Cassazione Civile, Ordinanza n. 35889/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'iscrizione ipotecaria disposta a garanzia di più cartelle di pagamento emesse per crediti eterogenei, alcuni tributari e altri non tributari (sanzioni amministrative e contributi previdenziali). La società destinataria dell'atto aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria deducendo, tra l'altro, la nullità dell'atto per difetto di presupposto, la nullità o inesistenza delle cartelle per vizi di notificazione e la prescrizione/decadenza dei crediti. La Commissione tributaria regionale aveva annullato le cartelle non provate come notificate e, di riflesso, cancellato l'ipoteca. In cassazione l'agente della riscossione ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario, perché parte dei crediti posti a base dell'ipoteca non erano tributari e la controversia avrebbe dovuto essere devoluta al giudice ordinario per la quota corrispondente; 2) violazione delle norme sulla notificazione della cartella esattoriale, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere invalida la notifica di due cartelle eseguita mediante consegna a soggetto addetto al ritiro senza che fosse necessaria la prova della ricezione della raccomandata informativa, essendo sufficiente l'attestazione dell'invio nella relata.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, nelle controversie sull'iscrizione ipotecaria fondata su crediti eterogenei, la giurisdizione si ripartisce in base alla natura dei singoli crediti: tributaria per i crediti tributari, ordinaria per quelli non tributari. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle relative a sanzioni amministrative e contributi INPS indicate in motivazione. Sul secondo motivo ha stabilito che, quando la cartella è notificata a soggetto diverso dal destinatario con le modalità previste dall'art. 60 d.P.R. 600/1973, è essenziale che nella relata sia dato conto dell'invio della raccomandata informativa, ma non è richiesta anche la prova della sua effettiva ricezione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per delimitare gli atti impugnabili e la giurisdizione del giudice tributario in materia di iscrizione ipotecaria.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sul riparto di giurisdizione tributaria, la cui applicazione va coordinata con la natura tributaria o meno dei crediti posti a base dell'ipoteca.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
individua l'iscrizione ipotecaria oggetto della controversia; ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti garantiti.
art. 35, comma 26-quinquies, d.l. n. 223 del 2006
ha modificato l'art. 19 d.lgs. 546/1992; la Corte lo considera applicabile ratione temporis nel ragionamento sulla giurisdizione.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
regola la notificazione della cartella di pagamento e rinvia, per quanto non disciplinato, all'art. 60 d.P.R. 600/1973.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiede, quando l'atto è consegnato a soggetto diverso dal destinatario, il deposito in busta sigillata, la sottoscrizione della ricevuta e l'invio della raccomandata informativa; la Corte precisa che è sufficiente la prova dell'invio e non anche della ricezione.
art. 145 c.p.c.
citato nel motivo relativo alla notificazione, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina speciale tributaria di cui agli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973.
art. 139 c.p.c.
citato nel motivo relativo alla notificazione, in coordinamento con le regole speciali sulla consegna a persona diversa dal destinatario.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
norma del vizio di ricorso invocata per il motivo di giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma del vizio di ricorso invocata per il motivo sulla notificazione.
art. 374, primo comma, c.p.c.
la Corte afferma che la questione di giurisdizione, pur devoluta, può essere decisa da sezione semplice nei casi consentiti dalla norma.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato quanto alla memoria depositata dall'intimata in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 370 c.p.c.
richiamato nel Protocollo di intesa per consentire la partecipazione dell'intimato tramite memoria quando non abbia proposto controricorso nei termini.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'iscrizione ipotecaria fondata su una pluralità di crediti, la giurisdizione va determinata in base alla natura di ciascun credito posto a fondamento dell'atto: spetta al giudice tributario per i crediti tributari e al giudice ordinario per quelli non tributari.
- Se un medesimo atto di iscrizione ipotecaria riguarda sia crediti tributari sia crediti non tributari e la causa è stata proposta solo dinanzi al giudice tributario, quest'ultimo deve trattenere la controversia nei limiti dei crediti tributari e rimettere la parte relativa ai crediti non tributari al giudice ordinario.
- In tema di notificazione della cartella di pagamento eseguita mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario, l'invio della raccomandata informativa è adempimento essenziale, ma ai fini della validità della notifica è sufficiente che esso risulti dalla relata; non è necessaria anche la prova della sua effettiva ricezione.
- La contestazione della notifica deve misurarsi con gli atti del fascicolo: se dalla relata emergono tutti gli adempimenti richiesti dalla disciplina speciale, la notifica non può essere dichiarata invalida per la sola mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →