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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35889/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'iscrizione ipotecaria disposta a garanzia di più cartelle di pagamento emesse per crediti eterogenei, alcuni tributari e altri non tributari (sanzioni amministrative e contributi previdenziali). La società destinataria dell'atto aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria deducendo, tra l'altro, la nullità dell'atto per difetto di presupposto, la nullità o inesistenza delle cartelle per vizi di notificazione e la prescrizione/decadenza dei crediti. La Commissione tributaria regionale aveva annullato le cartelle non provate come notificate e, di riflesso, cancellato l'ipoteca. In cassazione l'agente della riscossione ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario, perché parte dei crediti posti a base dell'ipoteca non erano tributari e la controversia avrebbe dovuto essere devoluta al giudice ordinario per la quota corrispondente; 2) violazione delle norme sulla notificazione della cartella esattoriale, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere invalida la notifica di due cartelle eseguita mediante consegna a soggetto addetto al ritiro senza che fosse necessaria la prova della ricezione della raccomandata informativa, essendo sufficiente l'attestazione dell'invio nella relata.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, nelle controversie sull'iscrizione ipotecaria fondata su crediti eterogenei, la giurisdizione si ripartisce in base alla natura dei singoli crediti: tributaria per i crediti tributari, ordinaria per quelli non tributari. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle relative a sanzioni amministrative e contributi INPS indicate in motivazione. Sul secondo motivo ha stabilito che, quando la cartella è notificata a soggetto diverso dal destinatario con le modalità previste dall'art. 60 d.P.R. 600/1973, è essenziale che nella relata sia dato conto dell'invio della raccomandata informativa, ma non è richiesta anche la prova della sua effettiva ricezione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per delimitare gli atti impugnabili e la giurisdizione del giudice tributario in materia di iscrizione ipotecaria.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sul riparto di giurisdizione tributaria, la cui applicazione va coordinata con la natura tributaria o meno dei crediti posti a base dell'ipoteca.

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    individua l'iscrizione ipotecaria oggetto della controversia; ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti garantiti.

  • art. 35, comma 26-quinquies, d.l. n. 223 del 2006

    ha modificato l'art. 19 d.lgs. 546/1992; la Corte lo considera applicabile ratione temporis nel ragionamento sulla giurisdizione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    regola la notificazione della cartella di pagamento e rinvia, per quanto non disciplinato, all'art. 60 d.P.R. 600/1973.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiede, quando l'atto è consegnato a soggetto diverso dal destinatario, il deposito in busta sigillata, la sottoscrizione della ricevuta e l'invio della raccomandata informativa; la Corte precisa che è sufficiente la prova dell'invio e non anche della ricezione.

  • art. 145 c.p.c.

    citato nel motivo relativo alla notificazione, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina speciale tributaria di cui agli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973.

  • art. 139 c.p.c.

    citato nel motivo relativo alla notificazione, in coordinamento con le regole speciali sulla consegna a persona diversa dal destinatario.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    norma del vizio di ricorso invocata per il motivo di giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma del vizio di ricorso invocata per il motivo sulla notificazione.

  • art. 374, primo comma, c.p.c.

    la Corte afferma che la questione di giurisdizione, pur devoluta, può essere decisa da sezione semplice nei casi consentiti dalla norma.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto alla memoria depositata dall'intimata in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato nel Protocollo di intesa per consentire la partecipazione dell'intimato tramite memoria quando non abbia proposto controricorso nei termini.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'iscrizione ipotecaria fondata su una pluralità di crediti, la giurisdizione va determinata in base alla natura di ciascun credito posto a fondamento dell'atto: spetta al giudice tributario per i crediti tributari e al giudice ordinario per quelli non tributari.
  • Se un medesimo atto di iscrizione ipotecaria riguarda sia crediti tributari sia crediti non tributari e la causa è stata proposta solo dinanzi al giudice tributario, quest'ultimo deve trattenere la controversia nei limiti dei crediti tributari e rimettere la parte relativa ai crediti non tributari al giudice ordinario.
  • In tema di notificazione della cartella di pagamento eseguita mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario, l'invio della raccomandata informativa è adempimento essenziale, ma ai fini della validità della notifica è sufficiente che esso risulti dalla relata; non è necessaria anche la prova della sua effettiva ricezione.
  • La contestazione della notifica deve misurarsi con gli atti del fascicolo: se dalla relata emergono tutti gli adempimenti richiesti dalla disciplina speciale, la notifica non può essere dichiarata invalida per la sola mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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