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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5658/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Terni per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA anno 2013 per €277.666,00). Quattro motivi di ricorso: 1) mancata valutazione di circostanze scriminanti/forza maggiore e delle iniziative del ricorrente per procurare risorse; 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) nonostante eccedenza marginale rispetto alla soglia di punibilità; 3) carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio; 4) censura della confisca per equivalente (contestata la retroattività dell'art.12-bis d.lgs.74/2000 e la mancata previa confisca diretta sui beni della società).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha rigettato il primo motivo (la crisi finanziaria e le iniziative per reperire risorse non costituiscono automaticamente scriminanti salvo prova che la crisi fosse straordinaria e non frutto di scelte gestionali), ha invece accolto il secondo motivo ritenendo erronea la tesi della Corte territoriale secondo cui la presenza di una soglia di punibilità escluderebbe in radice l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; tuttavia, essendo il fatto commesso il 27/12/2014 ormai prescritto, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per prescrizione. Conseguentemente la confisca per equivalente è stata revocata (anche per ragioni di non applicabilità retroattiva di talune disposizioni procedurali), mentre deve essere confermata l'ipotesi di confisca diretta del profitto del reato nella misura in cui, per i reati tributari, tale confisca sia obbligatoria e compatibile con l'estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 10-ter D.lgs. 74/2000

    Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA; applicata quale fattispecie di reato contestata al ricorrente per l'anno d'imposta 2013 (importo €277.666,00).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Cause di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa: la Corte chiarisce che la presenza di una soglia di punibilità nella fattispecie non esclude in assoluto l'applicabilità dell'art. 131-bis; occorre valutare concretamente l'intensità della lesione del bene tutelato, anche se l'eccedenza supera la soglia.

  • art. 12-bis D.lgs. 74/2000

    Norma richiamata nella censura sulla confisca per equivalente; il ricorso contestava la sua applicazione retroattiva in relazione alla confisca: la Cassazione ha revocato la confisca per equivalente, anche per ragioni connesse alla non retroattività di talune disposizioni procedurali.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sul decorso della prescrizione e sulle interruzioni: la Corte ha ritenuto estinto per prescrizione il reato commesso il 27/12/2014, avendo ampiamente decorso il termine massimo computabile anche tenendo conto delle interruzioni.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata quale non operativa per fatti commessi prima della sua entrata in vigore; la Corte ha indicato che, per ragioni di retroattività, tale norma non poteva legittimare la conferma della confisca per equivalente per fatti anteriori.

Massime di principio

  • La crisi finanziaria dell'impresa o difficoltà economiche non costituiscono di per sé causa scriminante: va provato che si tratti di una forza maggiore straordinaria, non riconducibile al rischio ordinario d'impresa o a scelte gestionali.
  • La presenza di una soglia di punibilità nella norma penale non impedisce automaticamente l'applicazione dell'art.131-bis c.p.: il giudice deve valutare concretamente l'intensità della lesione e la particolare tenuità dell'offesa anche se l'importo supera la soglia.
  • L'estinzione del reato per prescrizione può determinare l'annullamento della condanna senza rinvio; tuttavia, in materia tributaria la confisca diretta del profitto può sopravvivere all'estinzione del reato nei limiti previsti dalla giurisprudenza.
  • La confisca per equivalente non può essere confermata nei confronti di fatti commessi prima dell'entrata in vigore di norme procedurali che ne valorizzano l'effetto sanzionatorio (problema di retroattività); è quindi opportuno verificare sempre la temporalità e la compatibilità normativa prima di chiedere o disporre tale misura.
  • Nelle impugnazioni è importante produrre e documentare tempestivamente le prove relative a forza maggiore, iniziative per reperire risorse e la misura reale dell'illecito rispetto alla soglia, nonché sollevare con precisione la questione di applicabilità dell'art.131-bis per ottenere una valutazione di particolare tenuità.

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