Cassazione Civile, Ordinanza n. 21488/2025 del 26/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ricorsi tributari cumulativi proposti contro plurimi atti impositivi e di contestazione di valore complessivo superiore a 200.000 euro. Il contribuente aveva versato il contributo unificato ritenendolo dovuto in misura pari a euro 1.500 per ciascun ricorso, calcolato sul valore complessivo della lite. L'amministrazione finanziaria gli notificava poi due atti di irrogazione di sanzioni per omessa integrazione del contributo unificato, assumendo che il pagamento dovesse essere effettuato per ciascun atto impugnato e non una sola volta per l'intero ricorso cumulativo. I motivi di ricorso per cassazione censuravano: 1) la violazione delle regole sul valore della lite, sostenendo che dovesse applicarsi il cumulo delle domande e non la sommatoria dei contributi per ciascun atto; 2) la violazione dell'art. 9 d.P.R. 115/2002, deducendo che il contributo sarebbe dovuto per ciascun grado di giudizio e non per ciascun atto; 3) un asserito difetto di motivazione sul raddoppio del contributo unificato; 4) una censura mista di violazione di legge e vizio motivazionale sul contributo cumulativo; 5) il vizio motivazionale per omesso esame del fatto che il ricorrente originario non era soggetto passivo sostanziale, ma mero commercialista incaricato delle trasmissioni dichiarative. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, dichiarato inammissibili il terzo e il quarto, e ha ritenuto non decisivo il quinto, rilevando inoltre la preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per doppia conforme. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel ricorso cumulativo tributario, il contributo unificato si calcola sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato; ha escluso i profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto UE; ha quindi rigettato il ricorso con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto l'appello del contribuente e, quindi, la decisione di primo grado che aveva già confermato la legittimità degli atti di irrogazione delle sanzioni per omessa integrazione del contributo unificato. La Corte ha affermato che, nei ricorsi tributari cumulativi contro più atti impositivi, il contributo unificato va determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, non sul valore complessivo della controversia. Ha inoltre ritenuto inammissibili alcune censure per difetto di specificità e per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Conseguentemente ha condannato la parte ricorrente alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controparte, di un'ulteriore somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo.
Norme richiamate
art. 10 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della regola del cumulo del valore della lite, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la disciplina speciale del processo tributario sul calcolo del contributo unificato
art. 1 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma di rinvio al codice di procedura civile nel processo tributario, superata però dalla disciplina speciale di settore
art. 9 d.P.R. 115/2002
richiamato dal ricorrente per sostenere che il contributo sia dovuto per ciascun grado di giudizio; la Corte ne esclude l'interpretazione difforme dal sistema speciale tributario
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002
"Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello..."
norma centrale: nel processo tributario il valore va determinato per ciascun atto impugnato, con conseguente calcolo del contributo unificato per ogni atto in caso di ricorso cumulativo
art. 12, comma 5, d.lgs. 546/1992
è la disciplina speciale che definisce il valore della lite in materia tributaria, sulla base dell'importo del tributo o delle sanzioni oggetto del singolo atto
art. 3 Cost.
la Corte ne esclude la violazione, ritenendo non irragionevole la disciplina del contributo unificato e delle esenzioni previste
art. 24 Cost.
la Corte esclude che il contributo unificato renda eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di difesa
art. 53 Cost.
la Corte richiama il principio di capacità contributiva per affermare che non si applica alle spese di giustizia come il contributo unificato
art. 113 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non violato dalla disciplina del contributo unificato
art. 117, comma 1, Cost.
invocato in relazione alla CEDU, senza che la Corte ravvisi contrasto
artt. 6, 13 e 18 CEDU
la Corte esclude che la disciplina del contributo unificato violi il diritto a un processo equo, a un ricorso effettivo o il divieto di restrizioni ingiustificate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la conseguente disciplina sulle spese e sulle somme aggiuntive nei casi di conformità tra proposta e decisione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito di memorie
art. 360 c.p.c.
richiamato con riferimento ai diversi motivi di ricorso e ai vizi denunciabili
art. 348-ter c.p.c.
la Corte applica la preclusione al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il ricorso cumula l'impugnazione di più atti impositivi o sanzionatori, il contributo unificato va calcolato separatamente per ciascun atto impugnato e la somma dei relativi contributi non può essere sostituita dal valore complessivo del ricorso.
- La disciplina speciale del processo tributario prevale sulla regola generale del cumulo del valore della lite prevista dal codice di procedura civile, con conseguente irrilevanza, ai fini del contributo unificato, dell'unitarietà formale del ricorso.
- La scelta del contribuente di proporre un unico ricorso cumulativo contro più atti è una facoltà processuale che non comporta un risparmio nel versamento del contributo unificato.
- Il contributo unificato è un prelievo coattivo collegato al finanziamento delle spese di giustizia e non viola, di per sé, gli artt. 3, 24, 53, 113 e 117 Cost. né i principi CEDU richiamati, salvo specifiche diverse previsioni normative.
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche, coerenti e riconducibili a uno o più vizi tipizzati; la commistione di doglianze eterogenee e l'omessa indicazione della norma violata o del fatto decisivo comportano inammissibilità.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
- La mancanza di legittimazione passiva del soggetto destinatario originario dell'atto non esonera, di per sé, dal pagamento del contributo unificato relativo al ricorso proposto contro l'atto stesso.
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