingiunto sia gli interessi. La società ha impugnato l'avviso sostenendo l'applicazione dell'imposta in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro, e i giudici di merito le hanno dato ragione. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 8 d.P.R. 131/1986, della tariffa parte I allegata al d.P.R. 131/1986, degli artt. 1, 2 e 3 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 37 e 40 d.P.R. 131/1986, sostenendo che le somme oggetto del decreto non erano corrispettivo di operazioni imponibili IVA, ma avevano funzione punitivo-risarcitoria per violazione di obblighi contrattuali, quindi non poteva operare la tassazione fissa. La controricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite ex l. 197/2022, documentando il versamento dovuto; l'Agenzia non ha contestato tali circostanze.

La decisione

La Corte ha rilevato che la controricorrente aveva presentato valida domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi della l. 197/2022, con corretto versamento dell'importo dovuto, e che l'inclusione della lite nell'elenco trasmesso dall'amministrazione risultava documentata. Ha quindi applicato la disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti in Cassazione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di legittimità è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 8 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Norma invocata dal ricorrente per contestare la tassazione del decreto ingiuntivo.

  • Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamata ai fini della misura dell'imposta di registro applicabile.

  • artt. 1, 2 e 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati per sostenere che le somme non fossero riconducibili a operazioni imponibili IVA.

  • artt. 37 e 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamati in relazione alla disciplina dell'imposta di registro e al rapporto con l'IVA.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 190, 196, 197, 198, 200 e 201

    "Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia"; "Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio"; "il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023"; "il processo è dichiarato estinto"

    La Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e ha ritenuto che, in presenza di domanda e versamento corretti, il giudizio debba essere dichiarato estinto.

  • d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, commi 3 e 4, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41

    Richiamato per il deposito dell'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione.

  • d.l. 30 marzo 2023, n. 34, art. 20, comma 1, lett. c) ed e), conv. in l. 26 maggio 2023, n. 56

    Richiamato per le modifiche ai commi 197 e 200 della l. 197/2022 sulla definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge speciale e il contribuente deposita domanda e prova del corretto versamento, il giudizio pendente in Cassazione deve essere dichiarato estinto.
  • La verifica della definibilità agevolata presuppone il controllo della soccombenza dell'Agenzia nei gradi di merito, del valore della controversia e dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto secondo la percentuale stabilita dalla legge.
  • In presenza di una valida definizione agevolata, non occorre esaminare il motivo di ricorso nel merito, perché il processo si estingue per effetto della disciplina speciale.
  • Il diniego della definizione agevolata è l'atto previsto dall'ordinamento per contestare l'istanza del contribuente; in mancanza di contestazione nei modi e termini di legge, la documentazione depositata può essere ritenuta sufficiente ai fini dell'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta di registro
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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