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Ordinanza

Ordinanza n. 361/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Tortora del 1° luglio 2025, prot. n. 0010445, di diniego sulla domanda di autorizzazione presentata congiuntamente da Zefiro Net S.r.l. e Cellnex Italia S.p.a. per la realizzazione di una stazione radio base in Tortora, Via Tommaso Campanella snc – foglio 44, part. 128; - del provvedimento del Comune di Tortora del 4 giugno 2025, prot. n. 8777, di preavviso di diniego della predetta domanda; - del Regolamento per l’installazione, il riassetto, la razionalizzazione e delocalizzazione di infrastrutture ed impianti di telefonia mobile, approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale del 1° dicembre 2022, n. 48, ove inteso, in particolare, nel senso di imporre la realizzazione di impianti di telefonia esclusivamente nei siti indicati dal Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali, allegato al Regolamento, con esclusione di tutte le altre zone del Comune; - di ogni altro atto presupposto, collegato o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202501164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base, unitamente al preavviso di diniego e al regolamento comunale nella parte relativa alla localizzazione degli impianti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Comune di Tortora sulla domanda presentata congiuntamente con altra società del settore per la realizzazione di una stazione radio base, nonché il precedente preavviso di diniego e il regolamento comunale per l’installazione e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, nella parte in cui sarebbe inteso come impositivo della realizzazione degli impianti esclusivamente nei siti indicati dal Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali, con esclusione delle altre zone comunali. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la controversia e ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66, comma 1, c.p.a., affidandola al Ministero del Made in Italy e delle Imprese, tramite personale individuato dal dirigente generale competente. La verificazione dovrà accertare, anzitutto, se i siti individuati dal Comune nel Piano di Riassetto siano idonei a garantire un miglioramento quantitativo e qualitativo della copertura del segnale rispetto a quella attuale. Solo in caso di risposta affermativa, dovrà essere verificato se il sito proposto dalla società ricorrente assicuri una copertura ancora maggiore o migliore, indicandone, per quanto possibile, la misura. Sono state disciplinate le modalità di eventuali sopralluoghi, con previo avviso ai difensori, nonché i termini per la bozza di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione definitiva. La trattazione del merito è stata differita all’udienza pubblica del 2 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 1, c.p.a.

    eventuali accertamenti sui luoghi di causa; bozza di relazione; osservazioni delle parti; relazione definitiva

    La disposizione è stata utilizzata come base per disporre una verificazione tecnica, regolarne lo svolgimento e garantire il contraddittorio delle parti sulle risultanze istruttorie.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un diniego relativo alla localizzazione di una stazione radio base dipende da valutazioni tecniche sulla qualità e sull’estensione della copertura del segnale, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a.
  • La verifica tecnica sulla localizzazione di impianti di telecomunicazione può essere articolata in modo graduato: occorre anzitutto accertare se i siti individuati dall’amministrazione producano un miglioramento rispetto alla situazione esistente e, solo se tale verifica è positiva, confrontarli con il sito proposto dal privato per stabilire quale garantisca la copertura maggiore o migliore.
  • La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, assicurando ai difensori la possibilità di assistere agli eventuali sopralluoghi e di presentare osservazioni sulla bozza della relazione prima del deposito della relazione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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