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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15281/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per un motivo unico: erronea applicazione della legge penale in relazione ai criteri legali di valutazione della prova, contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. In particolare la ricorrente denunciava che la Corte di merito non ha esaminato la questione relativa al protocollo informatico estratto da ausiliario di polizia giudiziaria, il quale attesterebbe il deposito di un'istanza in data 15/01/2016, circostanza rilevante e potenzialmente capace di incidere sull'intero impianto accusatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato poiché la Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sulla questione del protocollo informatico. Tuttavia, essendo nel frattempo maturata la prescrizione dei reati contestati, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati. In dettaglio, il delitto ex art. 479 c.p. è stato ritenuto prescritto in data 18/09/2023 e il delitto ex art. 476 c.p. in data 17/09/2013, considerando il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei e la sospensione di 60 giorni per rinvio per impedimento dell'imputata dal 24/01 al 17/10/2022. Non è stata disposta una formula di proscioglimento più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p., perché la pronuncia sui vizi denunciati avrebbe richiesto il rinvio al giudice di merito, operazione preclusa dall'intervenuta prescrizione. Non risultano condanne al risarcimento del danno.

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato; nella sentenza è indicata la data di prescrizione (17/09/2013) in base al calcolo del termine massimo di prescrizione e alle sospensioni occorse.

  • art. 479 cod. pen.

    Altro reato contestato; la Corte ha determinato la data di estinzione per prescrizione (18/09/2023) tenendo conto dei termini legali e delle sospensioni procedurali.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Circostanza aggravante o criterio di valutazione delle circostanze (menzionata come riferimento normativo tra i reati contestati); la sentenza ne menziona l'applicazione nell'ambito delle imputazioni ma l'annullamento è avvenuto per prescrizione prima che venisse riesaminata la valutazione probatoria.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina la possibilità di proscioglimento con formula più favorevole quando vi sono vizi che non richiedono rinvio. La Corte ha ritenuto che i vizi denunciati imponevano il rinvio al giudice di merito e quindi non era applicabile una formula più favorevole perché il reato si era nel frattempo estinto per prescrizione.

Massime di principio

  • Se la Corte di merito omette di pronunciarsi su una questione probatoria rilevante (es. validità/annotazione di un protocollo informatico), la Cassazione può ritenere il motivo non manifestamente infondato e valutare ulteriormente la questione.
  • Quando il ricorso non è manifestamente infondato ma nel frattempo è maturata la prescrizione, la Suprema Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, poiché il rinvio sarebbe privo di effetto pratico.
  • La prescrizione interrompe la possibilità di ottenere un rinvio al giudice di merito per correggere vizi di motivazione: se la correzione comporterebbe un nuovo giudizio e il reato è già estinto, la Corte non può emettere una formula di proscioglimento più favorevole che presupponga un nuovo accertamento.
  • Il calcolo dei termini di prescrizione deve tener conto delle sospensioni previste (es. 60 giorni per rinvio per impedimento dell'imputato) e del termine massimo di prescrizione previsto dalla norma incriminatrice.
  • La presenza o meno di una domanda di risarcimento del danno non incide sulla decisione di annullamento per prescrizione della responsabilità penale, salvo che la Cassazione debba decidere su profili civilistici collegati.
  • Elementi digitali di prova (come protocolli informatici estratti da ausiliari di polizia giudiziaria) vanno espressamente esaminati dal giudice; la loro omissione può costituire motivo valido di impugnazione se possono incidere sull'impianto accusatorio.

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