Cassazione Penale, Sentenza n. 20257/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto che venisse applicata la disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (sentenze del 23/11/2016, 18/10/2018 e 26/11/2020). Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo assenti elementi di programmazione unitaria dei reati, per la distanza temporale tra i fatti, per la diversa natura dei reati e perché alcuni reati erano commessi con correi mentre altri dal solo ricorrente. In Cassazione il ricorrente ha censurato l'omessa motivazione specifica rispetto all'istanza subordinata di dichiarare la continuazione almeno tra i reati oggetto delle sentenze del 23/11/2016 e del 26/11/2020, che a suo dire sono temporalmente contigui e strutturalmente affini (appropriazione indebita tramite leasing e distrazione di autovettura in ambito fallimentare) e dunque richiedevano una specifica pronuncia sul rapporto di volizione unitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in quanto l'ordinanza impugnata non aveva esaminato e motivato specificamente la richiesta di continuazione fra le sentenze del 23/11/2016 e del 26/11/2020. Pur richiamando il principio secondo cui l'omesso esame di un argomento difensivo richiede che il ricorrente dimostri la concreta idoneità 'scardinante' dell'argomento rispetto alla pronuncia, la Corte ha ritenuto che la contiguità temporale e la affinità strutturale dei reati imponevano una presa di posizione. Di conseguenza l'ordinanza è stata annullata limitatamente al rigetto di tale richiesta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Il rinvio dovrà svolgersi in diversa composizione, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013 che impedisce la partecipazione del medesimo giudice che abbia già pronunciato sull'istanza di continuazione.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Il reato oggetto della sentenza del 23/11/2016 (indicato nell'ordinanza) è stato valutato ai fini della richiesta di continuazione; la Corte ha ritenuto necessario valutare il rapporto strutturale e temporale tra questo reato e quello della sentenza del 26/11/2020.
art. 314 cod. pen.
Reato richiamato nell'insieme delle condanne (sentenza del 18/10/2018). La Corte ha considerato la differenza di natura e la presenza di correi in relazione a questo capo come elemento ostativo alla continuazione con gli altri reati, salvo diverso approfondimento.
art. 216 L. fall.
Reato oggetto della sentenza del 26/11/2020 (bancarotta/distrazione in ambito fallimentare). La sua affinità con il reato di cui all'art. 646 (per le modalità e la contiguità temporale) è stata ritenuta meritevole di specifica valutazione e ha portato all'annullamento limitato dell'ordinanza per omessa pronuncia.
Sentenza Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che consentivano la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che aveva già deciso sull'istanza di continuazione; perciò la Corte di rinvio dovrà decidere in diversa composizione.
art. 34, comma 1 e art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Le parti di queste norme sono state ritenute costituzionalmente illegittime nella parte che non escludeva la partecipazione del giudice che aveva già pronunciato; la pronuncia impone che il giudizio di rinvio sia composto da giudici diversi.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al divieto di partecipazione del giudice che abbia già pronunciato sull'istanza di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, in conformità alla giurisprudenza costituzionale.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17798 del 22/03/2019 (Rv. 276766)
Principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di omesso esame di un argomento difensivo, il ricorrente deve dimostrare la concreta idoneità 'scardinante' dell'argomento omesso rispetto alla pronuncia impugnata; la Corte ha applicato questo principio trattando però il caso come meritevole di specifica valutazione dato il carattere contiguo e strutturalmente affine dei reati.
Massime di principio
- Per ottenere la declaratoria di continuazione tra reati è importante documentare la contiguità temporale e la affinità strutturale (modalità, scopo, rapporto di volizione) tra i fatti: tali elementi rendono probabile l'esistenza di una volizione unitaria.
- Se il giudice dell'esecuzione omette di motivare specificamente su una richiesta di continuazione (anche parziale), il ricorrente può ottenere l'annullamento limitato se dimostra che l'argomento omesso era concretamente idoneo a incidere sulla decisione, in particolare quando gli illeciti sono temporalmente prossimi e sostanzialmente affini.
- La presenza di correi in alcuni reati e l'assenza in altri è un elemento che può ostare alla continuazione, ma non esclude automaticamente la valutazione: il giudice deve motivare esplicitamente come questo profilo incide sul rapporto di unità di volizione.
- Se la Corte di legittimità annulla limitatamente al mancato esame di una questione, il giudizio di rinvio deve svolgersi in diversa composizione quando vige il divieto stabilito dalla Corte Costituzionale (sent. n.183/2013): il medesimo giudice che aveva già deciso non può partecipare al nuovo giudizio.
- In fase difensiva è utile articolare chiaramente, nella memoria e nelle istanze, il nesso logico fra i fatti, le modalità di commissione e l'unità di intenzione/programma criminoso, per rendere evidente la rilevanza dell'istanza di continuazione e ridurre il rischio di omissioni motivazionali.
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