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Circolare

Circolare numero 14 del 03-02-2012

1. Premessa. 2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito. 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale. 4. Massimale di reddito annuo imponibile. 5. Contribuzione a saldo 6. Imprese con collaboratori. 7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo 8. Termini e modalità di versamento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per l’anno 2012 le aliquote contributive INPS per le gestioni artigiani e commercianti, aggiornando il minimale e il massimale di reddito, nonché i criteri di calcolo dei contributi IVS sul minimale, sulla quota eccedente e a saldo. Sono inoltre richiamate le agevolazioni per over 65 già pensionati, per coadiuvanti/coadiutori under 21, l’addizionale dello 0,09% per i commercianti e la contribuzione maternità. Vengono infine indicati i termini di versamento con F24 e le regole particolari per imprese familiari, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.

Contribuzione IVS INPS 2012 per artigiani e commercianti

Contribuzione IVS 2012 per artigiani e commercianti

La circolare aggiorna per l’anno 2012 la disciplina contributiva INPS per gli iscritti alle gestioni autonome artigiani e commercianti. Vengono definiti le aliquote IVS, i minimali e massimali di reddito, le agevolazioni applicabili e le scadenze di versamento, con particolare attenzione alla distinzione tra contributo sul minimale, contributo sulla quota eccedente e contributo a saldo.

Quadro normativo e aliquote applicabili

La base normativa richiamata è l’art. 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede l’incremento progressivo delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS.

Per il 2012 le aliquote risultano pari a:

  • 21,30% per gli artigiani;
  • 21,39% per i commercianti.

Restano applicabili, anche per il 2012, le riduzioni contributive previste:

  • dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, per artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso le gestioni INPS, con riduzione del 50% dei contributi dovuti;
  • dall’art. 1, comma 2, della legge n. 233/1990, per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni.

La circolare richiama inoltre i precedenti chiarimenti contenuti nelle circolari n. 63/1998, n. 33/1999 e n. 175/1998.

Ulteriori oneri: commercianti e maternità

Per i soli iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali, all’aliquota base va sommato lo 0,09% previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996, destinato all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo di versamento di tale contributo è prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall’art. 35, comma 1, della legge n. 183/2010.

È inoltre dovuto il contributo per le prestazioni di maternità, fissato per artigiani e commercianti in € 0,62 mensili in forza dell’art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per il 2012 il reddito minimo annuo da assumere ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a € 14.930,00. Tale importo è determinato applicando il minimale giornaliero di retribuzione vigente al 1° gennaio 2012 (€ 45,70) per 312 giorni e aggiungendo € 671,39.

Sulla base di tale minimale, le aliquote sono così articolate:

  • Artigiani: 21,30% per titolari di qualunque età e per coadiuvanti/coadiutori con età superiore a 21 anni; 18,30% per coadiuvanti/coadiutori under 21.
  • Commercianti: 21,39% per titolari di qualunque età e per coadiuvanti/coadiutori con età superiore a 21 anni; 18,39% per coadiuvanti/coadiutori under 21.

La riduzione al 18,30% e al 18,39% si applica fino al mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

Il contributo annuo sul minimale, comprensivo della contribuzione maternità, è indicato come segue:

  • Artigiani: € 3.187,53 per titolari e collaboratori over 21; € 2.739,63 per collaboratori under 21.
  • Commercianti: € 3.200,96 per titolari e collaboratori over 21; € 2.753,07 per collaboratori under 21.

Per i periodi inferiori all’anno solare, la quota mensile sul minimale è pari a:

  • Artigiani: € 265,63 per titolari e collaboratori over 21; € 228,30 per collaboratori under 21.
  • Commercianti: € 266,75 per titolari e collaboratori over 21; € 229,42 per collaboratori under 21.

La circolare precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Per il 2012, la contribuzione è dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2011 per la parte eccedente il minimale di € 14.930,00, fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a € 44.204,00.

Per i redditi superiori a € 44.204,00 annui si applica un incremento di un punto percentuale, ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992. Le aliquote risultano quindi:

  • fino a € 44.204,00: 21,30% artigiani, 21,39% commercianti; 18,30% e 18,39% per under 21;
  • da € 44.204,01: 22,30% artigiani, 22,39% commercianti; 19,30% e 19,39% per under 21.

La circolare qualifica tale contributo come contributo a conguaglio e precisa che, sommato al contributo sul minimale, esso costituisce un acconto rispetto ai contributi complessivamente dovuti sui redditi d’impresa prodotti nel 2012.

Massimale imponibile e limiti individuali

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990, quando il reddito d’impresa supera il limite di retribuzione annua pensionabile a cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione nell’AGO IVS dei lavoratori dipendenti, la quota eccedente è considerata ai fini contributivi solo fino a concorrenza di due terzi di tale limite.

