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Ordinanza

Ordinanza n. 182/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sul servizio NCC, determina di approvazione dello schema di bando, bando per il rilascio di dieci autorizzazioni e, ove occorra, nota comunale all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella parte in cui limitano la partecipazione agli iscritti al ruolo dei conducenti e alla Camera di Commercio di Palermo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il regolamento comunale, la determina dirigenziale e il bando relativi al concorso per il rilascio di dieci autorizzazioni NCC. La contestazione riguarda, in particolare, il requisito dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di Palermo e la limitazione della partecipazione alle imprese iscritte presso la medesima Camera di Commercio. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle restrizioni territoriali e dell’automatismo escludente, in contrasto con i principi di concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, libertà di iniziativa economica, pari opportunità e proporzionalità.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e quindi con valutazione sommaria, ha ritenuto che il servizio NCC costituisca autoservizio pubblico non di linea e che le limitazioni all’accesso alle attività economiche debbano essere interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle finalità di interesse pubblico. Ha rilevato che la limitazione della platea agli operatori iscritti alla Camera di Commercio di Palermo e al ruolo dei conducenti tenuto da tale Camera, pur essendo un requisito astrattamente conseguibile da qualsiasi operatore, determina un automatismo escludente. Non è emerso che il Comune abbia previsto tale requisito per tutelare sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale o ordine pubblico. Ha quindi ravvisato un adeguato fumus boni iuris e accolto la domanda cautelare nei limiti dell’interesse della ricorrente, sospendendo gli effetti dei provvedimenti impugnati nella parte di interesse. La discussione del merito è stata fissata al 6 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. 21/1992

    il servizio di noleggio con conducente costituisce autoservizio pubblico non di linea

    La disposizione qualifica il servizio NCC come autoservizio pubblico non di linea; la legge è ritenuta applicabile in Sicilia in forza della normativa regionale richiamata.

  • l.r. Sicilia 29/1996

    Rende applicabile nella Regione Siciliana la legge n. 21/1992 sul trasporto pubblico non di linea.

  • art. 31, comma 2, d.l. 201/2011, conv. l. 214/2011

    costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza costringenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali

    I limiti territoriali e gli altri vincoli all’apertura di attività economiche sono ammissibili solo nei casi collegati alle finalità di tutela espressamente considerate.

  • art. 1, comma 2, d.l. 1/2012, conv. l. 27/2012

    Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale

    Le restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche devono essere applicate restrittivamente e risultare ragionevolmente proporzionate alle finalità pubbliche perseguite.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, accolta dal TAR in presenza di adeguato fumus boni iuris.

  • Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio 2013, n. 8

    È richiamata a sostegno della possibilità di imporre limiti all’attività economica quando siano adeguati, proporzionati, ragionevoli e finalizzati a garantire la conformità dell’attività ai principi costituzionali.

Massime di principio

  • Le restrizioni territoriali o gli altri requisiti che limitano l’accesso a un’attività economica devono essere interpretati e applicati in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle finalità di interesse pubblico generale.
  • Un requisito formalmente conseguibile da qualsiasi operatore può comunque costituire un automatismo escludente quando, in concreto, restringa la platea dei partecipanti a operatori collegati a una determinata circoscrizione territoriale.
  • La limitazione territoriale dell’accesso a una selezione per il rilascio di autorizzazioni di servizio pubblico non di linea non è legittima se l’amministrazione non dimostra che essa sia adeguata, necessaria e proporzionata alla tutela di interessi pubblici qualificati, quali salute, sicurezza, ambiente, beni culturali, utilità sociale o ordine pubblico.
  • In sede cautelare, la sospensione degli atti può essere disposta quando il sommario esame dei motivi evidenzi un adeguato fumus boni iuris rispetto a una restrizione ingiustificata della concorrenza e della libertà di iniziativa economica.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteProcedimento elettorale preparatorio
RamiCommercio e attività produttiveTrasporti e circolazione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

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