Cassazione Penale, Sentenza n. 30592/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per i reati di ricettazione, falso e truffa (artt. 648, 485 e 491 c.p.), lamentando omissione di motivazione e inadeguato controllo dell'attendibilità della persona offesa, la cui prova sarebbe stata determinante e non adeguatamente riscontrata. Inoltre ha censurato la negazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., ritenendo la motivazione della Corte d'appello apparente e contrastante con la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione completa, logica e non contraddittoria, richiamando le dichiarazioni dettagliate della persona offesa (Ubaldi Giuseppina), il suo riconoscimento fotografico e i riscontri degli accertamenti della Polizia giudiziaria (in particolare l'offerta in vendita dell'olio a un prezzo inferiore a quello d'acquisto). Sulla negazione delle attenuanti generiche la Corte d'appello ha motivato l'assenza di elementi favorevoli e ha rilevato elementi contrari (precedenti penali, condotta di vita e personalità). La Cassazione ha dunque ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre pedissequamente i motivi già esaminati in appello senza proporre censure di legittimità specifiche; perciò il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 648
Riferimento al reato di ricettazione; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi di responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri della Polizia giudiziaria, valutazione non sindacabile in cassazione data la motivazione adeguata.
Codice penale, art. 485
Richiamato tra i capi di imputazione (falso); la valutazione della prova e della rilevanza di tale addebito è stata ritenuta congruamente motivata dalla Corte d'appello.
Codice penale, art. 491
Richiamato tra i reati contestati (truffa/falso a seconda del contesto processuale indicato); la motivazione di merito è stata considerata esaustiva e supportata da riscontri probatori.
Codice penale, art. 62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha negato le attenuanti perché non ha ravvisato elementi positivi e ha riscontrato precedenti e profili di personalità e di condotta di segno contrario, motivo che la Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivato.
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)
Disposizione sui requisiti dei motivi di ricorso per cassazione (esposizione delle ragioni di fatto e di diritto); la Cassazione ha ritenuto che i motivi riprodotti fossero privi dei requisiti di specificità richiesti e quindi inammissibili.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e il pagamento di ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a riproporre pedissequamente i motivi già esaminati e motivatamente disattesi in sede di appello: è necessaria una critica di legittimità specifica e circostanziata.
- La testimonianza della persona offesa può fondare una condanna se è precisa, dettagliata e corroborata da riscontri esterni (ad es. identificazione fotografica, accertamenti di Polizia), e tale valutazione di attendibilità resta in gran parte insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche richiede che il giudice di merito motivi l'assenza di elementi positivi e la presenza di elementi contrari (precedenti, condotta di vita, personalità); se la motivazione è congrua, la Cassazione non rientra nel merito valutativo.
- Per far valere in Cassazione vizi di motivazione occorre dimostrare che la sentenza sia affetta da specifiche mancanze argomentative o da manifesta illogicità, non semplicemente proporre una diversa valutazione dei fatti.
- Richiedere accortezza prima di proporre ricorso per cassazione: l'assenza di motivazione nuova o di errori di diritto può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese e ammende).
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