Cassazione Civile, Sentenza n. 25634/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento TIA per l'anno 2007 (importo € 35.895,43) per difetto di motivazione, errato calcolo degli interessi e indebita applicazione dell'addizionale provinciale; il giudizio d'appello era stato dichiarato inammissibile dalla CTR perché l'appello, consegnato direttamente agli uffici del Comune, riportava un timbro di ricezione privo della sottoscrizione dell'impiegato addetto alla ricezione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che nel processo tributario la notificazione mediante consegna all'ufficio comunale è inesistente se sulla copia dell'atto manca la sottoscrizione di un impiegato addetto; ha ritenuto insufficiente il solo timbro dell'ente e ha affermato che dall'inesistenza della notifica non può operare sanatoria per raggiungimento dello scopo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato previsto per i giudizi notificati dopo il 30 gennaio 2013
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992
Rinvio delle modalità di notificazione nel processo tributario: la consegna all'impiegato addetto che rilascia ricevuta sulla copia richiede la sottoscrizione dell'impiegato per considerare valida la notifica
d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato dalla ricorrente in riferimento alle formalità di certificazione; la Corte non ha ritenuto che il timbro dell'ente sostituisca la sottoscrizione dell'impiegato
Codice di Procedura Civile
art. 360, comma 1, n. 3; art. 156
Art. 360 n.3 invocato come vizio di motivazione e di applicazione di norme; art.156 richiamato dalla ricorrente in ordine all'effetto della notificazione raggiungente lo scopo, ma la Corte ha ritenuto che il principio di raggiungimento dello scopo non sanifica l'inesistenza formale della notifica nel processo tributario
Legge n. 212 del 2000
Richiamata dalla ricorrente in ordine a principi di tutela del contribuente; le questioni di merito non sono state esaminate perché assorbite dalla decisione sulla validità della notifica
Legge n. 241 del 1990
Richiamata in relazione a principi generali di buona amministrazione e trasparenza, ma non decisiva rispetto alla nullità della notificazione
Codice Civile
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova dell'avvenuta consegna; la Corte ha però ritenuto che la mancata sottoscrizione dell'impiegato comprometta l'efficacia probatoria richiesta per la notifica
Legge n. 228 del 2012
art. 1, comma 17 (aggiunta del comma 1-quater all'art.13 del d.P.R. n.115/2002)
Stabilisce l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso nel caso di impugnazione integralmente rigettata e notificata dopo il 30 gennaio 2013
d.P.R. n. 115 del 2002
Norma regolamentare relativa al contributo unificato così come modificata dalla legge 228/2012; applicata per disporre l'ulteriore versamento a carico della ricorrente
Giurisprudenza citata
Cass. n. 22576/2004, Cass. n. 8982/2002, Cass. n. 2816/2012, Cass. n. 10317/2020, Cass. n. 26804/2020
Costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la notifica per consegna all'ufficio dell'ente locale è inesistente se manca la sottoscrizione dell'impiegato addetto; il mero timbro dell'ente non è idoneo a validare la consegna
Massime di principio
- Nel processo tributario la consegna dell'atto all'ufficio comunale è valida solo se sulla copia consegnata è apposta la sottoscrizione dell'impiegato addetto: il timbro dell'ente da solo non è sufficiente
- Se manca la sottoscrizione dell'impiegato addetto, la notificazione è da considerarsi inesistente e non è sanabile neppure se l'amministrazione ha comunque ricevuto l'atto (il principio del 'raggiungimento dello scopo' non opera come sanatoria)
- Prima di proporre ricorso o appello è essenziale conservare la copia dell'atto con la ricevuta sottoscritta dall'impiegato; in mancanza il procedimento può essere dichiarato inammissibile per vizi formali
- In caso di rigetto integrale del ricorso notificato dopo il 30/01/2013 si applica l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, oltre alle spese di lite
- Se si contesta la validità della notificazione, le questioni di merito possono rimanere inattuate e pertanto assorbite dalla questione procedurale; è preferibile risolvere preventivamente i profili di tempestività e validità della notifica
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