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Interpello

Risposta n. 343 del 23/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene che la scissione sia fiscalmente neutrale ex articolo 173 TUIR, che il valore fiscale della nuda proprietà e dell’usufrutto si trasferisca alle beneficiarie e che l’operazione, per come prospettata e in assenza di ulteriori atti non rappresentati, non configuri abuso del diritto né in ambito IRES né ai fini dell’articolo 3, comma 4-ter, TUS, se rispettate le condizioni di legge.

Scissione totale non proporzionale di ALFA per passaggio generazionale, con azioni gravate da usufrutto e verifica dell’agevolazione successione

Il quesito

Gli istanti chiedono se, in una scissione totale non proporzionale con trasferimento dell’usufrutto e nuda proprietà su azioni di diverse categorie, il concambio resti fiscalmente neutrale e se l’operazione, insieme agli atti successivi (conversione di azioni B in ordinarie al decesso dell’usufruttuario e futura successione ai discendenti), integri abuso del diritto ai fini delle imposte dirette e dell’imposta di successione.

Il parere dell’Agenzia

Parere favorevole: il concambio non altera la posizione fiscale di nudo proprietario e usufruttuario; la scissione totale non proporzionale è neutrale; non emerge un vantaggio fiscale indebito; il futuro trasferimento mortis causa alle generazioni successive può beneficiare dell’esenzione successione se attribuisce il controllo e viene mantenuto per cinque anni, restando fermo il potere di controllo dell’Amministrazione su eventuali ulteriori elementi non rappresentati.

Scissione totale non proporzionale con usufrutto su azioni e passaggio generazionale

L’interpello riguarda una riorganizzazione societaria di ALFA, società residente in Italia, finalizzata sia alla separazione degli investimenti tra i componenti della seconda generazione familiare, sia alla predisposizione del successivo passaggio generazionale a favore della terza generazione. L’Agenzia delle Entrate esamina sia il profilo della neutralità fiscale del concambio nella scissione, sia il possibile abuso del diritto, anche con riferimento all’agevolazione per il trasferimento di partecipazioni in ambito successorio.

Fattispecie rappresentata

ALFA ha un capitale sociale suddiviso in:

  • azioni ordinarie con diritto di voto ("Azioni A");
  • azioni speciali prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie ("Azioni B").

L’assetto proprietario è integralmente familiare:

  • Tizia, esponente di prima generazione, è titolare dell’usufrutto sul 60% del capitale sociale costituito da Azioni A, pari all’usufrutto sul 100% delle azioni aventi diritto di voto;
  • Caia, Sempronia, Mevia e Filano, esponenti di seconda generazione, possiedono ciascuno:
    • la nuda proprietà del 15% del capitale sociale costituito da Azioni A, cioè la nuda proprietà del 25% delle azioni con diritto di voto;
    • la piena proprietà del 10% del capitale sociale costituito da Azioni B, cioè la piena proprietà del 25% delle azioni prive di voto.

Gli istanti rappresentano che il voto sulle Azioni A spetta all’usufruttuario e non ai nudi proprietari. Il patrimonio di ALFA è composto, tra l’altro, da partecipazioni, fondi chiusi, liquidità, terreni, fabbricati e altre attività, ed è finanziato prevalentemente con mezzi propri. L’asset principale è la partecipazione di collegamento del 20% in BETA, holding del gruppo.

Operazione prospettata

Gli esponenti di seconda generazione, d’intesa con l’esponente di prima generazione, intendono procedere a una scissione totale non proporzionale di ALFA ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del codice civile, con costituzione di quattro società per azioni beneficiarie, ciascuna interamente partecipata da un solo esponente di seconda generazione.

L’attribuzione patrimoniale a ciascuna beneficiaria avverrebbe in proporzione alla partecipazione originariamente detenuta in ALFA. Nelle beneficiarie verrebbe replicata, in proporzione, la stessa situazione esistente nella scissa, così da evitare arricchimenti o impoverimenti ingiustificati. In particolare:

  • Tizia manterrebbe l’usufrutto sul 60% del capitale sociale costituito da Azioni A e continuerebbe a esercitare il diritto di voto;
  • ciascun esponente di seconda generazione manterrebbe la nuda proprietà del 60% del capitale sociale costituito da Azioni A e la piena proprietà del 40% del capitale sociale costituito da Azioni B.

