Sentenza n. 397/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 262/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 28.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Avellino n. 262/2025, notificata all'amministrazione il 3 marzo 2025, era passata in giudicato e aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire della carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. È stata quindi richiesta l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo azionato era passato in giudicato, era stato notificato all'amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Poiché le statuizioni della sentenza non risultavano eseguite, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per l'importo complessivo di euro 1.500,00, riferito agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al giudicato entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale delle somme. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di chiedere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi; il giudice ha accolto la domanda e ha impartito ordini conformativi all'amministrazione, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice nell'impartire le prescrizioni necessarie all'esecuzione del giudicato e nel nominare il commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio della carta elettronica
È la disposizione sostanziale richiamata nel titolo giudiziale azionato, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto della docente alla carta elettronica per gli anni scolastici indicati.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione è stato considerato necessario per poter procedere esecutivamente nei confronti dell'amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all'amministrazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di esaminare la domanda di esecuzione nel merito.
- Quando l'amministrazione non esegue una statuizione giudiziale ormai definitiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti necessari entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione; il commissario ad acta deve adottare anche le necessarie iniziative contabili e finanziarie per rendere possibile il pagamento.
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