Cassazione Penale, Sentenza n. 13473/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione mafiosa (clan Santapaola-Ercolano, gruppo di Lineri), estorsioni aggravate e ricettazione. Il ricorso deduce un vizio di motivazione e chiede la retrodatazione dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che al momento della precedente misura (rinvio a giudizio del 21/05/2021 o dell'arresto in flagranza del 31/03/2021) il pubblico ministero fosse già in possesso degli elementi essenziali per contestare i fatti oggetto della successiva ordinanza cautelare del 27/10/2022 (ad es. dalle richieste di proroga delle intercettazioni, investigazioni della Squadra Mobile e audizioni delle vittime).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure in parte non sufficientemente specifiche e in parte manifestamente infondate, confermando che la conoscenza complessiva del compendio probatorio (informativa finale depositata il 7/09/2021) è successiva al rinvio a giudizio del precedente procedimento (21/05/2021), e quindi non ricorrono i presupposti per la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che accertamenti sulla desumibilità degli elementi dagli atti sono di merito e non rientrano nel sindacato di legittimità. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, c.p.p.
La norma sulla retrodatazione dei termini nelle contestazioni a catena opera solo se gli elementi costitutivi della successiva ordinanza erano desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio; la Corte ha ritenuto che qui la complessiva conoscenza documentale rilevante è stata acquisita dopo il precedente rinvio a giudizio, escludendo la retrodatazione.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
Richiamata per la procedura di trattazione del ricorso senza intervento delle parti (norme emergenziali/procedurali), la Corte ha deciso il ricorso ai sensi delle disposizioni citate.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per irrogare le spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prescrive adempimenti della Cancelleria in relazione al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. richiede che il complesso documentale idoneo a sostenere la nuova contestazione fosse effettivamente desumibile dagli atti anteriori al rinvio a giudizio: non basta la mera conoscibilità storica o singoli atti isolati.
- La valutazione sulla 'desumibilità' degli elementi probatori è un accertamento di fatto che compete al giudice del merito cautelare; la Corte di legittimità è limitata nel sindacato e può solo verificare la correttezza dell'interpretazione del diritto.
- Nei ricorsi in Cassazione è necessaria specificità nelle censure: argomentazioni generiche o che richiedono indagini di merito o ricostruzioni fattuali complesse sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Quando più ordinanze cautelari riguardano fatti connessi, la retrodatazione può operare anche rispetto ai fatti di un diverso procedimento, ma solo se il materiale probatorio che giustifica la seconda misura risultava già compiutamente esistente e valutabile anteriormente alla prima misura.
- Le decisioni che motivano il rigetto di eccezioni sulla retrodatazione devono documentare la datazione e il contenuto degli atti (es. data di deposito dell'informativa finale) a dimostrazione che la conoscenza complessiva è intervenuta successivamente.
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