Dopo la scissione:

  • Tizia non intende trasferire l’usufrutto sulle Azioni A né compiere altri atti dispositivi su tale diritto reale;
  • nessuno dei soci intende modificare la compagine delle beneficiarie tramite ulteriori atti dispositivi;
  • negli statuti delle beneficiarie si vorrebbe inserire una clausola che faccia riacquistare il diritto di voto alle Azioni B al decesso di Tizia.

Con il decesso della prima generazione, le Azioni B diventerebbero ordinarie; inoltre, si consoliderebbe l’usufrutto con la nuda proprietà delle Azioni A. In tal modo, l’esponente di seconda generazione diventerebbe pieno proprietario del 100% delle azioni aventi diritto di voto nella rispettiva beneficiaria.

Successivamente, al decesso di ciascun esponente di seconda generazione, le azioni della beneficiaria verrebbero trasferite mortis causa agli esponenti di terza generazione in comproprietà, ai sensi dell’articolo 2347 c.c., con rappresentante comune. Ciò consentirebbe il controllo della beneficiaria e, secondo gli istanti, il trasferimento potrebbe beneficiare dell’esenzione da imposta di successione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, se ricorrono gli ulteriori requisiti di legge.

Quesiti posti

Gli istanti chiedono conferma di due profili:

  1. se il principio di neutralità del concambio, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212/2000, possa applicarsi anche quando parte delle azioni emesse dalle beneficiarie è gravata da usufrutto;
  2. se, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212/2000, la scissione e gli atti successivi non costituiscano abuso del diritto, né per le imposte dirette né per il tributo successorio.

Soluzione interpretativa del contribuente

Gli istanti sostengono che:

  • il trasferimento dell’usufrutto sulle azioni della scissa alle azioni assegnate nella beneficiaria è conforme alla disciplina civilistica, richiamando gli articoli 1014, n. 3, e 1119, comma 1, c.c., nonché la prassi notarile;
  • la scissione è fiscalmente neutrale ex articolo 173 TUIR;
  • non vi è abuso del diritto, perché non emergono vantaggi fiscali indebiti, non vi sono compensazioni intersoggettive di perdite o indebiti utilizzi di interessi passivi o ACE, i valori fiscali restano invariati e non vi sarebbero salti d’imposta;
  • l’operazione è sorretta da valide ragioni extrafiscali di ordine organizzativo e gestionale, in linea con l’articolo 10-bis, comma 3, della legge n. 212/2000;
  • neppure ai fini successori vi sarebbe abuso, perché la futura attribuzione delle partecipazioni ai discendenti della terza generazione, se idonea a trasferire il controllo e mantenuta per cinque anni con apposita dichiarazione, dovrebbe rientrare nell’agevolazione dell’articolo 3, comma 4-ter, TUS.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama e applica in particolare:

  • l’articolo 173 del TUIR, sulla neutralità fiscale della scissione;
  • l’articolo 173, comma 9, TUIR e il rinvio all’articolo 172, commi 5 e 6, TUIR, per la composizione fiscale del patrimonio netto assegnato;
  • l’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, sull’abuso del diritto;
  • l’articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, sull’esenzione per il trasferimento di partecipazioni che consenta il controllo;
  • l’articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c., sul controllo societario;
  • l’articolo 2347 c.c., sulla comproprietà di azioni;
  • la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, la circolare n. 18/E del 28 maggio 2013 e la risoluzione n. 75/E del 26 luglio 2010 in materia di passaggio generazionale;
  • la circolare n. 9/E del 9 marzo 2010, sui profili elusivi nelle operazioni di scissione;
  • la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, sui requisiti dell’istanza di interpello antiabuso;
  • la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 66 del 22 novembre 2005, che afferma il trasferimento di pegno o usufrutto sulle partecipazioni assegnate nella scissione.

Valutazione dell’Agenzia sul quesito n. 1: neutralità del concambio

Sul primo quesito, l’Agenzia aderisce alla ricostruzione notarile e civilistica: in caso di scissione totale o parziale, i diritti di pegno o usufrutto gravanti sulle partecipazioni della scissa si trasferiscono sulle azioni o quote assegnate nella beneficiaria. La vicenda societaria, infatti, non deve alterare il rapporto tra socio e titolare del diritto reale di godimento, evitando che il socio si arricchisca a danno dell’usufruttuario.

