Cassazione Civile, Ordinanza n. 12443/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società fornitrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a merci fornite e rimaste insolute. La società ingiunta propose opposizione sostenendo che il credito monitorio fosse già estinto per compensazione con un proprio credito di pari importo, vantato verso la controparte in forza di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, nel quale il prezzo dell'immobile sarebbe stato regolato anche mediante compensazione con il debito per le merci. Il tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. In appello, la società fornitrice censurò tale ricostruzione e ottenne la riforma della decisione, con condanna della controparte al pagamento del corrispettivo. In cassazione, la società soccombente dedusse violazione degli artt. 1209 c.c., 324, 342 e 346 c.p.c., sostenendo che la statuizione di primo grado sull'avvenuta compensazione fosse passata in giudicato perché non impugnata specificamente e perché la domanda monitoria non sarebbe stata riproposta in appello. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che dalla sentenza d'appello risultava che la controparte aveva effettivamente censurato la decisione di primo grado, chiedendo la condanna al pagamento della somma, e che, nel merito, la clausola del preliminare non comportava l'immediata insorgenza dell'obbligazione di pagamento del prezzo né la compensazione invocata; il termine per il definitivo era scaduto senza stipula e il preliminare era stato considerato risolto, con conseguente persistenza del credito per la fornitura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura di violazione del giudicato interno e delle regole sull'impugnazione. Ha inoltre rilevato, solo a titolo di conferma, che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato il preliminare: non era stata pattuita l'immediata debenza del prezzo al momento della conclusione del preliminare, ma il trasferimento della proprietà e il pagamento erano collegati al successivo definitivo; poiché quest'ultimo non era stato stipulato, il credito per la fornitura rimaneva dovuto e non si era estinto per compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la particolarità della controversia e per l'esito contrastante dei gradi di merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta come violazione di legge, ma è risultata infondata perché il motivo muoveva da un presupposto fattuale e processuale non condiviso dalla sentenza impugnata.
art. 1209 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della soluzione della controversia.
art. 324 c.p.c.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse mancata impugnazione della statuizione di primo grado.
art. 342 c.p.c.
richiamato per contestare l'assenza di specificità dei motivi di appello; la Corte ha rilevato che l'appello conteneva una censura idonea sulla debenza del corrispettivo.
art. 346 c.p.c.
richiamato per sostenere la mancata riproposizione della domanda; la Corte ha ritenuto che la domanda/censura fosse stata comunque coltivata in appello.
art. 2909 c.c.
richiamato per invocare l'efficacia del giudicato sostanziale; la Corte ha negato che vi fosse un giudicato interno sulla compensazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato interno sulla statuizione di primo grado non si forma quando dall'atto di appello emerga una censura sostanzialmente diretta a contestare quella decisione, anche se la parte appellante non utilizzi formule sacramentali o riproduca testualmente la domanda originaria.
- Ai fini dell'estinzione per compensazione, la clausola contrattuale va interpretata secondo il suo tenore complessivo e il collegamento con le altre pattuizioni: non può ritenersi immediatamente sorto il credito della promittente venditrice se il pagamento del prezzo è espressamente collegato al successivo trasferimento del bene nel definitivo e non risulta una chiara volontà delle parti di anticipare l'esigibilità.
- Nel preliminare di vendita, la sola previsione che il prezzo "verrà versato" secondo una certa modalità non basta a far sorgere automaticamente l'obbligazione di pagamento al momento della stipula del preliminare, quando le parti abbiano mantenuto il bene e il possesso in capo al promittente venditore fino al definitivo.
- Quando il termine per la stipula del definitivo decorre inutilmente e il preliminare viene considerato risolto, il credito relativo a prestazioni autonome e già eseguite può rimanere esigibile, se non risulta provata un'effettiva compensazione estintiva.
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