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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30592/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per i reati di ricettazione, falso e truffa (artt. 648, 485 e 491 c.p.), lamentando omissione di motivazione e inadeguato controllo dell'attendibilità della persona offesa, la cui prova sarebbe stata determinante e non adeguatamente riscontrata. Inoltre ha censurato la negazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., ritenendo la motivazione della Corte d'appello apparente e contrastante con la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione completa, logica e non contraddittoria, richiamando le dichiarazioni dettagliate della persona offesa (Ubaldi Giuseppina), il suo riconoscimento fotografico e i riscontri degli accertamenti della Polizia giudiziaria (in particolare l'offerta in vendita dell'olio a un prezzo inferiore a quello d'acquisto). Sulla negazione delle attenuanti generiche la Corte d'appello ha motivato l'assenza di elementi favorevoli e ha rilevato elementi contrari (precedenti penali, condotta di vita e personalità). La Cassazione ha dunque ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre pedissequamente i motivi già esaminati in appello senza proporre censure di legittimità specifiche; perciò il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 648

    Riferimento al reato di ricettazione; la Corte d'appello ha ritenuto sussistenti gli elementi di responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri della Polizia giudiziaria, valutazione non sindacabile in cassazione data la motivazione adeguata.

  • Codice penale, art. 485

    Richiamato tra i capi di imputazione (falso); la valutazione della prova e della rilevanza di tale addebito è stata ritenuta congruamente motivata dalla Corte d'appello.

  • Codice penale, art. 491

    Richiamato tra i reati contestati (truffa/falso a seconda del contesto processuale indicato); la motivazione di merito è stata considerata esaustiva e supportata da riscontri probatori.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha negato le attenuanti perché non ha ravvisato elementi positivi e ha riscontrato precedenti e profili di personalità e di condotta di segno contrario, motivo che la Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivato.

  • Codice di procedura penale, art. 581, comma 1, lett. c)

    Disposizione sui requisiti dei motivi di ricorso per cassazione (esposizione delle ragioni di fatto e di diritto); la Cassazione ha ritenuto che i motivi riprodotti fossero privi dei requisiti di specificità richiesti e quindi inammissibili.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese e il pagamento di ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a riproporre pedissequamente i motivi già esaminati e motivatamente disattesi in sede di appello: è necessaria una critica di legittimità specifica e circostanziata.
  • La testimonianza della persona offesa può fondare una condanna se è precisa, dettagliata e corroborata da riscontri esterni (ad es. identificazione fotografica, accertamenti di Polizia), e tale valutazione di attendibilità resta in gran parte insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche richiede che il giudice di merito motivi l'assenza di elementi positivi e la presenza di elementi contrari (precedenti, condotta di vita, personalità); se la motivazione è congrua, la Cassazione non rientra nel merito valutativo.
  • Per far valere in Cassazione vizi di motivazione occorre dimostrare che la sentenza sia affetta da specifiche mancanze argomentative o da manifesta illogicità, non semplicemente proporre una diversa valutazione dei fatti.
  • Richiedere accortezza prima di proporre ricorso per cassazione: l'assenza di motivazione nuova o di errori di diritto può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni economiche (spese e ammende).

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