Per il 2012 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 73.673,00, dato dalla somma di € 44.204,00 e € 29.469,00.

Tali limiti sono individuali e devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso. La circolare evidenzia inoltre che questo regime riguarda solo i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o con anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti da gennaio 1996 o successivamente, si applica invece il massimale di € 96.149,00 per il 2012, non frazionabile mensilmente.

La circolare riporta anche il contributo massimo IVS dovuto nei diversi casi, distinguendo fra lavoratori con anzianità al 31 dicembre 1995 e lavoratori privi di tale anzianità, nonché tra artigiani, commercianti e collaboratori under 21.

Contribuzione a saldo

Il contributo IVS per artigiani e commercianti, in base alla legge n. 438/1992, si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e deve essere rapportato ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce. Ciò significa che i contributi 2012 si riferiscono ai redditi 2012, da dichiarare nel 2013.

Se quanto versato sul minimale e a titolo di conguaglio non copre l’importo complessivamente dovuto sui redditi 2012, è necessario versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Imprese con collaboratori familiari

Quando il titolare si avvale dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati secondo due possibili regimi:

  • nelle imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e dei collaboratori sono calcolati sulla quota di reddito denunciata fiscalmente da ciascuno, ai sensi dell’art. 50-bis c.c. e dell’art. 5, comma 4, del DPR n. 917/1986;
  • nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato, purché il totale attribuito ai collaboratori non superi il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi sono calcolati sulla quota assegnata a ciascun soggetto.

Attività escluse dal minimale

Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Essi devono quindi versare soltanto la contribuzione IVS percentuale sul reddito effettivo, maggiorata del contributo maternità di € 0,62 mensili.

Termini e modalità di versamento

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24.

Le scadenze delle quattro rate sul minimale sono:

  • 16 maggio 2012;
  • 16 agosto 2012;
  • 16 novembre 2012;
  • 16 febbraio 2013.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012, vanno invece versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Punti principali

Aliquote contributive 2012

Dal 1° gennaio 2012 le aliquote IVS per artigiani e commercianti sono aumentate a seguito del D.L. n. 201/2011: per il 2012 l’aliquota base è pari al 21,30% per gli artigiani e al 21,39% per i commercianti. Restano ferme le riduzioni previste per i collaboratori con età non superiore ai 21 anni e per gli artigiani/commercianti già pensionati con più di 65 anni, nonché l’addizionale dello 0,09% per i soli commercianti e il contributo maternità di € 0,62 mensili.

Contribuzione sul minimale di reddito

Per il 2012 il reddito minimo annuo utile al calcolo del contributo IVS è fissato in € 14.930,00. Su tale base il contributo annuo risulta, per titolari e collaboratori over 21, pari a € 3.187,53 per gli artigiani e € 3.200,96 per i commercianti, comprensivi del contributo maternità; per i collaboratori under 21, il contributo è ridotto a € 2.739,63 per gli artigiani e € 2.753,07 per i commercianti. Per i periodi inferiori all’anno sono indicati anche gli importi mensili corrispondenti.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

La contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente € 14.930,00 si applica alla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2011, fino alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a € 44.204,00. Oltre tale soglia si applica un aumento di un punto percentuale: le aliquote salgono al 22,30% per gli artigiani e al 22,39% per i commercianti, mentre per gli under 21 diventano 19,30% e 19,39%. Tale contributo a conguaglio costituisce acconto dell’onere complessivo dovuto sui redditi 2012.

Massimale imponibile e contributo massimo

Per il 2012 il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi IVS è pari a € 73.673,00 per chi possiede anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti da gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari a € 96.149,00 e non è frazionabile mensilmente. La circolare riporta anche gli importi massimi di contribuzione IVS dovuti nei due regimi, distinti tra artigiani, commercianti e collaboratori under 21.

Contribuzione a saldo e redditi d’impresa

Il contributo IVS è calcolato sull’intera totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti allo stesso anno cui il contributo si applica. Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati in acconto non copre quanto dovuto sui redditi 2012, il contribuente deve versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Imprese con collaboratori

Per le imprese familiari legalmente costituite, sia il contributo del titolare sia quello dei collaboratori deve essere calcolato sulla quota di reddito denunciata fiscalmente da ciascuno. Nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato, ma il totale attribuito non può superare il 49% del reddito globale d’impresa; anche in tal caso i contributi vanno calcolati sulla quota individuale assegnata.

Attività escluse dal minimale

Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per tali soggetti è dovuto soltanto il contributo percentuale IVS sul reddito effettivo, maggiorato del contributo maternità di € 0,62 mensili.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati tramite modello F24. Le quattro rate dovute sul minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

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