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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15501/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione resa in rito abbreviato dal Tribunale, aveva rideterminato la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, confermando la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità e per resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Palermo il 19 settembre 2024. Con il primo motivo la difesa ha censurato la conferma della colpevolezza per il reato in materia di stupefacenti, contestando la valutazione del materiale probatorio; con il secondo ha contestato la conferma della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale; con il terzo ha dedotto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi di ricorso. Ha osservato che le censure miravano in realtà a una diversa rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e adeguata. In particolare, per il reato di stupefacenti ha valorizzato gli accertamenti di polizia svolti presso l'abitazione dell'imputato, con il rinvenimento di bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, denaro contante e 66 grammi di cocaina occultati nei pozzetti di scarico della palazzina, rinvenimento agevolato anche dall'unità cinofila. Per la resistenza a pubblico ufficiale ha richiamato la condotta dell'imputato, che si era divincolato con forza per impedire ai pubblici ufficiali di entrare in possesso del cellulare e lo aveva poi scagliato a terra, ostacolando il controllo di polizia. Quanto alla pena, ha rilevato che la Corte territoriale aveva già ridotto il trattamento sanzionatorio rispetto alla sentenza di primo grado, escludendo le attenuanti generiche per i precedenti specifici e la condotta violenta tenuta nei confronti della polizia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, fondata su plurimi indizi oggettivi e sul rinvenimento di 66 grammi di cocaina insieme a strumenti e elementi tipici del confezionamento, è stata ritenuta sufficiente a confermare la responsabilità per il reato di detenzione finalizzata a ipotesi di lieve entità.

  • art. 337 c.p.

    La condotta di divincolarsi con forza, impedire il possesso del cellulare da parte degli operanti e scagliarlo a terra è stata ritenuta idonea a integrare la resistenza a pubblico ufficiale, ostacolando l'attività legittima di controllo.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state escluse in ragione dei precedenti penali specifici e della condotta violenta dell'imputato; la loro mancata concessione è stata ritenuta congruamente motivata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica, coerente e completa sulle risultanze acquisite.
  • La conferma della responsabilità per il reato di detenzione di stupefacenti può fondarsi su un quadro indiziario complessivo che comprenda quantità della sostanza, modalità di occultamento, strumenti di confezionamento e disponibilità di denaro non giustificato.
  • La condotta di chi si divincola con forza per impedire agli operanti di acquisire un bene e lo scaraventa a terra può integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando ostacoli concretamente l'attività di controllo legittimamente in corso.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi negativi specifici, come precedenti penali e modalità aggressive della condotta, purché la motivazione dia conto in modo non illogico della scelta.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati stradaliStupefacentiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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