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Sentenza

Sentenza n. 490/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - della nota del Settore Pianificazione Territoriale Generale e Rigenerazione Urbana della Città Metropolitana di Milano dell’11 novembre 2025, prot. n. 206190, avente a oggetto “la conclusione del procedimento ex artt. 14, comma 9” e “39, comma 3, della L.R. Lombardia n. 12/2005” esitato nell’affermato difetto dei presupposti prescritti dall’art. 39, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005 per la nomina del Commissario ad acta richiesto con l’istanza presentata dalla Michelangelo S.r.l. con nota del 17 ottobre 2025, protocollata dalla Città Metropolitana di Milano il 22 ottobre 2025 al n. 192524, per contrastare l’inerzia del Comune di Milano sulla pratica edilizia JPE n. 21549/2023-P.G. 410538/2023 del 31 luglio 2023, concernente l’istanza di permesso di costruire convenzionato relativa al progetto di realizzazione di un edificio con destinazione d’uso direzionale e opere di urbanizzazione primaria di riqualificazione di Piazza Luigi di Savoia n. 6 (ex Hotel Michelangelo) e dei tratti stradali limitrofi; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, successivo o comunque a essa connesso.

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Città Metropolitana di Milano che ha escluso i presupposti per la nomina di un commissario ad acta volto a contrastare l'inerzia del Comune di Milano sulla domanda di permesso di costruire convenzionato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni locali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, proprietaria dell'area dell'ex Hotel Michelangelo e promotrice di un progetto di demolizione e ricostruzione con destinazione direzionale e opere di urbanizzazione primaria, aveva presentato al Comune di Milano una domanda di permesso di costruire convenzionato il 31 luglio 2023. Dopo avere diffidato il Comune a concludere il procedimento, aveva chiesto alla Città Metropolitana di Milano la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 39 della legge regionale lombarda n. 12/2005. La Città Metropolitana aveva respinto la richiesta ritenendo venuta meno l'inerzia comunale per effetto della trasmissione, il 20 ottobre 2025, del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La società ha impugnato tale nota deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, sostenendo l'illegittimità della mancata nomina del commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Comune di Milano ha adottato, il 22 gennaio 2026, il definitivo diniego del permesso di costruire convenzionato; la società si è riservata di impugnare tale nuovo provvedimento in separato giudizio e ha dichiarato, per questa ragione, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro la nota della Città Metropolitana. L'adozione del definitivo diniego comunale sul permesso di costruire convenzionato ha fatto venir meno l'utilità concreta e attuale della decisione sulla nomina del commissario ad acta, poiché la società ha dichiarato di voler contestare il diniego in un separato giudizio. La controversia è stata definita con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in ragione della completezza del contraddittorio e della superfluità di ulteriore istruzione. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata, ritenendo completa l'istruttoria e il contraddittorio e non necessaria ulteriore attività processuale.

  • art. 39, comma 3, l.r. Lombardia n. 12/2005

    La disposizione era invocata quale base della richiesta di nomina del commissario ad acta per fronteggiare l'inerzia comunale, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto comunale costituiva il presupposto della valutazione della Città Metropolitana circa il venir meno dell'inerzia; la relativa questione non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione del provvedimento finale oggetto del procedimento amministrativo può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro l'atto precedentemente adottato per fronteggiare l'inerzia, quando il ricorrente dichiari che contesterà il provvedimento finale in un separato giudizio.
  • Quando la causa è di agevole definizione in rito, il giudice amministrativo può decidere con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., purché il contraddittorio sia completo e non occorra ulteriore istruzione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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