Sentenza n. 1910/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 306/2024, depositata e resa pubblica il 11.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 87/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 15.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.09.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 306/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 306/2024, pubblicata l'11 settembre 2024 e passata in giudicato, nella parte in cui aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad adottare gli atti necessari a consentirne il godimento. Ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato e chiesto l'accreditamento degli importi dovuti, una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. La sentenza era stata notificata al Ministero il 15 ottobre 2024; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 25 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato la notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, rilevando che non risultava provata l'esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di accreditare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza il beneficio della Carta del docente per ciascuno dei quattro anni scolastici riconosciuti dal giudicato. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con 60 giorni per provvedere. Ha inoltre condannato il Ministero a una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino al saldo. Spese a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sez. Lavoro, n. 306/2024, pubblicata l’11 settembre 2024, limitatamente alla parte in cui ha accertato e dichiarato il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento.
Il beneficio della Carta del docente, come riconosciuto dal giudicato per gli anni scolastici indicati, deve essere reso concretamente fruibile mediante l'accreditamento degli importi dovuti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Risulta, altresì, osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 25 settembre 2025).
L'esecuzione nei confronti dell'amministrazione può essere avviata, nel caso considerato, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni; il TAR ne ha verificato il rispetto prima di ordinare l'ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica infine la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 - e fino al pagamento di quanto dovuto.
In sede di ottemperanza la penalità di mora può essere determinata, in ragione del ritardo nell'adempimento, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
Massime di principio
- Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione inadempiente di adottare gli atti necessari a dare integrale attuazione al comando giudiziale.
- Quando l'amministrazione non ha eseguito il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta destinato a provvedere in caso di ulteriore inottemperanza.
- Il ritardo nell'esecuzione del giudicato può giustificare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata in misura pari agli interessi legali dovuti e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo saldo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 4553/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 4554/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16016/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 7507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16017/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 1737/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →