Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16868/2026 - Roma, Sezione 2

per l'accertamento, dell’ANAC alla corresponsione dell’’indennità di fine rapporto (cd. IFR) calcolata sulla complessiva anzianità di servizio; in via subordinata, per l’accertamento - dell’illegittimità della ripartizione operata dalla medesima Autorità tra il trattamento di fine servizio/rapporto (cd. TFS/TFR) maturato fino al 31.12.2019 e l’IFR maturata dal 01.01.2020, nonché della relativa quantificazione.

Giustizia amministrativa202301978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: criteri di liquidazione del TFS/TFR maturato fino al 31 dicembre 2019 e dell'IFR riconosciuta dal 1° gennaio 2020, applicati in sede di cessazione del rapporto di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dipendente ANAC dal 1° marzo 2004, con anzianità di servizio dichiarata dal 1° settembre 1984, cessata il 7 gennaio 2022, ha chiesto in via principale l'accertamento del diritto all'IFR calcolata sull'intera anzianità di servizio. In subordine, ha contestato la ripartizione tra TFS/TFR maturato fino al 31 dicembre 2019 e IFR dal 1° gennaio 2020 e la quantificazione del TFS: secondo la ricorrente, la base di calcolo avrebbe dovuto essere l'ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto, non quella corrisposta al 31 dicembre 2019. Ha invocato, quanto alla domanda principale, l'applicazione al proprio caso della disciplina vigente per il personale AGCM e il principio di non frazionabilità del trattamento di fine servizio; quanto alla domanda subordinata, l'art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973 e il riferimento all'ultima retribuzione.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le domande, facendo rinvio, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2977/2026 e ai precedenti conformi, oltre che alla propria sentenza n. 1101/2025. Quanto alla domanda principale, ha ritenuto legittima la decorrenza dell'IFR dal 1° gennaio 2020 e non ha ravvisato una norma o un principio che imponesse l'applicazione retroattiva del nuovo regime all'intera anzianità. La disciplina AGCM era stata recepita da ANAC in via transitoria e «per quanto compatibile»; la locuzione «durata del rapporto di lavoro» è stata quindi riferita al rapporto con ANAC in regime di diritto pubblico, conseguente alla riforma e al regolamento del personale del 2019, escludendo il periodo precedente in regime di diritto privato. Il principio di non frazionabilità previsto dall'art. 3 d.P.R. n. 1032/1973 non è applicabile perché, con l'introduzione dell'IFR gestita autonomamente da ANAC, è venuta meno la permanenza dell'iscrizione al medesimo fondo previdenziale. Quanto alla domanda subordinata, il TAR ha ritenuto corretto assumere come base del TFS l'ultima retribuzione corrisposta secondo il regime previgente, ossia quella del dicembre 2019: l'elenco delle voci che compongono la base contributiva ai sensi degli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032/1973 è tassativo e le voci del trattamento economico applicato dal 1° gennaio 2020 secondo il nuovo regolamento ANAC non vi corrispondono. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio ritiene di definire il giudizio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., risultando pienamente esaustivo il rinvio – previsto e consentito dal secondo periodo di tale disposizione processuale – al precedente della Quinta Sezione del Consiglio di Stato di cui alla sentenza n. 2977/2026 pubblicata il 15 aprile 2026

    L'art. 74 c.p.a. consente al giudice di definire la controversia mediante rinvio a precedenti ritenuti esaustivi.

  • art. 52-quater d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017

    Alla luce di tali criticità espresse dall’Autorità il Collegio ritiene sia corretto ritenere che, ai fini dell’applicazione della disciplina AGCM in ANAC disposta con delibera ANAC n. 87/2020, la locuzione «durata del rapporto di lavoro» (di cui all’art. 8 del Regolamento della Banca d’Italia, richiamato a sua volta dalla disciplina AGCM) debba intendersi quale durata del rapporto di lavoro con ANAC “in regime di diritto pubblico”, conseguente alla riforma di cui all’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017 e all’approvazione del Regolamento del 2019 (cfr. sul punto, Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 25 febbraio 2019, n. 506) con esclusione del periodo di durata del rapporto “in regime di diritto privato” (cfr. sul punto Cassazione civile, S.U, 13 ottobre 2021, n. 27888).

    La riforma e il regolamento del personale segnano il passaggio al regime di diritto pubblico rilevante per individuare il periodo computabile ai fini dell'IFR, con esclusione del precedente rapporto in regime di diritto privato.

  • art. 52-quater, ultimo periodo, d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017

    D’altra parte non può non osservarsi che una siffatta conclusione – oltre a tenere conto delle specifiche esigenze legate all’organizzazione di ANAC (che è pacifico possano giustificare degli scostamenti dal sistema di regole previsto in ACGM, cfr. a tal riguardo l’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017, l’art. 2, comma 28, l. n. 481/1995 e il già citato parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 506/2019) – è altresì coerente con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica sottesa alla prescrizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017 (secondo cui «dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica»).

    L'attuazione della riforma non deve produrre maggiori oneri per la finanza pubblica; tale vincolo concorre a giustificare l'applicazione della disciplina AGCM compatibilmente con le specificità organizzative di ANAC.

  • art. 3 d.P.R. n. 1032/1973

    Non è poi possibile ritenere che il diritto del ricorrente ad aver calcolata l’IFR con riferimento alla sua integrale anzianità di servizio discenda dal principio di non frazionabilità del trattamento di fine servizio ex art. 3 d.p.r. n. 1032/1973.

    Il principio di non frazionabilità del TFS non attribuisce il diritto a estendere retroattivamente l'IFR all'intera anzianità quando il mutamento del regime previdenziale interrompe il rapporto con il precedente fondo.

  • art. 38 d.P.R. n. 1032/1973

    Se è vero che l’art. 3, l. n. 1032/1973 prevede che per determinare l’indennità di buonuscita dallo stesso disciplinata si debba tenere conto della «base contributiva di cui all'art. 38, deve altresì considerarsi che l’elenco (tassativo, cfr. Consiglio di Stato, AP, n. 4 e 19 del 1996 e Cassazione civile, VI, 31 luglio 2014, n.17512) delle voci che ai sensi degli artt. 3 e 38 d.p.r. n. 1032/1973 costituiscono la base contributiva del TFS fa riferimento a voci che non corrispondono a quelle del trattamento economico dei funzionari e dei dirigenti (v. art. 35, Regolamento personale ANAC) applicate a partire dall’1 gennaio 2020 (v. art. 65 del Regolamento personale ANAC), che – ai sensi dell’art. 52-quater, d.l. n. 60/2017, convertito in l. n. 96/2017 – fanno riferimento al modello delle Autorità indipendenti di cui alla l. n. 481/1995.

    La base contributiva del TFS è composta dalle voci tassativamente individuate dagli artt. 3 e 38; il trattamento economico introdotto per il personale ANAC dal 1° gennaio 2020 non vi rientra.

Massime di principio

  • Quando una disciplina previdenziale di un'altra autorità è recepita in via transitoria «per quanto compatibile», la sua applicazione va interpretata considerando le specificità organizzative dell'amministrazione ricevente e non può introdurre regole incompatibili con tali specificità.
  • In assenza di una disposizione che imponga la retroattività, l'introduzione di un nuovo regime di indennità di fine rapporto non attribuisce il diritto a computare nel nuovo trattamento i periodi di servizio anteriori alla sua decorrenza; nel caso deciso, il periodo rilevante è quello svolto presso l'autorità in regime di diritto pubblico.
  • Il principio di non frazionabilità del trattamento di fine servizio presuppone la permanenza dell'iscrizione al medesimo fondo; non opera quando il passaggio a un nuovo istituto previdenziale gestito autonomamente interrompe il rapporto con il fondo precedente.
  • La base contributiva dell'indennità di buonuscita è determinata dalle voci tassativamente previste dagli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032/1973; non può essere estesa a componenti retributive introdotte da un successivo e diverso regime economico.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.