Sentenza n. 378/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta, codice pratica: P LT/L/Q/2023/101320, del 17 settembre 2024, notificato il 19 novembre 2024, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato in data 27/03/2023 in favore del lavoratore, su istanza del richiedente datore di lavoro; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha preso atto della formale rinuncia al ricorso, notificata all’amministrazione resistente e depositata in giudizio, ritenendo integrate le condizioni previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure né la domanda cautelare. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del lavoratore straniero, disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina su istanza del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina aveva revocato il nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato in suo favore, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Prima della definizione nel merito, il ricorrente ha notificato e depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il testo non indica specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato, poiché il giudizio è stato definito per rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare estinto il giudizio nei casi previsti dalla legge, tra cui la rinuncia al ricorso perfezionatasi secondo le condizioni stabilite dall’art. 84 c.p.a.
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e le condizioni necessarie affinché il giudice possa dichiarare l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando è formalizzata e notificata alla parte resistente secondo le condizioni previste dall’art. 84 c.p.a., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato né la domanda cautelare.
- La regolazione delle spese conseguente alla rinuncia può essere disposta mediante compensazione quando il giudice ravvisi giustificati motivi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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