Cassazione Penale, Sentenza n. 38154/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: 1) sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per il presunto deposito fuori termine della motivazione (il dispositivo dell'ordinanza sarebbe stato emesso il 5/05/2025 mentre la motivazione sarebbe stata depositata il 6/06/2025); 2) violazione del divieto di bis in idem cautelare (preclusione) perché una precedente ordinanza aveva già rigettato in parte la richiesta di misura relativa al medesimo fatto e, senza mutamento significativo della piattaforma probatoria, il giudice avrebbe poi riconsiderato la qualificazione giuridica e disposto la custodia in carcere.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che vi fosse decadenza: il termine per il deposito decorre dalla data di deposito del dispositivo (attestata in cancelleria come 8/05/2025), non dalla data della camera di consiglio; il successivo deposito della motivazione (6/06/2025) è stato considerato tempestivo rispetto a tale termine. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il giudicato cautelare ha portata limitata e vincola solo le questioni espressamente o implicitamente decise; la reiterazione della richiesta cautelare è ammissibile se sussistono elementi probatori nuovi o sopravvenuti che mutano la situazione fattuale. Nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto decisive le dichiarazioni rese dall'indagato in interrogatorio, considerate novum tali da giustificare la nuova misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è disposta la rimessione in libertà e si è dato atto degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione; non oggetto di specifica interpretazione motivazionale nella decisione di legittimità
art. 110 cod. pen.
Richiamato nella qualificazione di concorso di più persone nel reato; utilizzato nella descrizione dei capi di imputazione
art. 112 cod. pen.
Richiamato fra le norme sostanziali contestate; non centrale ai profili processuali esaminati
art. 629, primo e secondo comma, cod. pen.
Norma sostanziale (estorsione) applicata nel capo di imputazione, considerata nella valutazione della gravità indiziaria
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata per la contestazione di associazione mafiosa o fattispecie aggravata collegata; impatto sulla valutazione della misura cautelare
art. 130 c.p.p.
Richiamato in relazione alla correzione di refusi e alla validità di emendazioni formali del provvedimento; la Corte ha considerato legittima la correzione dell'epigrafe e del riferimento temporale dell'atto
art. 309, comma 10, c.p.p.
Richiamato in relazione alla perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare per deposito tardivo: la Corte ha confermato che il termine di deposito decorre dalla data di deposito del dispositivo, come attestata dalla cancelleria
art. 310 c.p.p.
Richiamato nel contesto della disciplina delle decisioni incidentali e della preclusione nel corso del procedimento cautelare
art. 616 c.p.p.
Norma sanzionatoria sulla condanna alle spese processuali: applicata per ritenere il ricorrente tenuto al pagamento delle spese
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti conseguenti alla mancata rimessione in libertà a seguito del rigetto del ricorso
art. 611, comma 1, c.p.p.
Richiamato come base alla trattazione scritta del procedimento in cassazione
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione alla forma di riassunto dei motivi di impugnazione nel ricorso per cassazione
art. 649 c.p.p.
Richiamato dalla giurisprudenza come confronto per la portata della cosa giudicata rispetto al 'giudicato cautelare'; la Corte ne distingue la più ampia efficacia
Massime di principio
- Il termine per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 309, comma 10, c.p.p., decorre dalla data di deposito del dispositivo attestata in cancelleria e non dalla data della camera di consiglio.
- La mera successiva pubblicazione della motivazione non rende automaticamente inefficace la misura se il dispositivo è stato depositato entro i termini di legge.
- Il giudicato cautelare ha portata limitata: vincola solo le questioni effettivamente dedotte e decise (anche implicitamente) nello stato degli atti; non impedisce la riproposizione della richiesta cautelare quando emergano elementi probatori nuovi o sopravvenuti che mutino la situazione fattuale.
- La reiterazione della richiesta di misura cautelare è lecita se accompagnata da nuovi elementi di prova o da acquisizioni che possano alterare la valutazione della gravità indiziaria; l'assenza di un mutamento probatorio può invece sollevare questioni di preclusione.
- Le correzioni formali o di refuso del provvedimento (art. 130 c.p.p.) sono ammissibili quando non alterino l'essenza del decisum e quando servano a rendere coerente l'atto con la attestazione di cancelleria.
- In sede di legittimità il sindacato sulla congruità motivazionale è possibile ma limitato: se il percorso argomentativo è logicamente coerente e fondato su elementi di fatto poste agli atti, la Corte rigetta i rilievi del ricorrente.
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