Sul piano fiscale, l’Agenzia afferma che il concambio non modifica la composizione dei diritti di nuda proprietà e usufrutto sulle partecipazioni assegnate. In concreto:

  • ciascun nudo proprietario riceve nella beneficiaria il medesimo diritto già posseduto in ALFA;
  • Tizia conserva il medesimo diritto di usufrutto sulle Azioni A delle beneficiarie;
  • il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta in ALFA da ciascun socio/nudo proprietario si trasferisce integralmente sulla partecipazione ricevuta nella beneficiaria;
  • il valore fiscale dell’usufrutto sulle Azioni A nelle beneficiarie si determina in misura pari al 25% del costo fiscale del diritto di usufrutto di cui è titolare Tizia, in quanto a ciascuna beneficiaria è attribuito il 25% del valore effettivo del patrimonio netto di ALFA.

Valutazione dell’Agenzia sul quesito n. 2: abuso del diritto e imposta di successione

Quanto all’abuso del diritto, l’Agenzia ritiene che la riorganizzazione prospettata non integri un disegno abusivo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, perché non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

Secondo l’Ufficio:

  • la scissione totale non proporzionale è, in linea generale, un’operazione fiscalmente neutrale ex articolo 173 TUIR;
  • non emerge un fine di compensazione intersoggettiva di perdite, perché le beneficiarie sono società di nuova costituzione;
  • non si ravvisa un utilizzo indebito di interessi passivi indeducibili o di eccedenze ACE;
  • non vi sono salti d’imposta o doppie deduzioni, poiché i valori fiscali delle partecipazioni e dell’usufrutto restano quelli originari;
  • non risulta che l’operazione sia una mera schermatura per uno scioglimento del vincolo societario o per un’assegnazione di beni ai soci, rinviando sine die la tassazione di plusvalenze o riserve, purché le beneficiarie diano effettivo seguito ai progetti imprenditoriali rappresentati.

L’Agenzia sottolinea che la scissione appare funzionale a una reale riorganizzazione aziendale e alla costituzione di veicoli societari destinati a nuove iniziative imprenditoriali dei componenti della seconda generazione. Resta comunque fermo che la composizione fiscale del patrimonio netto assegnato deve rispettare la natura di capitale e/o riserve di utili già esistente nella scindenda, secondo l’articolo 173, comma 9, TUIR.

Valutazione dell’Agenzia sull’agevolazione successione

In relazione al tributo successorio, l’Agenzia richiama il contenuto dell’articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990: il trasferimento di azioni è esente se attribuisce al beneficiario il controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1, c.c. e se il beneficiario si impegna a mantenerlo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione in successione.

L’Agenzia richiama anche la circolare n. 3/E del 2008, che chiarisce che l’agevolazione spetta quando il beneficiario, per effetto del trasferimento, acquisisce il controllo. Viene ricordato che, se le azioni sono trasferite in comproprietà a più soggetti, la partecipazione al controllo può derivare dall’esercizio unitario tramite rappresentante comune.

Nel caso prospettato, il trasferimento mortis causa dell’intero capitale sociale della beneficiaria agli esponenti di terza generazione, in comproprietà tra loro e con rappresentante comune, è considerato idoneo a integrare il requisito del controllo, purché sia rispettato il vincolo quinquennale di detenzione e siano adempiuti gli ulteriori obblighi di legge.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che:

  • la scissione totale non proporzionale di ALFA è fiscalmente neutrale;
  • il concambio non altera il regime fiscale di usufrutto e nuda proprietà sulle azioni assegnate alle beneficiarie;
  • l’operazione, per come rappresentata, non costituisce abuso del diritto;
  • il successivo trasferimento mortis causa alle generazioni successive può fruire dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, TUS, se il trasferimento consente il controllo e se è mantenuta la detenzione per cinque anni con la dichiarazione richiesta.

Resta, infine, impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare se eventuali altri atti, fatti o negozi collegati, non rappresentati nell’istanza, possano delineare un diverso disegno abusivo.

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