Risposta n. 339 del 23/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che i crediti da acconto siano funzionalmente collegati ai portafogli assicurativi conferiti e quindi liberamente trasferibili insieme ai rami d’azienda, con utilizzo da parte delle sedi di GAMMA a partire da febbraio 2019.
Trasferibilità dei crediti da acconto dell’imposta sulle assicurazioni in un conferimento di rami d’azienda tra imprese UE operanti in Italia in LPS.
Il quesito
Se le posizioni creditorie generate dai versamenti in acconto dell’imposta sulle assicurazioni effettuati dalle sedi UE di ALFA per il 2019 possano essere trasferite alle sedi UE di GAMMA a seguito del conferimento e utilizzate in compensazione dei versamenti dovuti da febbraio 2019.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene trasferibile il credito da acconto dell’imposta sulle assicurazioni, purché il trasferimento sia coerente con il passaggio dei portafogli assicurativi e sia comunicato all’ufficio competente secondo il Provvedimento n. 14723/2013; i crediti possono essere scomputati dai versamenti dovuti da GAMMA a partire da febbraio 2019 e devono essere correttamente indicati nelle denunce annuali.
Trasferibilità dei crediti da acconto dell’imposta sulle assicurazioni in un conferimento di rami d’azienda
L’interpello riguarda una riorganizzazione infragruppo nel settore assicurativo, con il trasferimento di rami d’azienda e di portafogli assicurativi da una compagnia inglese a una compagnia lussemburghese, entrambe operanti in Italia anche in regime di libera prestazione di servizi. Il punto centrale è la sorte dei crediti maturati per effetto dei versamenti in acconto dell’imposta sulle assicurazioni effettuati dalla conferente.
Fattispecie rappresentata
ALFA è una società di diritto inglese del gruppo BETA, autorizzata a operare in Italia nel ramo danni sia in libertà di stabilimento sia in libera prestazione di servizi. Per l’attività in stabilimento si avvale di una stabile organizzazione in Italia; per l’attività in LPS opera tramite la sede principale inglese e tramite sedi secondarie localizzate in Belgio, Olanda, Germania, Francia e Danimarca, ciascuna dotata di codice fiscale italiano per gli adempimenti previsti dalla legge n. 1216 del 1961.
A seguito della Brexit, il gruppo avvia una riorganizzazione per continuare a operare nel mercato comunitario. Viene quindi costituita GAMMA, società di diritto lussemburghese, destinata a svolgere in Italia attività assicurativa sia in stabilimento sia in libera prestazione di servizi, tramite una sede secondaria in Italia e sedi secondarie in Belgio, Olanda, Germania, Francia, Danimarca e Regno Unito.
L’operazione prospettata consiste nel conferimento, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2009/133/CE, del complesso delle attività della sede italiana e delle sedi UE di ALFA a favore delle corrispondenti strutture di GAMMA. In particolare, la sede legale inglese e le sedi secondarie UE di ALFA cesserebbero di esercitare l’attività assicurativa in Italia in libera prestazione di servizi.
Quesito del contribuente
L’istante chiede di sapere se le posizioni creditorie derivanti dai versamenti effettuati nel mese di novembre 2018 a titolo di acconto dell’imposta sulle assicurazioni per l’anno 2019 possano essere trasferite alle sedi secondarie UE di GAMMA e da queste utilizzate in compensazione dei versamenti d’imposta dovuti a decorrere da febbraio 2019.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo il contribuente, i crediti da acconto sono liberamente trasferibili perché strettamente connessi ai portafogli assicurativi oggetto di conferimento. Gli acconti, infatti, sarebbero stati determinati sulla base dell’imposta storicamente dovuta sui premi relativi ai portafogli trasferiti e costituirebbero un anticipo dell’imposta che sarà dovuta in futuro dalla conferitaria sui medesimi portafogli.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che disciplina l’imposta sulle assicurazioni private e sui contratti vitalizi.
In particolare:
- l’articolo 4 individua il presupposto dell’imposta nella corresponsione del premio assicurativo;
- l’articolo 9, comma 1, prevede il versamento mensile dell’imposta dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel mese precedente;
- l’articolo 9, comma 1-bis, prevede che entro il 16 novembre gli assicuratori versino un acconto pari al 12,5% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, scomputabile a partire dal mese di febbraio dai versamenti periodici di cui al comma 1.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che l’onere tributario derivante dall’acconto è collegato ai premi assicurativi che saranno riscossi dalle sedi secondarie UE di GAMMA operanti in libera prestazione di servizi. Alla luce delle dichiarazioni del contribuente, secondo cui:
- i rami d’azienda comprendono l’intero complesso aziendale e patrimoniale della sede italiana e delle sedi UE di ALFA, incluso il portafoglio assicurativo italiano gestito in LPS;
- tale portafoglio sarà attribuito alle sedi secondarie UE di GAMMA;
- la sede inglese e le sedi secondarie UE di ALFA cesseranno di operare in Italia in LPS,
l’Agenzia ritiene che il credito derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sui premi assicurativi per il 2019 possa essere trasferito alle sedi secondarie UE di GAMMA.
Tale credito potrà quindi essere scomputato dai versamenti dell’imposta a partire dal mese di febbraio 2019.
Adempimenti richiesti per il trasferimento
Per il perfezionamento del trasferimento delle posizioni creditorie, le parti devono presentare un’apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 14723/2013.
La comunicazione deve indicare con chiarezza:
- i crediti oggetto di trasferimento;
- gli estremi identificativi dei versamenti effettuati;
- i relativi importi;
- le modalità di trasferimento a favore delle sedi secondarie UE della società conferitaria.
L’Agenzia ricorda inoltre che le attività di controllo sostanziale, liquidazione e gestione dei rimborsi dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi sono attribuite all’ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale del Lazio.
Obblighi dichiarativi
Con riferimento alla denuncia annuale dell’imposta sulle assicurazioni:
- nella denuncia relativa al 2018, la sede inglese e le sedi secondarie UE di ALFA devono indicare l’ammontare dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati in relazione ai contratti gestiti in LPS fino al 31 dicembre 2018, nonché l’importo dell’acconto versato nel 2017 per l’anno di riferimento;
- le sedi secondarie UE di GAMMA devono indicare l’ammontare dell’acconto relativo al 2019 acquisito per effetto del conferimento nella denuncia relativa ai premi incassati nel 2019, da presentare entro il 31 maggio 2020.
Conclusioni operative
L’interpello conferma la trasferibilità del credito da acconto dell’imposta sulle assicurazioni nel contesto del conferimento di rami d’azienda tra operatori UE che svolgono attività assicurativa in Italia in libera prestazione di servizi, purché il trasferimento sia coerente con l’attribuzione dei portafogli assicurativi e sia formalizzato con la comunicazione richiesta all’Agenzia delle Entrate. Il credito potrà essere utilizzato dalla conferitaria in scomputo dei versamenti dovuti a partire da febbraio 2019.
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