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Sentenza

Sentenza n. 378/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta, codice pratica: P LT/L/Q/2023/101320, del 17 settembre 2024, notificato il 19 novembre 2024, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato in data 27/03/2023 in favore del lavoratore, su istanza del richiedente datore di lavoro; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha preso atto della formale rinuncia al ricorso, notificata all’amministrazione resistente e depositata in giudizio, ritenendo integrate le condizioni previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure né la domanda cautelare. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del lavoratore straniero, disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina su istanza del datore di lavoro

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina aveva revocato il nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato in suo favore, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Prima della definizione nel merito, il ricorrente ha notificato e depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il testo non indica specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato, poiché il giudizio è stato definito per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare estinto il giudizio nei casi previsti dalla legge, tra cui la rinuncia al ricorso perfezionatasi secondo le condizioni stabilite dall’art. 84 c.p.a.

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e le condizioni necessarie affinché il giudice possa dichiarare l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando è formalizzata e notificata alla parte resistente secondo le condizioni previste dall’art. 84 c.p.a., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato né la domanda cautelare.
  • La regolazione delle spese conseguente alla rinuncia può essere disposta mediante compensazione quando il giudice ravvisi giustificati motivi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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