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Sentenza

Sentenza n. 2400/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei seguenti atti: - graduatoria di merito ed elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024 e la successiva e rettificata graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del 22/05/24, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al bando di concorso n. 272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n. 300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n. 224448 del 9/05/2024), laddove indica in capo alla parte ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta; - atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 e rettificati in data 22/05/24; - questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 14/11/2023 e conclusa con il punteggio di 21,67 comunicato nell’area “riservata” della parte ricorrente, lesivo laddove reca tre quesiti errati, incompleti, ambigui e mal posti nella loro formulazione tanto dall’aver determinato un errore nella risposta e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia nel test che in graduatoria finale; - bando di concorso n. 272034 del 24/07/23 (e se lesivi i successivi atti di rettifica dello stesso); - regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente, per l’accertamento dell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento dei tre quiz contestati con rivalutazione del punteggio complessivo sia nel test che nella graduatoria di merito per la REGIONE LAZIO, e per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di +1,53 punti e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 23,2 (che le permetterebbe di raggiungere una posizione non inferiore alla n.1.434 dalla posizione attuale n.2.944). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pallotta Michela il 12\5\2025: - della graduatoria di merito e dell’elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LAZIO nonché del loro atto di approvazione pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate presumibilmente il giorno 9/08/2024 ma recentemente conosciuti a seguito del deposito dei documenti effettuato dall’Avvocatura nel fascicolo telematico del giudizio lo scorso 8/04/2025, inerenti alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265” (codice di concorso TRIB) di cui al Bando n.272034 del 24/7/23 (come successivamente rettificato), laddove lesivi nei confronti della parte ricorrente (doc.1, 2, 3); - per quanto di ragione e se lesivi, dei successivi atti di scorrimento delle graduatorie della selezione (doc.4); - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202407261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie regionali della procedura concorsuale per funzionari tributari, inclusa la graduatoria definitiva pubblicata il 9 agosto 2024, nonché il questionario della prova scritta e la valutazione di tre quesiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata nella graduatoria regionale del Lazio con 21,67 punti e alla posizione n. 2.944, ha contestato la graduatoria e il questionario della prova scritta, deducendo l'ambiguità o l'erroneità dei quesiti n. 11, 34 e 46. Ha sostenuto che, neutralizzando i tre quesiti, avrebbe ottenuto un incremento di 1,53 punti, raggiungendo 23,20 punti e una posizione non inferiore alla n. 1.434. In particolare, ha contestato il quesito in lingua inglese n. 11, quello relativo all'amministrazione e rappresentanza nelle società in accomandita semplice n. 34 e quello relativo ai conferimenti nelle società a responsabilità limitata n. 46. Con motivi aggiunti ha impugnato la nuova graduatoria definitiva pubblicata il 9 agosto 2024, sostenendone la tardiva conoscibilità, la natura meramente confermativa e l'illegittimità derivata dai vizi già dedotti. L'Amministrazione ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti e l'improcedibilità del ricorso introduttivo, poiché la graduatoria del 9 agosto 2024 aveva sostituito le precedenti graduatorie.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente i motivi aggiunti e li ha dichiarati irricevibili per tardività. La graduatoria definitiva del 9 agosto 2024 era stata impugnata soltanto il 27 aprile 2025, oltre il termine di sessanta giorni. Il Collegio ha ritenuto sufficiente la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007, non essendo necessaria un'ulteriore pubblicazione sul Portale INPA. La pubblicazione era inoltre idonea a rendere conoscibile l'atto: le precedenti graduatorie indicavano espressamente il carattere provvisorio della situazione, in ragione dell'accantonamento di tredici posti per le prove asincrone. La graduatoria del 9 agosto 2024 non era un mero atto confermativo o una semplice correzione materiale, poiché aveva recepito una rinnovata valutazione sostanziale, incluso l'inserimento in graduatoria di una candidata precedentemente esclusa e lo scioglimento della riserva sui tredici posti. Di conseguenza, la graduatoria definitiva avrebbe dovuto essere autonomamente e tempestivamente impugnata. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la graduatoria del 9 agosto 2024 aveva sostituito integralmente quelle del 13 e del 24 maggio 2024 e l'eventuale annullamento delle precedenti non avrebbe procurato alcuna utilità alla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del carattere processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 361, l. 244/2007

    Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

    Per i provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali, la pubblicazione sul rispettivo sito internet è idonea a sostituire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, nel caso esaminato, rende conoscibile la graduatoria ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 7, comma 7, d.P.R. 487/1994

    La disposizione è richiamata quale base della prova asincrona concessa ad alcune candidate e dell'accantonamento dei posti, circostanza che rendeva provvisoria la graduatoria iniziale e necessaria l'adozione di una graduatoria definitiva.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dall'Amministrazione nel corso del giudizio; non costituisce la base decisiva dell'esito.

Massime di principio

  • La pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali sul sito istituzionale dell'Agenzia, quando effettuata secondo la previsione dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007, è idonea a rendere conoscibile l'atto e a far decorrere il termine per la sua impugnazione.
  • Quando una graduatoria iniziale indica espressamente il carattere provvisorio dell'esito, in ragione di riserve o posti accantonati destinati a essere riassegnati dopo ulteriori prove o verifiche, l'adozione successiva della graduatoria definitiva costituisce un nuovo atto lesivo autonomamente impugnabile.
  • Una graduatoria successiva non è meramente confermativa quando comporta una rinnovata valutazione sostanziale della posizione dei candidati, lo scioglimento di riserve, la riassegnazione di posti o l'inserimento di candidati precedentemente esclusi.
  • L'impugnazione tardiva della graduatoria definitiva rende irricevibili i motivi aggiunti e impedisce l'esame delle censure rivolte contro tale atto.
  • Quando una nuova graduatoria sostituisce integralmente quella precedentemente impugnata, il ricorso contro la graduatoria anteriore diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'eventuale annullamento dell'atto sostituito non procurerebbe più alcuna utilità concreta al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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