Ordinanza n. 776/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa concessione delle misure cautelari ritenute più idonee, - del provvedimento n. 1501/7/20-59 di prot., del 5 dicembre 2025, adottato dal RUP, Gen. B. Rosario Drago, con il quale è stata disposta l'esclusione del predetto RTI di cui è mandataria la scrivente Sinergy Group S.r.l. (nel prosieguo, anche con riferimento al RTI, anche solo "Sinergy") dalla procedura aperta per la conclusione di quattro "accordi quadro" della durata di 48 mesi per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmare il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione/rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2026-2029, in relazione al Lotto n. 1, Fornitura di n. 340.000 camicie bianche con tasche al petto e controspalline e n. 40.000 camicie bianche con colletto "alla coreana" - C.I.G. B76BAC4F7A ; - della comunicazione prot. n. 1501/7/20-59-1 di prot. ricevuta dalla Sinergy Group in data 5.12.2025 con la quale è stato dato avviso della predetta esclusione; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del raggruppamento temporaneo dalla procedura aperta per la conclusione di accordi quadro relativi alla fornitura di camicie e comunicazione dell'esclusione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa mandataria del RTI ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta relativa al lotto n. 1 per la fornitura di camicie destinate al fabbisogno logistico dell'Arma dei Carabinieri, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'atto. È pacifico che, con l'offerta, non siano stati presentati i rapporti di prova relativi ai tessuti termoadesivi per interni destinati a collo, polsini, spalline e pattine delle tasche. La ricorrente ha contestato che tali rapporti fossero necessari a corredo dell'offerta tecnica secondo la lex specialis e, conseguentemente, la legittimità dell'esclusione. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori motivi di ricorso specificamente esaminati.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che la complessità della vicenda impedisse un'immediata definizione nel merito, riservando ogni valutazione approfondita. Tuttavia, ha rilevato che la lex specialis prevedeva, nella Parte II, Capo I, lett. d, la presentazione dei rapporti di prova relativi a tutte le materie prime principali. Ha quindi ritenuto, prima facie, che i tessuti termoadesivi per interni rientrassero tra tali materie prime principali, in base alla Parte I, Capo III, par. III.2, delle Specifiche tecniche n. C 10. L'omissione è stata considerata incidente sul contenuto necessario dell'offerta tecnica e non appare, allo stato degli atti, suscettibile di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio. Il Collegio ha inoltre escluso che la sanzione espulsiva apparisse manifestamente illogica o sproporzionata. Per carenza di un fumus boni iuris adeguato, ha respinto l'istanza cautelare, senza definire il merito del ricorso, fissando l'udienza pubblica del 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la specificità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris adeguato.
Parte II, Capo I, lett. d, della lex specialis
l'offerta tecnica doveva comprendere la presentazione dei rapporti di prova relativamente a tutte le materie prime principali
La previsione è stata interpretata nel senso di comprendere anche i rapporti di prova relativi ai tessuti termoadesivi per interni.
Parte I, Capo III, par. III.2, delle Specifiche tecniche n. C 10
La disposizione è stata richiamata per ricondurre i tessuti termoadesivi per interni tra le materie prime principali.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone la presentazione di rapporti di prova relativi a tutte le materie prime principali, l'obbligo comprende anche i materiali che le specifiche tecniche qualificano come componenti o tessuti principali del prodotto oggetto di gara.
- L'omessa produzione, con l'offerta, di documentazione richiesta dalla lex specialis quale elemento del contenuto necessario dell'offerta tecnica non è, in linea di principio, recuperabile mediante soccorso istruttorio, se l'integrazione comporterebbe una modifica o un'integrazione sostanziale dell'offerta tecnica.
- In sede cautelare, l'esclusione dalla gara non può essere sospesa quando, prima facie, l'obbligo documentale risulta previsto dalla lex specialis, l'omissione incide sul contenuto necessario dell'offerta tecnica e la sanzione espulsiva non appare manifestamente illogica o sproporzionata.
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