Cassazione Civile, Ordinanza n. 22035/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi attore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un immobile. L'originario promissario acquirente aveva agito in primo grado per ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., lamentando che la stipula del definitivo era stata impedita da una irregolarità catastale dell'immobile, censito due volte con due schede diverse. Dopo la consulenza tecnica d'ufficio, l'attore aveva rinunciato alla domanda ex art. 2932 c.c. e insistito solo per il risarcimento dei danni, chiamando in causa il tecnico che aveva curato gli atti e gli uffici catastali ritenuti corresponsabili della situazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, condannando in solido convenuta e terzi chiamati. In appello, proposto dagli uffici pubblici, la Corte territoriale aveva riformato la sentenza e respinto il risarcimento, ritenendo inutilizzabile la CTU perché i terzi erano stati chiamati tardivamente e senza rinnovazione delle attività istruttorie, con conseguente lesione del contraddittorio. Le eredi dell'attore hanno quindi ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 291 e 307 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva erroneamente considerato contumaci due soggetti rispetto ai quali la notifica dell'appello non era stata validamente rinnovata, mentre il mancato rispetto del termine perentorio avrebbe dovuto condurre all'inammissibilità dell'appello; 2) violazione degli artt. 102, 107 e 270 c.p.c., sostenendo che la chiamata iussu iudicis dei terzi in primo grado aveva determinato un litisconsorzio necessario processuale e che l'appello andava notificato a tutte le parti del primo grado ex art. 331 c.p.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver considerato il precedente provvedimento della stessa Corte d'appello che aveva già dato atto della mancata rinnovazione della citazione; 4) violazione dell'art. 1722 c.c. in relazione agli artt. 101, 110 e 330 c.p.c., contestando la validità della notifica dell'appello al difensore del promittente venditore deceduto, nonostante la conoscenza del decesso e l'asserita estinzione del mandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi e respinto il quarto. Ha ritenuto che la chiamata in causa dei terzi disposta dal giudice di primo grado ex art. 107 c.p.c. avesse creato un litisconsorzio necessario processuale; pertanto, l'omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dei terzi che avevano partecipato al primo grado ha determinato la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata. La Corte ha invece confermato la correttezza della notifica dell'appello presso il procuratore dell'attore deceduto, applicando il principio di ultrattività del mandato alle liti in mancanza di dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore. Conseguentemente la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà anche valutare la natura della domanda originaria e la sua scindibilità, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
domanda ex art. 2932 c.c.
è la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, poi rinunciata dall'originario attore per insistere sul solo risarcimento danni
art. 107 c.p.c.
chiamata in causa disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
la chiamata iussu iudicis del terzo determina un litisconsorzio necessario processuale
art. 331 c.p.c.
quando il terzo chiamato ex art. 107 c.p.c. ha partecipato al primo grado ma non al giudizio di appello, l'appello deve essere integrato nei suoi confronti, pena nullità del secondo grado
art. 291 c.p.c.
il termine concesso per rinnovare la notifica è perentorio; la Corte richiama la disciplina della rinnovazione della citazione
art. 307, terzo comma, c.p.c.
la parte ricorrente sosteneva che la mancata rinnovazione dovesse condurre all'inammissibilità dell'appello e al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
art. 102 c.p.c.
invocato come norma relativa all'integrità del contraddittorio
art. 101 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla notifica e al contraddittorio
art. 110 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla notifica e al contraddittorio
art. 270 c.p.c.
invocato nel secondo motivo in relazione alle risultanze processuali e alla prova degli atti
art. 1722 c.c.
la Corte ha escluso che il decesso della parte, non dichiarato dal difensore, facesse cessare l'efficacia della notifica dell'impugnazione presso il procuratore
art. 330 c.p.c.
la notifica dell'impugnazione al procuratore della parte deceduta è ritenuta valida in applicazione del principio di ultrattività del mandato
art. 360, n. 3, c.p.c.
vizio denunciato nel quarto motivo per violazione di legge
art. 360, n. 4, c.p.c.
vizio denunciato nei primi due motivi per violazione di norme processuali
art. 360, n. 5, c.p.c.
vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nella tassonomia, ma non esplicitamente come norma applicata nella motivazione
Massime di principio
- La chiamata del terzo disposta d'ufficio dal giudice di primo grado ex art. 107 c.p.c. può determinare un litisconsorzio necessario processuale: se il terzo ha partecipato al primo grado, l'impugnazione deve essere proposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 331 c.p.c., altrimenti il giudizio di appello è nullo.
- La mancata integrazione del contraddittorio in appello, quando imposta dalla struttura del rapporto processuale, comporta la nullità dell'intero secondo grado ed è rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- In presenza di error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare l'effettiva regolarità del contraddittorio e non è vincolata alla sola ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata.
- Se il decesso della parte costituita non viene dichiarato o notificato dal difensore, opera l'ultrattività del mandato alle liti: la notifica dell'impugnazione al procuratore resta valida anche se la controparte conosceva aliunde il decesso.
- La nullità per mancata integrazione del contraddittorio può essere fatta valere anche dalla parte che abbia partecipato al giudizio di appello, non solo dal terzo pretermesso.
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