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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16621/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del GIP del 9/12/2021 che ha convalidato il provvedimento del Questore del 7/12/2021, notificato il 8/12/2021, con cui è stato imposto al ricorrente il divieto di accesso ai luoghi delle competizioni calcistiche per 3 anni e l'obbligo di presentazione presso la Questura per due volte in concomitanza con le partite del Pavia 1911. Il ricorrente deduce quattro motivi principali: 1) compressione del diritto di difesa perché non è stato concesso un termine di almeno 48 ore per depositare memorie e deduzioni al GIP prima della convalida; 2) violazione di legge ed eccesso di potere per mancata motivazione del provvedimento del Questore e mancato rispetto del principio di gradualità e congruità della sanzione (richiamando artt. 3 e 10 legge n.241/1990); 3) omissione di motivazione del provvedimento impugnato circa la valutazione della memoria difensiva prodotta; 4) vizio di motivazione in relazione alla necessità di imporre anche l'obbligo prescrittivo di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401/1989 oltre al divieto di cui al comma 1.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui all'interessato deve essere garantito un termine non inferiore a 48 ore per depositare memorie e deduzioni al GIP ai fini della convalida dell'obbligo di presentazione; la convalida intervenuta prima della scadenza di tale termine integra violazione del diritto di difesa. Nell'esame del caso risultava che il provvedimento era stato notificato l'8/12/2021 alle 11:23 e convalidato il 9/12/2021 alle 14:34, cioè in un termine inferiore alle 48 ore, e l'ordinanza di convalida non rendeva conto della presentazione della memoria difensiva. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia, limitatamente all'obbligo di presentazione, del provvedimento del Questore del 7/12/2021; ha inoltre ordinato di comunicare il dispositivo al Questore di Pavia.

Norme richiamate

  • legge 6 dicembre 1989, n. 401 (art. 6)

    L'art. 6 legge 401/1989 attribuisce al Questore i poteri di imporre divieti di accesso e obblighi di presentazione; la Corte ha ritenuto che la convalida giudiziaria di tali misure deve rispettare le garanzie difensive temporali previste dal processo penale.

  • codice di procedura penale (art. 178 c.p.p.)

    L'art. 178 c.p.p. è richiamato in relazione alla regola delle garanzie difensive: la violazione del termine a difesa per depositare memorie integra un error in procedendo di portata radicale.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 3 e 10)

    Gli artt. 3 e 10 della legge sul procedimento amministrativo sono stati richiamati dal ricorrente in tema di motivazione e diritto di accesso agli atti; la Corte ha però assorbito tali censure in ragione della decisione resa sul profilo del mancato rispetto del termine a difesa.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 144/1997

    La giurisprudenza ha richiamato il principio affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui termini troppo brevi rendono impossibile l'esercizio del diritto di difesa e pertanto devono essere evitati.

Massime di principio

  • Quando è in gioco la convalida di un provvedimento impositivo di obbligo di presentazione o simili, all'interessato deve essere garantito un termine non inferiore a 48 ore per depositare memorie e deduzioni al GIP; la decisione prima di tale termine viola il diritto di difesa.
  • La mancata indicazione nella decisione di convalida della presentazione o valutazione delle memorie difensive è un indice di violazione procedurale rilevante e può condurre all'annullamento del provvedimento.
  • L'inosservanza delle garanzie temporali previste dal processo penale integra un error in procedendo che giustifica l'annullamento senza rinvio quando compromette radicalmente la regolarità del procedimento.
  • Le censure sulla motivazione e sulla proporzionalità della misura amministrativa possono essere rilevanti, ma se sussiste una palese violazione del diritto di difesa (es. mancato rispetto del termine di 48 ore) questa prevale e determina l'accoglimento del ricorso.
  • In casi simili è utile documentare e far risultare con chiarezza in atti la tempestiva produzione di memorie difensive e richiedere esplicitamente che il GIP attesti nella decisione la loro avvenuta valutazione.

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